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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 182/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva parzialmente sostituito la misura cautelare detentiva applicata a fini estradizionali con il divieto di espatrio. I motivi denunciati, nei limiti dell'art. 173 disp. att. c.p.p., erano: 1) violazione di legge (artt. 714 e 716 c.p.p., art. 13 c.p.) e art. 2 Convenzione europea di estradizione per mancanza del requisito della doppia incriminabilità, atteso che al momento della commissione (24/12/2018) il fatto sarebbe stato depenalizzato dal d.lgs. n. 8/2016 (salvo ipotesi aggravate ancorate a soglie più alte); 2) violazione per difetto del requisito della sanzione detentiva richiesto dalla Convenzione, poiché in Italia il fatto sarebbe punito solo con multa; 3) errata determinazione del parametro di gravità: la Corte avrebbe indicato il valore della merce (massimo 24.441 euro) invece del valore dei diritti doganali effettivamente evasi, che secondo la difesa non raggiungerebbero la soglia per la punibilità indicata nell'atto di richiesta estradizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse: nei tempi della trattazione la Corte di appello aveva revocato le misure cautelari e rigettato la richiesta di estradizione (provvedimento del 20/10/2022). La Corte ricorda che l'interesse a proseguire l'impugnazione non sussiste quando la revoca delle misure rende inutile la pronunzia, salvo che il ricorrente formuli personalmente e in modo specifico e motivato l'interesse ad una pronuncia utile ai fini del riconoscimento di eventuale riparazione per ingiusta detenzione (art. 314, comma 2, c.p.p.). Nel caso di specie tale deduzione è risultata generica e non formulata personalmente, perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 714 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai presupposti per l'applicazione della custodia cautelare nell'ambito del procedimento estradizionale; il ricorso denunciava violazioni su questa base ma la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • art. 716 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente unitamente all'art. 714; il motivo relativo è stato prospettato ma non deciso per inammissibilità del ricorso.

  • art. 13 cod. pen.

    Richiamata nel motivo dolente relativo alla doppia incriminabilità e alla punibilità in Italia; la Corte ha richiamato principi generali ma ha deciso per mancanza di interesse procedurale.

  • art. 2 Convenzione europea di estradizione

    La convenzione impone requisiti (tra cui la doppia incriminabilità e talora la pena detentiva minima); il ricorrente deduceva il loro mancato rispetto, ma la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • decreto legislativo n. 8 del 2016

    Citato come norma che avrebbe depenalizzato la condotta al tempo del fatto; la questione della depenalizzazione è rilevante per la doppia incriminabilità ma non è stata decisiva nella pronuncia per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • art. 295 T.U. doganale

    Richiamato nella doglianza sulla soglia di punibilità e sulle ipotesi aggravate; la Corte ha preso atto dei rilievi ma non ha deciso sul merito.

  • art. 704, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la revoca delle misure cautelari in caso di adozione di decisione contraria all'estradizione; la revoca intervenuta ha reso sopravvenuta la mancanza di interesse del ricorso.

  • art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma collegata al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha precisato che per mantenere l'interesse a impugnare dopo la revoca delle misure è necessario che il ricorrente presenti personalmente e motivatamente la prospettazione del pregiudizio utile ai fini di una futura richiesta di riparazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020)

    Richiamato in tema di trattazione scritta del procedimento (possibilità di trattazione scritta in assenza di richiesta di discussione orale); nel procedimento è stata disposta la trattazione scritta ai sensi di tale disposizione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 21 del 13/07/1998 e altre)

    La Corte ha richiamato precedenti (es. Gallieri, Testini, ecc.) secondo cui l'interesse all'impugnazione dopo revoca della custodia sussiste solo se posta la questione di riparazione in modo personale e specifico; tali precedenti sono stati applicati per dichiarare l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare è revocata durante il procedimento, l'interesse a proseguire un ricorso contro la misura può venire meno: per mantenere l'interesse il ricorrente deve formulare personalmente e in modo specifico e motivato la richiesta di una pronuncia utile a fini di futura riparazione per ingiusta detenzione.
  • La richiesta di riparazione per ingiusta detenzione richiede deduzioni concrete e personali sul pregiudizio subito; deduzioni generiche non sono idonee a preservare l'interesse processuale.
  • Nei casi di estradizione la verifica della doppia incriminabilità e della corrispondenza delle sanzioni deve essere valutata con riferimento al fatto e al tempo della commissione, ma la Corte di legittimità può non pronunciarsi sul merito se rileva sopravvenuta carenza di interesse procedurale.
  • Ai fini dell'estradizione è rilevante se, nella legislazione interna, il fatto sia punito con pena detentiva (quando richiesto dalla Convenzione): se la norma nazionale prevede solo sanzione pecuniaria, ciò può incidere sulla concedibilità dell'estradizione.
  • Nelle fattispecie doganali va distintamente considerato il valore della merce e il valore dei diritti doganali evasi: per valutare la sussistenza della fattispecie penalmente rilevante e delle soglie di punibilità è necessario riferirsi alle soglie previste dall'ordinamento sostanziale, non al mero valore commerciale dichiarato.
  • Quando si impugna una misura cautelare in materia di estradizione, è preferibile includere, sin dall'atto di impugnazione, ogni deduzione circa l'interesse a una pronuncia anche ai fini riparatori, in modo da non perdere la rilevanza dell'impugnazione in caso di revoca successiva delle misure.

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