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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11414/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto e sottoscritto personalmente dalla ricorrente in violazione dell'art. 613 c.p.p., ritenendo non fondata la censura di incostituzionalità dell'art. 571, comma 1, c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La persona condannata o comunque destinataria dell'ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione personalmente contro il provvedimento del 11/12/2024. Con memorie successive ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 571, comma 1, c.p.p., sostenendo l'illegittimità del divieto di ricorso personale. La Corte ha però rilevato che la questione era già stata decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 193 del 2017, che ha ritenuto necessaria l'assistenza di un difensore iscritto in albo per la complessità tecnica del ricorso, a tutela dell'effettività del diritto di difesa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile perché sottoscritto dalla stessa interessata, che si era qualificata come avvocato di sé stessa, ma senza risultare legittimata ad assumere validamente il patrocinio in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    La norma preclude alla parte personalmente la presentazione del ricorso per cassazione; tale preclusione è ritenuta conforme a Costituzione perché giustificata dalla complessità tecnica del ricorso e dalla necessità dell'assistenza di un professionista abilitato per garantire effettività al diritto di difesa.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso deve essere sottoscritto secondo le forme previste dalla legge; la sottoscrizione personale della parte, non legittimata a patrocinarsi validamente in cassazione, integra violazione delle forme e determina inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le pronunce previste dalla disposizione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale parametro di tutela dell'effettività del diritto di difesa, assicurata dalla necessità dell'assistenza tecnica nel giudizio di cassazione.

  • sent. Corte cost. n. 193 del 2017

    Ha già respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571, comma 1, c.p.p., riconoscendo la legittimità del divieto di ricorso personale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso richiede il rispetto rigoroso delle forme di sottoscrizione e della legittimazione del difensore: la proposizione personale da parte dell'interessato è inammissibile quando la legge richiede l'assistenza tecnica di un professionista abilitato.
  • La preclusione alla presentazione personale del ricorso per cassazione non viola il diritto di difesa se è giustificata dalla complessità tecnica dell'impugnazione e dalla necessità di garantire una difesa effettiva.
  • Quando la questione di legittimità costituzionale dedotta è già stata risolta dalla Corte costituzionale in senso conforme alla norma censurata, la censura non può condurre all'accoglimento del ricorso.
  • L'inosservanza delle forme previste per il ricorso per cassazione determina inammissibilità dell'impugnazione, con le conseguenze processuali previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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