Ordinanza n. 1722/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva ordinato al Comune di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo, con previsione di intervento del commissario ad acta
Esito
La controversia
La società ricorrente, dopo avere ottenuto una precedente sentenza di ottemperanza favorevole, ha presentato istanza di chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., chiedendo di precisare il termine entro il quale il Comune doveva adempiere spontaneamente e il cui inutile decorso avrebbe consentito l’intervento sostitutivo del commissario ad acta. La precedente sentenza aveva dichiarato l’obbligo del Comune di conformarsi integralmente al decreto ingiuntivo, pagando le somme ancora dovute, detratto l’importo di € 3.197,44 già corrisposto, e aveva nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale di altro Comune, subordinandone l’intervento all’istanza della parte interessata. Il Comune, con memoria, ha chiesto di riconoscere ulteriori pagamenti asseritamente eseguiti, rideterminare l’importo dovuto, riesaminare l’imputazione dei pagamenti già effettuati e concedere un termine di almeno sessanta giorni per l’adempimento. Il giudice ha qualificato tali richieste come contestazioni del merito della precedente sentenza, non proponibili mediante istanza di chiarimenti, ma soltanto attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione.
La decisione
Il TAR ha fornito i chiarimenti richiesti, precisando che il Comune deve conformarsi alla precedente sentenza entro sessanta giorni dalla sua comunicazione in via amministrativa, oppure dalla notificazione a cura della parte se anteriore. Ha inoltre ribadito che l’insediamento del commissario ad acta è subordinato sia all’infruttuoso decorso del termine di sessanta giorni sia alla presentazione di un’apposita istanza della parte interessata. Sono state ritenute inammissibili, nell’ambito della richiesta di chiarimenti, le domande del Comune dirette a modificare l’importo dovuto o a riesaminare questioni già decise nel merito dalla sentenza di ottemperanza, perché i chiarimenti possono riguardare esclusivamente le modalità di esecuzione del giudicato. Il TAR non ha pronunciato sulle spese, ritenendo l’ordinanza meramente ordinatoria e non decisoria, priva di attitudine al giudicato.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
Consente di chiedere al giudice dell’ottemperanza chiarimenti sull’obbligo di conformazione al giudicato.
art. 114, comma 7, c.p.a.
Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell’articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
I chiarimenti sono limitati alle modalità di ottemperanza e non possono trasformarsi in un riesame del merito della decisione da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’istanza di chiarimenti ex artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a. è funzionale a precisare le modalità di esecuzione del giudicato e non consente di rimettere in discussione il contenuto sostanziale della pronuncia da eseguire.
- Le contestazioni rivolte a modificare quanto statuito nel merito dal giudice dell’ottemperanza devono essere proposte mediante gli ordinari strumenti di impugnazione e non possono essere introdotte attraverso una richiesta di chiarimenti.
- Quando la sentenza di ottemperanza prevede un termine per l’adempimento spontaneo e nomina un commissario ad acta, l’intervento sostitutivo può avere luogo soltanto dopo l’inutile decorso del termine e a seguito dell’istanza della parte interessata, se entrambe le condizioni sono previste dalla pronuncia.
- Un provvedimento meramente ordinatorio, privo di contenuto decisorio e di attitudine al giudicato, non richiede una pronuncia sulle spese della fase processuale.
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