Sentenza n. 2470/2026 - Milano, Sezione 1
in punto OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 586-2025 del TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SEZIONE LAVORO PER RICONOSCIMENTO DELLA CARTA DEL DOCENTE;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per sette anni scolastici e disposto l'accredito di euro 3.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro n. 586/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale era stato accertato il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con condanna del Ministero al riconoscimento del beneficio mediante emissione della Carta e accredito di euro 3.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 giugno 2025, ma l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero il 23 giugno 2025 e che il ricorso era stato ritualmente notificato il 29 gennaio 2026, dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato, salvo che abbia medio tempore adempiuto, a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo la Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato anche nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, utilizzato per imporre all'Amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale e per nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso mediante gli specifici capitoli di bilancio, modalità utilizzabile dal commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato non sia stato eseguito dall'Amministrazione obbligata e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve porre in essere tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione integrale del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, può utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.
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