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Sentenza

Sentenza n. 367/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del la-voro, n. 206/2025 depositata in data 25.03.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 113/2025, no-tificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 il 25.03.2025 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda della Prof.ssa Suan Francesca DI CLAUDIO, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a di-sposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l’importo di cui alla domanda (per €. 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

Giustizia amministrativa202500369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque annualità, per complessivi euro 2.500,00, oltre accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo, pronunciata in funzione di giudice del lavoro e divenuta irrevocabile, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico annuale di euro 500,00 previsto per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, in relazione a cinque annualità di contratti a tempo determinato. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento del giudicato, evidenziando la notifica del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l'accredito delle somme dovute e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'avvenuto accredito del beneficio e la ricorrente ha confermato l'integrale soddisfazione della pretesa, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito del beneficio e che il Ministero aveva quindi ottemperato al giudicato. Pur non essendo più necessario adottare misure esecutive o nominare un commissario ad acta, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza ha inoltre ordinato l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1 l. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura riconosciuta dal giudicato presupposto.

  • art. 115 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziario ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, richiamato dalla ricorrente.

  • art. 479 c.p.c.

    Richiamato, nel testo vigente, in relazione all'efficacia esecutiva delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022

    Richiamato per la modifica della disciplina della formula esecutiva e per la sufficienza delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali quali titoli esecutivi.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Richiamato dal giudicato presupposto per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente al giudicato e il ricorrente dichiara di essere pienamente soddisfatto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendovi più utilità concreta nell'adozione di ulteriori misure esecutive.
  • L'adempimento del giudicato intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso non esclude la soccombenza virtuale dell'amministrazione, che può essere condannata alle spese del giudizio anche in caso di cessazione della materia del contendere.
  • Nell'ottemperanza a un giudicato che riconosce un beneficio economico, l'integrale attribuzione della prestazione dovuta determina il venir meno dell'interesse alle ulteriori richieste esecutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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