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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11098/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di più docenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, per le classi di concorso EEEE e AAAA. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'Appello di Firenze, su impugnazione del Ministero, ha riformato la decisione e respinto la pretesa, ritenendo che il titolo non consentisse l'inserimento e che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento avesse chiuso definitivamente l'accesso, salvo le ipotesi espressamente derogatorie previste dalla legge. Con il ricorso per cassazione i docenti hanno dedotto: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 605, L. 296/2006, sostenendo che il divieto riguardasse solo i nuovi abilitati e non chi fosse già abilitato al momento dell'entrata in vigore della norma; (2) violazione degli artt. 1175, 1176 e 2966 c.c. in relazione al principio di legittimo affidamento, assumendo che la mancata presentazione della domanda dipendesse dall'illegittima esclusione amministrativa e che l'annullamento del d.m. 235/2014 avesse reso possibile l'esercizio del diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata con diversa motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. Ha ritenuto dirimente l'orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità e dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: il solo possesso del diploma magistrale, ancorché conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e dotato di valore abilitante, non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, L. 296/2006. La Corte ha affermato che la clausola di salvezza non estende la platea degli aventi diritto oltre i soggetti già inseribili secondo il pregresso sistema, e che l'annullamento giurisdizionale del decreto ministeriale non produce un diritto sostanziale all'iscrizione in contrasto con la legge. È stato inoltre precisato che non rilevano, per superare tale conclusione, né il diverso percorso argomentativo della sentenza d'appello né la mancata contestazione del Ministero. Le spese non sono state liquidate perché il Ministero non ha svolto difese. È stato altresì dato atto, ai fini del contributo unificato, dei presupposti per il raddoppio se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È invocato come vizio di violazione di legge per censurare l'interpretazione della disciplina sulle graduatorie.

  • art. 1, comma 605, L. 296/2006

    La norma, che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, viene interpretata nel senso che non consente l'inserimento del solo diplomato magistrale che non fosse già incluso secondo il previgente sistema, salvo specifiche deroghe legislative.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al legittimo affidamento; la Corte non vi attribuisce rilievo decisivo nel caso concreto.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al legittimo affidamento; non incide sull'esito della controversia.

  • art. 2966 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte lo menziona solo nel motivo di ricorso, senza accoglierne la tesi.

  • art. 15, comma 7, d.P.R. 323/1998

    È richiamato per il valore legale e abilitante del diploma magistrale nella scuola elementare, ma la Corte chiarisce che tale valore non basta, di per sé, per l'inserimento nelle GAE.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedenti decisioni conformi.

  • art. 14 d.m. 123/2000

    Richiamato per qualificare il decreto ministeriale come fonte subprimaria priva di natura regolamentare idonea a fondare l'iscrizione invocata.

  • art. 17, comma 4, L. 400/1988

    Usato per escludere che il d.m. 235/2014 abbia natura regolamentare in senso proprio.

  • art. 2909 c.c.

    La regola dell'efficacia del giudicato è richiamata per affermare che l'annullamento del decreto produce effetti caducatori, ma non può estendere effetti conformativi contrastanti con la legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di confermare il dispositivo della sentenza impugnata con diversa motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    È indicato come limite al potere della Corte di qualificare giuridicamente i fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale norma che ha modificato il regime del contributo unificato.

  • art. 4 d.l. 87/2018

    Richiamato ma ritenuto non idoneo a mutare l'esito, poiché interviene per fini diversi e non incide sulla disciplina delle GAE.

Massime di principio

  • Il possesso di un titolo abilitante non basta, da solo, a fondare il diritto all'inserimento in graduatorie chiuse o ad esaurimento quando la legge abbia delimitato tassativamente la platea degli aventi diritto.
  • La clausola normativa che 'fa salvi' determinati inserimenti non può essere interpretata come apertura generalizzata a categorie di aspiranti che, secondo il sistema previgente, non avevano titolo all'iscrizione in quella specifica graduatoria.
  • L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non può essere utilizzato per ottenere dal giudice ordinario un diritto soggettivo incompatibile con la disciplina di legge; l'effetto caducatorio non si traduce automaticamente in un obbligo conformativo in contrasto con la norma primaria.
  • Nel giudizio di cassazione, la Corte può confermare la decisione impugnata anche con diversa motivazione, purché resti fermo il dispositivo e non sia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Il principio di non contestazione opera sul piano dei fatti storici e non impedisce alla Corte di legittimità di dare una diversa qualificazione giuridica alla fattispecie dedotta.

Come è indicizzato

MaterieAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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