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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17197/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione proposta dal difensore dell'imputato per omessa, illogica o insufficiente motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., articolata su più profili: 1) presunto vizio di correlazione tra imputazione e dispositivo della sentenza per un riferimento motivazionale a una aggravante (art.625, n.7 c.p.) che non era stata contestata; 2) mancata o insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.625, n.2 c.p. in relazione alla rimozione/taglio dell'etichetta del prodotto; 3) mancata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), con riferimento alla rilevanza dei precedenti e alla esclusione della recidiva da parte del giudice di primo grado; 4) carenza di motivazione nella determinazione della pena e nella mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati e quindi inammissibili i primi tre profili di doglianza (correlazione dispositivo/motivazione, contestazione dell'aggravante per il taglio dell'etichetta, e richiesta di applicazione dell'art.131-bis). Ha però ritenuto fondato il quarto profilo relativo all'omessa valutazione della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante ex art.62, n.4 c.p.: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale profilo e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame sul punto. È stata contestualmente dichiarata irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato relativamente al reato previsto dall'art.624 (e art.625, n.2, c.p., riqualificato come tentativo), con conferma della condanna di sei mesi di reclusione e di €140,00 di multa, salvo diverso apprezzamento esclusivamente sulla circostanza attenuante rimessa al nuovo giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art.624 c.p. (furto)

    Il fatto è stato contestato e la responsabilità per furto è stata confermata; la Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione della responsabilità ai sensi del disposto richiamato in sentenza

  • art.625, n.2 c.p. (furto con aggravante: violenza sulle cose)

    La Corte territoriale ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione alla manomissione dell'etichetta; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la doglianza avverso tale valutazione, richiamando giurisprudenza secondo cui la manomissione di involucri o codici può integrare aggravanti quando incide sulla protezione del bene

  • art.625, n.7 c.p. (esposizione del bene alla pubblica fede)

    Menzionata in motivazione dal giudice di primo grado ma non contestata in capo all'imputato; la Cassazione ha ritenuto tale riferimento un mero "obiter dictum" che non ha inciso sul dispositivo

  • art.522 c.p.p. (correlazione tra imputazione e dispositivo)

    Applicata la regola secondo cui, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, prevale il dispositivo come espressione della volontà decisoria del giudice, salvo che dalla motivazione emerga una diversa intenzione del giudicante

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di cassazione)

    Fondamento formale del motivo di ricorso per omessa, illogica o insufficiente motivazione; la Cassazione ha valutato l'ammissibilità e il merito delle doglianze sulla base di tali lett. e)

  • art.131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    Richiede una valutazione complessa e cumulativa di modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo e grado di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivatamente escluso l'applicazione della causa, anche in relazione ai precedenti specifici

  • art.62, n.4 c.p. (circostanza attenuante)

    La mancata valutazione motivata della richiesta di riconoscimento di questa attenuante da parte della Corte territoriale è stata ritenuta vizio idoneo a determinare l'annullamento e il rinvio limitato sul punto

  • art.133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    Rilevante nella valutazione della tenuità e della gravità del fatto (richiamato nella motivazione circa l'analisi degli indicatori della condotta, del danno e della colpevolezza)

Massime di principio

  • In caso di apparente contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, prevale il dispositivo salvo che dalla motivazione non emerga chiaramente un diverso intendimento del giudice: pertanto, non ogni riferimento errato in motivazione conduce automaticamente all'annullamento se il dispositivo e il capo di imputazione risultano coerenti
  • La manomissione di etichette o codici può integrare esigenze di aggravamento (es. violenza sulle cose o uso di mezzi fraudolenti) ma la configurazione dell'aggravante richiede una motivazione specifica e collegata agli elementi concretamente emersi nel fatto
  • L'applicazione dell'art.131-bis (tenuità del fatto) impone una valutazione complessiva e cumulativa di modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo e grado di colpevolezza: la presenza di precedenti specifici o elementi che aumentano il disvalore possono ostare al riconoscimento della causa di non punibilità
  • La mancata motivazione su una richiesta specifica di attenuante (art.62, n.4) rappresenta un vizio rilevante e può determinare l'annullamento limitato a quel profilo con rinvio per nuovo esame, senza necessariamente intaccare l'affermazione della responsabilità già pronunciata
  • La Corte di Cassazione tende a rigettare come manifestamente infondate doglianze che non superano il vaglio della motivazione di merito, ma è pronta ad annullare e rinviare quando manca una valutazione motivata su punti essenziali che incidono sulla determinazione della pena

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