Cassazione Civile, Ordinanza n. 34947/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a una professionista iscritta all'albo degli ingegneri il pagamento di contributi e sanzioni per l'anno 2008, assumendo che, svolgendo attività libero-professionale in concomitanza con un'attività di lavoro dipendente già coperta da altra gestione obbligatoria, ella fosse tenuta a iscriversi anche alla Gestione separata INPS. La Corte d'appello aveva accolto la tesi dell'Istituto e rigettato l'opposizione. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto nove motivi: i primi sette sulla pretesa insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per ingegneri e architetti già iscritti ad altra forma obbligatoria e non iscrivibili a INARCASSA, nonché sulla motivazione della sentenza; l'ottavo sulla decorrenza della prescrizione, sostenendo che dovesse decorrere dalla dichiarazione dei redditi; il nono sulla quantificazione/regime delle sanzioni civili, assumendo che dovesse applicarsi la disciplina dell'omissione e non quella dell'evasione contributiva.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi otto motivi. Ha ribadito che gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altra gestione obbligatoria, e quindi non iscritti a INARCASSA, sono comunque tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS anche se versano a INARCASSA solo il contributo integrativo, perché tale contributo ha funzione solidaristica e non è idoneo a escludere l'obbligo posto dall'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011. Ha inoltre affermato che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, con rilievo dei differimenti normativi dei versamenti, sicché nel caso concreto non risultava maturata. Ha invece accolto il nono motivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non esonera dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma gli ingegneri e architetti nelle condizioni indicate. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito dichiarando non dovute le sanzioni pretese dall'INPS. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
istituisce la Gestione separata con logica universalistica, imponendo l'iscrizione per l'attività professionale svolta anche da chi sia già iscritto ad altra gestione obbligatoria, salvo le esclusioni rilevanti in base all'interpretazione autentica successiva.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. con L. n. 111/2011
norma di interpretazione autentica che, secondo la Corte, consente l'esonero dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo in presenza di contributi idonei a generare una correlata prestazione previdenziale; per effetto della sentenza costituzionale n. 55/2024 non può imporre sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore nei confronti degli ingegneri e architetti nelle condizioni indicate.
art. 2, L. n. 6/1981
richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sull'assetto previdenziale degli ingegneri e architetti.
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995
richiamato nel quadro normativo sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 103/1996
richiamato dalla ricorrente nel censurare la decisione di merito.
art. 2, L. n. 509/1994
richiamato dalla ricorrente nel quadro dei riferimenti normativi sugli enti previdenziali di categoria.
art. 1, L. n. 133/2001
richiamato dalla ricorrente nel quadro dei riferimenti normativi sugli enti previdenziali di categoria.
art. 2229 c.c.
richiamato dalla ricorrente quale norma di riferimento per l'esercizio delle professioni intellettuali.
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 2935 c.c.
la Corte afferma che la prescrizione dei contributi non decorre dalla dichiarazione dei redditi, ma dalla scadenza del termine per il pagamento.
art. 3, L. n. 335/1995
richiamato in relazione al tema della prescrizione dei contributi previdenziali.
art. 116, L. n. 388/2000
richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni civili per omissione o evasione contributiva.
art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997
la Corte lo utilizza per affermare che i versamenti contributivi seguono i medesimi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con conseguente rilevanza dei differimenti dei termini di versamento.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma processuale richiamata per il rinvio della decisione in camera di consiglio.
d.P.C.M. 4.6.2009
atto che ha differito al 6.7.2009 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2008, rilevante per escludere la prescrizione.
Corte cost. n. 238/2022
richiamata a sostegno della legittimità costituzionale dell'interpretazione sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
Corte cost. n. 55/2024
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non esonera dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore gli ingegneri e architetti obbligati alla Gestione separata pur non iscritti a INARCASSA.
Massime di principio
- Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, che non possano iscriversi alla cassa professionale di categoria e debbano versare soltanto il contributo integrativo a quest'ultima, restano comunque tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS per l'attività libero-professionale svolta, poiché rilevano ai fini dell'esonero solo i contributi che siano correlati a una concreta prestazione previdenziale.
- La prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha valore di mera esternazione di scienza e non integra il presupposto del credito contributivo.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, assumono rilievo anche i differimenti dei termini di versamento stabiliti da norme speciali o da atti regolamentari, con la conseguenza che la verifica del decorso del quinquennio deve essere effettuata rispetto al termine effettivamente differito.
- In materia di sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata degli ingegneri e architetti già assicurati altrove, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva l'esonero per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore impone di escludere la debenza delle sanzioni nei rapporti non esauriti.
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