Cassazione Civile, Ordinanza n. 31800/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare aperta nei confronti di altra società e chiusa dopo circa dieci anni. La corte d'appello aveva accolto la domanda, liquidando un indennizzo e rigettando poi l'opposizione del Ministero. Il ricorso per cassazione del Ministero contestava, con unico motivo, la violazione dell'art. 2-bis, comma 3, e dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89 del 2001, sostenendo che, nel caso del creditore ammesso al passivo, il valore della causa ai fini dell'indennizzo dovesse essere ancorato all'importo concretamente ripartito e non all'intero credito ammesso, e che comunque il creditore, sapendo sin dall'inizio di non essere soddisfatto, non avrebbe patito un danno non patrimoniale indennizzabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando il decreto impugnato e quindi il diritto della società resistente all'equa riparazione. Ha ritenuto infondata la tesi ministeriale secondo cui, ai fini del valore della causa nella procedura fallimentare, dovrebbe rilevare la somma effettivamente ripartita: nel giudizio di verificazione dello stato passivo occorre invece considerare il credito azionato, ovvero, se inferiore, la somma per la quale il creditore è stato ammesso al passivo, senza che assuma rilievo la successiva iscrizione al riparto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente; è stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis
Per le procedure fallimentari la durata ragionevole è di sei anni; per il creditore il termine va calcolato dalla data di ammissione al passivo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3
Ai fini dell'indennizzo per irragionevole durata del processo il valore della causa va determinato in base al credito azionato o, se inferiore, alla somma per cui il creditore è stato ammesso al passivo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. g)
La corte ha escluso la sua applicabilità nel caso concreto in ragione dell'entità del credito ammesso al passivo.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 93, comma 3, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato dalla Corte come norma che valorizza il credito azionato nella domanda di ammissione al passivo.
artt. 96 e 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamati per confermare che, nel giudizio di verificazione, rileva la somma per la quale il creditore è stato ammesso al passivo.
artt. 110 ss. r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La somma poi assegnata in riparto non rileva, ai fini del valore della causa per l'equa riparazione.
art. 17 c.p.c.
Usato in via analogica per la determinazione del valore della causa nelle esecuzioni individuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato per effetto della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per durata irragionevole di una procedura concorsuale, il valore della causa del processo presupposto si determina in base al credito azionato o, se minore, alla somma per cui il creditore è stato ammesso al passivo, non all'importo concretamente distribuito nel riparto.
- La consapevolezza del creditore circa la probabile incapienza dell'attivo non esclude, di per sé, il diritto all'indennizzo se il processo presupposto ha superato la durata ragionevole stabilita dalla legge.
- Ai fini della L. n. 89 del 2001, nelle procedure fallimentari il dies a quo per il creditore coincide con la data di ammissione al passivo.
- Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, la successiva fase di riparto non incide sulla determinazione del valore utile per il calcolo dell'indennizzo da irragionevole durata.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito, anche quando il ricorso venga respinto o dichiarato inammissibile.
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