Ordinanza n. 2351/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento n. 437880/2-11 di protocollo emesso dalla Commissione per gli Accertamenti psico-fisici in data 23.10.2025 relativo al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale", pubblicato in data 06.06.2025, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "NON IDONEO” , nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere riammesso alla procedura concorsuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, all'esito degli accertamenti psico-fisici del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, è stato dichiarato non idoneo per la riscontrata affezione consistente in strabismo convergente manifesto nell'occhio destro, con soppressione dell'occhio destro e assenza di stereopsi, indicata come lettera S, punto 3. Ha prodotto documentazione medica diretta a dimostrare l'insussistenza della causa di inidoneità contestata e ha chiesto l'annullamento del giudizio, nonché l'accertamento del diritto alla riammissione alla procedura concorsuale.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di annullamento. Ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. L'Amministrazione dovrà trasmettere all'organo verificatore la documentazione necessaria, comprese le norme e le regole tecniche applicabili agli accertamenti sanitari e al giudizio di idoneità. La verificazione dovrà accertare, in contraddittorio, l'esistenza della patologia contestata, la sua entità, gli eventuali riflessi menomanti, il codice attribuibile al candidato e la sua idoneità o meno al reclutamento sotto tale profilo. Le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione delle osservazioni. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 20 marzo 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata all'8 aprile 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere istruttorio di disporre la verificazione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della verificazione disposta dal giudice amministrativo, da svolgersi in contraddittorio tra le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando il giudizio di inidoneità psico-fisica reso nell'ambito di un concorso è contestato mediante documentazione medica di segno contrario, il giudice amministrativo può disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per accertare in contraddittorio la sussistenza, l'entità e gli effetti menomanti della patologia rilevante ai fini del reclutamento.
- La verificazione in materia di idoneità psico-fisica concorsuale può essere affidata a un organo sanitario pubblico diverso da quello che ha formulato il giudizio impugnato, con facoltà di avvalersi di specialisti, e deve indicare espressamente il parametro o codice sanitario applicabile e la conseguente idoneità al reclutamento.
- Le operazioni di verificazione devono svolgersi nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate, le quali possono partecipare mediante i propri difensori e consulenti tecnici e far inserire a verbale le rispettive osservazioni.
Come è indicizzato
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