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Ordinanza

Ordinanza n. 315/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento, comunicato in data 26 gennaio 2026, con il quale è stata disposta l’esclusione della società Lyreco Italia S.r.l. dal Lotto n. 1 della Gara d’appalto, da svolgersi mediante procedura aperta, per l’affidamento della fornitura di carta e cancelleria, in favore degli Enti sanitari e non sanitari della Regione Lombardia, degli Enti locali del territorio lombardo e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento; - ove occorra, del Capitolato di gara nella parte in cui stabilisce i requisiti minimi e di conformità dei prodotti; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi, ove occorra, il bando, il disciplinare e i loro allegati.

Giustizia amministrativa202600780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Lotto n. 1 di una gara per la fornitura di carta e cancelleria, per difformità del prodotto offerto rispetto ai requisiti minimi del Capitolato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stata esclusa dal Lotto n. 1 di una procedura aperta per la fornitura di carta e cancelleria destinata a enti sanitari e non sanitari, enti locali lombardi e all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Sono stati contestati anche, ove occorra, il Capitolato nella parte relativa ai requisiti minimi e di conformità dei prodotti, nonché il bando, il disciplinare e gli allegati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riprodotti i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che la ricorrente ha censurato l'esclusione, sostenendo l'illegittimità della valutazione di difformità del prodotto offerto rispetto alla lex specialis. In sede cautelare ha inoltre dedotto la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall'esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo sommario esame, ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris, reputando corretta l'esclusione perché il prodotto offerto risultava difforme dai requisiti minimi stabiliti dal Capitolato. Il Capitolato deve essere interpretato secondo il suo tenore strettamente letterale: le regole della lex specialis vincolano rigidamente la stazione appaltante, che deve applicarle senza margini di discrezionalità, in ragione della tutela dell'affidamento e della parità di trattamento tra concorrenti; non è quindi consentito modificare o attenuare, in sede applicativa, le regole di gara cristallizzate nella lex specialis. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto prevalente l'interesse dell'amministrazione a espletare celermente la procedura e ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare un danno irreversibile. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il danno grave e irreparabile, respingendo l'istanza di sospensione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'esclusione da una gara è assistita da sufficiente fumus boni iuris quando risulta, anche a un primo sommario esame, che il prodotto offerto non rispetta i requisiti minimi stabiliti dalla lex specialis.
  • Le prescrizioni della lex specialis di gara relative ai requisiti minimi e di conformità dei prodotti devono essere interpretate secondo il loro tenore letterale e vincolano rigidamente la stazione appaltante, senza margini per modificarle o attenuarle in sede applicativa.
  • Il rispetto dell'affidamento dei concorrenti e della parità di trattamento impedisce alla stazione appaltante di disapplicare o modificare, nell'esame delle offerte, le regole di gara previamente cristallizzate nella lex specialis.
  • Ai fini della tutela cautelare, la prevalenza dell'interesse della stazione appaltante alla celere conclusione della procedura e l'assenza di elementi dimostrativi di un danno irreversibile giustificano il rigetto della domanda di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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