Cassazione Penale, Sentenza n. 16795/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del 09/06/2021. Toppi deduce violazione di legge per l'applicazione di una pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ritenendola incompatibile con la pena patteggiata (2 anni e 10 mesi, inferiore al minimo di 3 anni previsto dall'art. 29 c.p.). Entrambi i ricorrenti lamentano inoltre la mancata indicazione della misura della pena riferibile al reato piu grave (questione ritenuta non deducibile in cassazione avverso patteggiamento). Bellezza deduce anche la carenza di motivazione e l'indeterminatezza della confisca, lamentando che il giudice ha disposto la confisca su tutti i beni sequestrati senza distinguere tra cose attinenti al reato (coltello, tirapugni) e beni non pertinenti (telefonino, scarpe, asta metallica, bottiglie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di Toppi fondato: l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni era applicata in violazione dell'art. 29 c.p. poiche la pena principale inflitta era inferiore a tre anni; pertanto la sentenza e' annullata senza rinvio limitatamente a quella sanzione accessoria e la misura viene eliminata. Per Bellezza il motivo analogo e' stato dichiarato manifestamente infondato perche la pena di reclusione e' pari a tre anni, quindi la sanzione accessoria era legittima. I motivi relativi alla mancata indicazione della misura riferibile al reato piu grave sono stati dichiarati inammissibili perche non deducibili in cassazione contro sentenza di patteggiamento. Quanto alla confisca, la Cassazione ha ritenuto fondata la censura di Bellezza sulla carenza motivazionale: la confisca e' stata disposta indistintamente su tutti i beni sequestrati senza specificare i presupposti per quelli non attinenti al reato; perciò la sentenza e' annullata con rinvio al Tribunale di Terni per nuovo esame limitatamente alla statuizione sulla confisca. Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 29 cod. pen.
Stabilisce che l'interdizione dai pubblici uffici come sanzione accessoria puo essere irrogata quando la reclusione sia di durata non inferiore a tre anni. La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'accessorio e' illegittimo se la pena principale e' inferiore a tale soglia.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio abbreviato concordato (patteggiamento). La sentenza impugnata e' una sentenza di patteggiamento e la Cassazione ha ricordato i limiti di impugnabilita di tali sentenze.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento a vizi attinenti alla volonta dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha ritenuto non rientrante nella materia consentita la questione sulla presunta mancata indicazione della misura riferibile al reato piu grave.
art. 606 cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione. La Cassazione ha affermato l'ammissibilita del ricorso avverso patteggiamento quando si censurano sanzioni amministrative o illegali misure accessorie.
art. 111 comma 7 Cost.
Richiama il principio di legalita e la possibilita di proporre ricorso per questioni di illegittimita di misure come la confisca; la Corte ha ritenuto la confisca come ipotesi rilevante di illegalita della misura di sicurezza.
art. 533 comma 2 cod. proc. pen.
Citato in relazione ai limiti procedurali del patteggiamento; il motivo dedotto e' stato ritenuto non ammissibile perche non rientrante nei motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- La sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici puo essere imposta solo quando la pena principale di reclusione sia non inferiore a tre anni; se nel patteggiamento la pena e' inferiore, l'irrogazione dell'accessorio e' illegittima e annullabile in Cassazione.
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento e' ammesso per questioni riguardanti l'illegalita della pena o delle misure di sicurezza, ma molte questioni di merito o di fatto non sono deducibili perche fuori dai limiti previsti dall'art. 448 comma 2-bis.
- La confisca deve essere motivata in modo specifico: il giudice deve distinguere tra beni costituenti tracce o strumenti del reato e beni non pertinenti, indicando i presupposti fattuali e giuridici per ciascuna misura ablativa; in mancanza la decisione e' annullabile con rinvio.
- La Corte puo annullare senza rinvio quando l'errore riguarda una irregolarita di diritto semplice che non necessita di ulteriori accertamenti di fatto (es. eliminazione di una sanzione accessoria illegittima).
- Non tutte le censure mosse nella motivazione del patteggiamento sono ammissibili in Cassazione: e' opportuno, quando si impugna una sentenza di patteggiamento, concentrarsi su motivi espressamente previsti dall'art. 448 comma 2-bis o su illegita formali della pena e delle misure di sicurezza.
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