Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 452/2026 - Genova, Sezione 1

per l’esecuzione ex art. 114 C.p.a. della sentenza di ottemperanza di questo Tribunale n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata esecuzione di una precedente sentenza di ottemperanza relativa al pagamento del TFS maggiorato degli importi per sei scatti stipendiali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto reclamo ex art. 114 c.p.a., lamentando la perdurante inottemperanza dell’INPS e del commissario ad acta rispetto a una precedente sentenza di ottemperanza, che aveva ordinato il pagamento, entro il 1° aprile 2025, del TFS maggiorato delle somme spettanti per i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987. L’INPS ha dedotto che il TFS lordo, superiore a 50.000 euro, doveva essere liquidato in due rate ai sensi dell’art. 1, comma 484, l. n. 147/2013: la prima rata dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto, nel marzo 2025, e la seconda dopo ulteriori 12 mesi, nel marzo 2026. Ha inoltre documentato l’avvenuto pagamento della prima rata nel marzo 2025 e della seconda rata, comprensiva della maggiorazione per i sei scatti stipendiali, nel marzo 2026. Il ricorrente, con memoria, ha riconosciuto l’intervenuto pagamento, chiedendo tuttavia la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse. Al momento della notificazione del ricorso, il 4 febbraio 2026, l’INPS aveva già pagato la prima rata nel marzo 2025, entro il termine legale di 24 mesi dalla cessazione del rapporto. Quanto alla seconda rata e alle somme relative ai sei scatti stipendiali, il termine legale di ulteriori 12 mesi non era ancora scaduto e il credito non era quindi esigibile; il relativo pagamento sarebbe divenuto dovuto soltanto nel marzo 2026. Il Collegio ha comunque rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, l’INPS aveva pagato integralmente anche tali importi, determinando in ogni caso l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il dispositivo ha tuttavia qualificato l’esito come inammissibilità per difetto di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della qualità delle parti e della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e il reclamo volto a ottenere l’esecuzione del giudicato; nella controversia è stato utilizzato per lamentare l’asserita mancata esecuzione della precedente sentenza di ottemperanza.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    Prevede il riconoscimento delle somme corrispondenti ai sei scatti stipendiali aggiuntivi, incluse nel credito fatto valere dal ricorrente.

  • art. 1, comma 484, l. n. 147/2013

    Prevede, per il TFS lordo superiore a 50.000 euro, la liquidazione in due rate.

  • art. 3 d.l. n. 79/1997

    Stabilisce la tempistica dei pagamenti del TFS: prima rata dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto e seconda rata dopo ulteriori 12 mesi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è inammissibile per carenza di interesse la domanda proposta quando l’obbligazione amministrativa è già stata adempiuta, almeno per la parte esigibile del credito, prima della notificazione del ricorso.
  • La domanda di pagamento di una rata del TFS non ancora esigibile per mancato decorso del termine legale di liquidazione non è sorretta da un interesse attuale all’azione di ottemperanza.
  • Quando il pagamento integrale dell’importo dovuto interviene dopo la proposizione del giudizio, la domanda diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se la decisione può rilevare preliminarmente l’originaria inammissibilità per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.