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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32400/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal P.M. il 13/07/2023 e la conseguente scarcerazione, sostenendo che nel provvedimento di cumulo delle pene doveva essere incluso anche un titolo esecutivo precedente (n. 257/2017, pena di 2 anni espiata in affidamento in prova al servizio sociale). La difesa sosteneva che, computando tale pena nel cumulo, e applicando la liberazione anticipata, la pena residua sarebbe risultata inferiore a 4 anni e quindi il P.M. avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione ai sensi dell'art. 656 comma 4-bis c.p.p. e trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza. Il giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto che la pena n. 257/2017 era stata interamente espiata e non poteva essere dichiarata fungibile ai sensi dell'art. 657 c. 2 c.p.p., non essendo stata revocata né oggetto di amnistia o indulto, e quindi il P.M. non era tenuto a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza prima di emettere l'ordine di esecuzione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale di Perugia: la pena già totalmente espiata in regime di affidamento in prova non è dichiarabile fungibile ai fini del computo che avrebbe potuto determinare la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 c. 4-bis c.p.p., posto che non ricorrevano i presupposti dell'art. 657 c. 2 c.p.p. (nessuna revoca né amnistia/indulto). Di conseguenza il P.M. non aveva l'onere di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza e l'ordine di esecuzione è stato legittimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero, chiamato a curare l'esecuzione delle pene detentive brevi, deve adottare insieme all'ordine di esecuzione un decreto di sospensione e, ai sensi del comma 4-bis, prima di emettere l'ordine deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza se l'ipotetica concessione della liberazione anticipata dovesse abbassare la sanzione al di sotto delle soglie previste; tuttavia tale obbligo sorge solo quando rilevano periodi dichiarati fungibili e non quando la pena è stata già interamente espiata.

  • art. 663 cod. proc. pen. comma 1

    Norma sul cumulo delle pene concorrenti invocata dal ricorrente per sostenere l'inclusione del titolo espiato nel provvedimento di cumulo; la Corte ha ritenuto che il principio del cumulo non può essere utilizzato per rendere fungibile una pena già interamente espiata se non ricorrono i presupposti di cui all'art. 657 c. 2.

  • art. 657 cod. proc. pen. comma 2

    Stabilisce i casi in cui una pena espiata possa essere esclusa dalla fungibilità: la Corte ha applicato questo principio per affermare che la pena espiata in affidamento non è escluse dal computo solo se è stata revocata o il reato oggetto di amnistia o indulto; in mancanza, la pena espiata non è imputabile ad altro titolo esecutivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali: in caso di rigetto del ricorso la Corte ha disposto l'imputazione delle spese a carico del ricorrente secondo tale disposizione.

Massime di principio

  • Una pena già interamente espiata in affidamento in prova non si considera fungibile per il computo e la concessione della liberazione anticipata, salvo che la pena sia stata revocata o che sia intervenuta amnistia o indulto.
  • L'obbligo del pubblico ministero di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza prima di emettere l'ordine di esecuzione (art. 656 c. 4-bis) scatta solo se, valutando le pene dichiarate fungibili, la liberazione anticipata potrebbe ridurre la pena sotto le soglie rilevanti; non scatta se il presunto titolo da imputare è già stato integralmente espiato.
  • Non è ammissibile chiedere la riassegnazione a diverso titolo di benefici derivanti da una pena già espiata per ottenere vantaggi su un altro titolo esecutivo, salvo i casi previsti dalla legge (revoca dell'affidamento, amnistia, indulto).
  • Per il difensore: prima di proporre incidenti di esecuzione fondati su cumulo o su applicazione di art. 656 c. 4-bis verificare che esistano effettivamente profili di fungibilità e che il titolo che si intende imputare non sia già espiato o, se lo è, che sussistano i presupposti di revoca o di beneficio per renderlo nuovamente computabile.
  • In caso di rigetto del ricorso per motivi sostanziali, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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