Cassazione Civile, Ordinanza n. 28645/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRES relativo all'anno d'imposta 2010, emesso dopo che una società aveva realizzato un impianto fotovoltaico, aveva fruito dei benefici del secondo conto energia e aveva dichiarato anche la detassazione per investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, sulla base di una perizia di parte. L'Ufficio non contestava in radice la cumulabilità tra incentivo GSE e Tremonti ambiente, ma contestava il criterio di calcolo dell'agevolazione: sosteneva che la CTR avesse erroneamente applicato il Reg. CE n. 800/2008 e che, nel determinare i costi ammissibili, dovessero essere considerati anche i vantaggi economici e i costi operativi dell'investimento; lamentava inoltre una diversa determinazione del contributo GSE e criticava il fatto che il conteggio del contribuente includesse, oltre al costo dell'impianto, anche le quote di ammortamento per un quinquennio, con un effetto di duplicazione del beneficio. Infine contestava l'uso, da parte del consulente e dei giudici di merito, di criteri desunti da una delibera regionale toscana per stimare l'agevolazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha confermato la cumulabilità tra incentivo del secondo conto energia e detassazione Tremonti ambiente, ha ritenuto infondate o non specificamente formulate le censure sulla mancata diversa determinazione del contributo GSE e sull'uso della delibera regionale come criterio di stima, ma ha accolto il motivo relativo all'indebita inclusione delle quote di ammortamento dell'impianto nel calcolo dell'agevolazione, richiamando il precedente secondo cui l'investimento agevolabile coincide con i costi di investimento supplementari e non può tradursi anche nella deduzione dell'ammortamento pluriennale, per evitare una duplicazione del vantaggio fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per nuovo esame limitatamente al profilo accolto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la decisione di merito sulla determinazione dell'agevolazione fiscale.
art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000
Disciplina della c.d. Tremonti ambiente, cioè la detassazione della quota di reddito destinata a investimenti ambientali; la Corte ne ribadisce l'applicazione ratione temporis e il meccanismo di calcolo incrementale.
art. 6, comma 15, l. n. 388/2000
"per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali... necessario per prevenire ridurre e riparare danni causati all'ambiente... Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale"
L'investimento agevolabile coincide con il costo della corrispondente immobilizzazione materiale e va determinato con approccio incrementale rispetto agli investimenti del biennio precedente.
Regolamento CE n. 800/2008
È ritenuto applicabile ratione temporis per la disciplina degli aiuti di Stato in materia ambientale; ai fini del calcolo dei costi ammissibili espunge vantaggi e costi operativi dal sovraccosto.
art. 21 Regolamento CE n. 800/2008
Per gli aiuti agli investimenti in misure di risparmio energetico, i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso all'investimento, nei limiti e alle condizioni previste.
art. 23 Regolamento CE n. 800/2008
Per gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti rispetto a una centrale tradizionale di pari capacità, senza considerare vantaggi e costi operativi.
art. 57 Regolamento CE n. 651/2014
È richiamato solo per indicare l'abrogazione del Reg. CE n. 800/2008, non applicabile ratione temporis alla fattispecie.
art. 2424, primo comma, lett. b), n. 2, c.c.
Serve a individuare le immobilizzazioni materiali il cui costo di acquisto può rilevare come investimento ambientale.
Massime di principio
- Nella disciplina della Tremonti ambiente, l'agevolazione si determina con un criterio incrementale: si considera l'investimento ambientale eccedente la media degli investimenti analoghi effettuati nel biennio precedente.
- Per gli investimenti ambientali in impianti fotovoltaici, i costi ammissibili vanno individuati nei sovraccosti rispetto a un impianto tradizionale equivalente e, secondo la disciplina europea richiamata dalla Corte, non devono essere aumentati o ridotti tenendo conto di profitti o costi operativi quando il regolamento applicabile esclude espressamente tali componenti.
- Non è consentita una duplicazione del beneficio fiscale: il costo di acquisto dell'impianto, già base dell'agevolazione ambientale, non può essere ulteriormente dedotto tramite le quote di ammortamento pluriennale dello stesso bene.
- Le censure di legittimità in materia tributaria devono essere specifiche: non è scrutinabile il motivo che contesti in modo generico il criterio seguito dai giudici di merito senza indicare l'errore concreto di quantificazione o la diversa misura che si sarebbe dovuta adottare.
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