Cassazione Penale, Sentenza n. 30156/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Venezia che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nell'ambito di una procedura di consegna relativa a un mandato di arresto europeo per il reato di furto aggravato con danneggiamento e ingresso abusivo. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 125 e art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.) per mancata motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e per non aver considerato l'idoneità degli arresti domiciliari, misura già applicata in altro procedimento pendente in Italia.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che la Corte di appello non fosse tenuta a ripetere la motivazione sul "genetico" fondamento della misura cautelare già adottata e che la norma invocata dal ricorrente (art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.) riguarda il provvedimento genetico della misura e non le istanze di revoca o sostituzione di una misura in corso, le quali sono regolate dall'art. 299 c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che nella ordinanza impugnata era già spiegato come gli arresti domiciliari non fossero idonei a scongiurare il pericolo di fuga, considerata la propensione del Ditoiu a delinquere e la facilità di spostamento anche verso altri Stati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con invio degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella censura di violazione di legge, ma la Corte non lo ritiene decisivo; il motivo è stato ritenuto generico e non adeguatamente confrontato con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che questa disposizione opera con riferimento al provvedimento genetico della misura cautelare personale e non per le istanze di revoca o sostituzione di una misura già in corso; pertanto non era la norma applicabile nel caso di richiesta di sostituzione della custodia in carcere.
art. 299 cod. proc. pen.
Indicata dalla Corte come la norma di riferimento per le eventuali istanze difensive di revoca o di sostituzione di una misura cautelare già in corso; le decisioni su tali istanze devono confrontarsi con i parametri previsti da questa disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per fondare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per ricorso inammissibile.
art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli adempimenti di comunicazione affidati alla cancelleria dopo la dichiarazione di inammissibilità e le conseguenti condanne.
Massime di principio
- Nelle procedure di esecuzione di mandato di arresto europeo (delibazione) l'applicazione di misure cautelari personali è ammessa principalmente per evitare il pericolo di fuga: le istanze di sostituzione devono dunque confrontarsi specificamente con questo profilo.
- La normativa citata dal ricorrente (art. 292 c.p.p.) riguarda il provvedimento originario che dispone la misura cautelare; le richieste di revoca o sostituzione di misure in corso sono regolate dall'art. 299 c.p.p.: occorre invocare e motivare correttamente la norma di riferimento.
- Le doglianze difensive generiche o che non affrontano punto per punto la motivazione dell'ordinanza impugnata sono esposte a declaratorie di inammissibilità o rigetto: è necessario confrontarsi con la motivazione già espressa dal giudice a quo.
- Se il detenuto ha comportamenti recenti che evidenziano propensione a delinquere e facilità di spostamento, il giudice è portato a ritenere sproporzionata l'idoneità degli arresti domiciliari rispetto al rischio di fuga.
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende ai sensi degli articoli procedurali richiamati; quindi le impugnazioni devono essere specifiche, circostanziate e corredate da elementi nuovi o non valutati.
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