Sentenza n. 3895/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione relativa a opere edilizie realizzate senza titolo, nonché verbale della Polizia Locale e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione n. 97 del 25 agosto 2020. In appello ha dedotto, con il primo motivo, omessa pronuncia, motivazione lacunosa o apparente e travisamento dei fatti, sostenendo che l’ordinanza non individuasse adeguatamente i singoli abusi, la loro diversa natura e il regime giuridico applicabile. Ha affermato che alcune opere sarebbero state realizzate prima del 1996, o addirittura prima del 1980, quando l’area sarebbe stata edificabile o non sarebbe stata disciplinata da un piano regolatore, e che taluni interventi avrebbero potuto rientrare nell’edilizia libera e non necessitare di autorizzazione paesaggistica. Ha inoltre contestato la mancata indicazione della data di realizzazione delle opere, della disciplina normativa applicabile e dello specifico interesse pubblico alla demolizione. Ha sostenuto, infine, che le opere, considerate di modesta entità, non richiedessero necessariamente un titolo edilizio. Con il secondo motivo, proposto in subordine, ha chiesto la riforma del capo sulle spese e la compensazione delle spese del doppio grado, valorizzando il lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli interventi, asseritamente presenti da oltre cinquant’anni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo, ha ritenuto adeguata la motivazione dell’ordinanza, rilevando che gli abusi erano stati precisamente individuati e descritti e che erano state indicate le norme violate. Ha ribadito che l’ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto e vincolato e che l’onere motivazionale è assolto mediante l’indicazione dei presupposti di fatto idonei a ricostruire il percorso logico dell’amministrazione. L’appellante non ha dimostrato la preesistenza dei manufatti né al 1996 né al 1980; la consulenza prodotta non era idonea a provarla. Le opere prive di titolo dovevano inoltre essere valutate nel loro complesso, perché connesse e idonee a creare nuova volumetria, con conseguente esclusione dell’edilizia libera. Il Collegio ha aggiunto che non risultava rilasciato alcun titolo abilitativo, neppure postumo, sicché non poteva essere valutata in giudizio la conformità urbanistica ed edilizia, che avrebbe richiesto un’apposita istanza all’amministrazione. Non è stata ravvisata omessa pronuncia del TAR, poiché la sentenza aveva esaminato in modo sufficiente le questioni sostanziali oggetto del ricorso. È stato respinto anche il motivo sulle spese: la regola della soccombenza era correttamente applicata e non ricorrevano ragioni per compensare le spese. L’appellante è stato condannato a rifondere al Comune le spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La verifica dell’eventuale pregiudizio alla parte conforme dell’immobile e dell’impossibilità di procedere alla demolizione senza incidere sulla stabilità complessiva rileva nella fase esecutiva e non costituisce requisito di validità dell’ordine di demolizione.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’ordine di demolizione, trattandosi di provvedimento vincolato secondo la ricostruzione recepita dal giudice.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e dovuto, adottato a seguito dell’accertamento dell’illecito; il decorso del tempo non esclude né condiziona l’esercizio del potere repressivo.
- Per un ordine di demolizione è sufficiente una motivazione che individui le opere abusive, descriva i presupposti di fatto e indichi le disposizioni violate, consentendo di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione; non è necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale alla demolizione.
- Quando più opere prive di titolo sono tra loro connesse e risultano idonee a creare nuova volumetria, esse devono essere valutate unitariamente e non possono essere ricondotte all’edilizia libera sulla base della considerazione atomistica della loro modesta entità.
- La preesistenza di opere edilizie a una determinata data, invocata per sostenere la legittimità originaria dell’intervento o l’applicabilità di una diversa disciplina urbanistica, deve essere dimostrata dal privato con elementi probatori idonei; una consulenza fondata su esami cartografici non concludenti non è sufficiente.
- In assenza di un titolo abilitativo, anche postumo, il giudice non può valutare la conformità urbanistica ed edilizia delle opere abusive se tale verifica presuppone la presentazione di un’apposita istanza all’amministrazione.
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