Sentenza n. 911/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - della graduatoria pubblicata in data 04.09.2025 emessa dal CREA - Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria ed approvata con determinazione direttoriale prot. n. 64666 del 04.09.2025, provvedimento anch'esso impugnato, nella parte in cui esclude parte ricorrente dai soggetti vincitori o comunque nella parte in cui non considera la ricorrente quale candidata riservataria ai sensi dell'art. 1 del bando e in virtù della prevista riserva dei posti ex art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017 ss.mm.ii. (doc. 2); - del Bando relativo alla "Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di n. 4 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario di amministrazione - FA V livello e n. 13 unità di personale nel profilo professionale di Collaboratore di amministrazione - CAM VII livello, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno per supporto amministrativo delle attività previste nell'ambito del progetto "Accordo di cooperazione Programma Rete PAC 2025-2027" (RetePAC) - OB.FU. 1.99.10.68.00 - CUP J51C24000650007, da svolgersi presso il CREA - Centro di ricerca Politiche e Bio-economia sede di Roma e postazione CREA-PB presso il MASAF (Roma). Codice Bando: CAM_FA_PB_01_2025" (doc. 1); - della comunicazione del CREA, in riscontro all'istanza di accesso agli atti, del 29.10.2025 ove è dichiarata l'omessa applicazione e/o valutazione positiva della riserva dei posti in favore della dott.ssa D'Amore per il servizio civile universale compiuto dalla candidata (doc. 3); - nonché degli atti, verbali e documenti relativi alle operazioni di valutazione della riserva dei posti in favore della ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non conosciuti, nella parte in cui lede il diritto di parte ricorrente. nonché per l'accertamento e la declaratoria del suo diritto e/o interesse a vedersi riconosciuta come "idonea-vincitrice" anche in virtù dell'applicazione della riserva dei posti ex art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017 ss.mm.ii. previa adozione delle opportune misure cautelari volte a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa con riserva nella graduatoria di merito della selezione pubblica in argomento, oltreché alla condanna ex art. 30, comma 2, c.p.a., dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 del c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del provvedimento di esclusione dalla riserva conseguita dalla ricorrente e/ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva della selezione pubblica e determinazione di approvazione, nella parte in cui la candidata non era stata riconosciuta quale riservataria vincitrice, nonché diniego di applicazione della riserva per il servizio civile universale
Esito
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla selezione pubblica indetta dal CREA per l'assunzione a tempo determinato di personale amministrativo e concorreva per il profilo di Collaboratore di amministrazione, relativo a tredici posti. Il bando prevedeva la riserva del 15% dei posti in favore degli operatori volontari che avessero concluso senza demerito il servizio civile universale, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 40/2017. La candidata aveva dichiarato di avere completato il servizio civile universale e aveva chiesto il riconoscimento della riserva. Dopo la valutazione dei titoli e del colloquio era stata inserita nella graduatoria definitiva come idonea non vincitrice, con punteggio di 43,1, senza che risultasse se la riserva fosse stata applicata. A seguito dell'accesso agli atti e dell'istanza di autotutela, il CREA aveva comunicato che la documentazione prodotta non conteneva tutti gli elementi necessari per identificare, valutare e verificare il titolo. La ricorrente ha quindi impugnato la graduatoria, la determinazione di approvazione, il bando e la comunicazione dell'amministrazione, chiedendo l'accertamento del diritto al riconoscimento della riserva, l'inserimento quale idonea-vincitrice e il risarcimento del danno, preferibilmente in forma specifica. Nel corso del giudizio, la candidata ha prodotto la proposta di assunzione e il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con il CREA, decorrente dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, dai quali risultava il riconoscimento della qualifica di vincitrice riservataria. Ha pertanto chiesto la cessazione della materia del contendere. Il CREA ha aderito alla richiesta quanto all'esito sostanziale, ma si è opposto alla condanna alle spese, sostenendo che l'omessa applicazione iniziale della riserva era stata determinata dall'incompletezza della documentazione presentata dalla candidata, la quale aveva dichiarato conforme all'originale il certificato di servizio civile senza allegarne copia. Il certificato era stato successivamente trasmesso il 3 novembre 2025 e, con determinazione del 21 novembre 2025, la candidata era stata riconosciuta idonea riservataria vincitrice.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione aveva riconosciuto alla candidata la qualità di idonea riservataria vincitrice e le aveva proposto l'assunzione, poi formalizzata con la sottoscrizione del contratto di lavoro. Tale sopravvenienza ha eliminato l'utilità concreta della decisione richiesta con il ricorso. Il giudizio è stato definito senza una pronuncia di merito sulla legittimità originaria della graduatoria o della comunicazione di diniego, né sulle domande risarcitorie. Le spese sono state compensate in ragione dell'andamento del giudizio. Il TAR ha inoltre dato atto che con separato decreto sarebbe stata disposta in via definitiva l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 40/2017
A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche.
La disposizione costituisce il fondamento della riserva di posti invocata dalla candidata per il completamento senza demerito del servizio civile universale.
art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023
La norma è richiamata nel bando quale disposizione modificativa dell'art. 18 del d.lgs. n. 40/2017.
art. 47 d.P.R. n. 445/2000
È richiamata con riferimento alla dichiarazione sostitutiva resa dalla candidata sulla conformità all'originale del certificato relativo al servizio civile.
art. 30 c.p.a.
È richiamato dalla ricorrente per la domanda di risarcimento del danno, anche in forma specifica; la sentenza non decide nel merito tale domanda per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
È richiamato nell'epigrafe in relazione alla definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione adotta atti o comportamenti che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, eliminando l'utilità concreta e attuale di una pronuncia sul provvedimento impugnato.
- Il riconoscimento sopravvenuto della qualità di vincitore riservatario e la conseguente assunzione della candidata fanno venir meno l'interesse alla decisione sulle censure rivolte alla precedente graduatoria, quando la posizione sostanziale dedotta in giudizio risulta integralmente conseguita.
- La cessazione della materia del contendere non comporta, di per sé, una pronuncia di merito sulla legittimità originaria degli atti impugnati né sulle domande risarcitorie, se la sopravvenienza amministrativa ha integralmente soddisfatto la pretesa principale.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata considerando l'andamento complessivo del giudizio; nel caso esaminato il giudice ha disposto la compensazione delle spese.
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