Cassazione Penale, Sentenza n. 17197/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione proposta dal difensore dell'imputato per omessa, illogica o insufficiente motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., articolata su più profili: 1) presunto vizio di correlazione tra imputazione e dispositivo della sentenza per un riferimento motivazionale a una aggravante (art.625, n.7 c.p.) che non era stata contestata; 2) mancata o insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.625, n.2 c.p. in relazione alla rimozione/taglio dell'etichetta del prodotto; 3) mancata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), con riferimento alla rilevanza dei precedenti e alla esclusione della recidiva da parte del giudice di primo grado; 4) carenza di motivazione nella determinazione della pena e nella mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati e quindi inammissibili i primi tre profili di doglianza (correlazione dispositivo/motivazione, contestazione dell'aggravante per il taglio dell'etichetta, e richiesta di applicazione dell'art.131-bis). Ha però ritenuto fondato il quarto profilo relativo all'omessa valutazione della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante ex art.62, n.4 c.p.: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale profilo e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame sul punto. È stata contestualmente dichiarata irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato relativamente al reato previsto dall'art.624 (e art.625, n.2, c.p., riqualificato come tentativo), con conferma della condanna di sei mesi di reclusione e di €140,00 di multa, salvo diverso apprezzamento esclusivamente sulla circostanza attenuante rimessa al nuovo giudizio di merito.
Norme richiamate
art.624 c.p. (furto)
Il fatto è stato contestato e la responsabilità per furto è stata confermata; la Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione della responsabilità ai sensi del disposto richiamato in sentenza
art.625, n.2 c.p. (furto con aggravante: violenza sulle cose)
La Corte territoriale ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione alla manomissione dell'etichetta; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la doglianza avverso tale valutazione, richiamando giurisprudenza secondo cui la manomissione di involucri o codici può integrare aggravanti quando incide sulla protezione del bene
art.625, n.7 c.p. (esposizione del bene alla pubblica fede)
Menzionata in motivazione dal giudice di primo grado ma non contestata in capo all'imputato; la Cassazione ha ritenuto tale riferimento un mero "obiter dictum" che non ha inciso sul dispositivo
art.522 c.p.p. (correlazione tra imputazione e dispositivo)
Applicata la regola secondo cui, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, prevale il dispositivo come espressione della volontà decisoria del giudice, salvo che dalla motivazione emerga una diversa intenzione del giudicante
art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di cassazione)
Fondamento formale del motivo di ricorso per omessa, illogica o insufficiente motivazione; la Cassazione ha valutato l'ammissibilità e il merito delle doglianze sulla base di tali lett. e)
art.131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Richiede una valutazione complessa e cumulativa di modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo e grado di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivatamente escluso l'applicazione della causa, anche in relazione ai precedenti specifici
art.62, n.4 c.p. (circostanza attenuante)
La mancata valutazione motivata della richiesta di riconoscimento di questa attenuante da parte della Corte territoriale è stata ritenuta vizio idoneo a determinare l'annullamento e il rinvio limitato sul punto
art.133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
Rilevante nella valutazione della tenuità e della gravità del fatto (richiamato nella motivazione circa l'analisi degli indicatori della condotta, del danno e della colpevolezza)
Massime di principio
- In caso di apparente contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, prevale il dispositivo salvo che dalla motivazione non emerga chiaramente un diverso intendimento del giudice: pertanto, non ogni riferimento errato in motivazione conduce automaticamente all'annullamento se il dispositivo e il capo di imputazione risultano coerenti
- La manomissione di etichette o codici può integrare esigenze di aggravamento (es. violenza sulle cose o uso di mezzi fraudolenti) ma la configurazione dell'aggravante richiede una motivazione specifica e collegata agli elementi concretamente emersi nel fatto
- L'applicazione dell'art.131-bis (tenuità del fatto) impone una valutazione complessiva e cumulativa di modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo e grado di colpevolezza: la presenza di precedenti specifici o elementi che aumentano il disvalore possono ostare al riconoscimento della causa di non punibilità
- La mancata motivazione su una richiesta specifica di attenuante (art.62, n.4) rappresenta un vizio rilevante e può determinare l'annullamento limitato a quel profilo con rinvio per nuovo esame, senza necessariamente intaccare l'affermazione della responsabilità già pronunciata
- La Corte di Cassazione tende a rigettare come manifestamente infondate doglianze che non superano il vaglio della motivazione di merito, ma è pronta ad annullare e rinviare quando manca una valutazione motivata su punti essenziali che incidono sulla determinazione della pena
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