Cassazione Penale, Ordinanza n. 02895/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e non correlati alla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 16 gennaio 2025, che aveva pronunciato condanna per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I motivi di impugnazione riguardavano il giudizio di responsabilità, la qualificazione giuridica del fatto e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tali motivi erano obiettivamente generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata come base della condanna impugnata, relativa a un reato in materia di stupefacenti.
Cassa delle ammende
menzionata ai fini della condanna al versamento della somma di euro tremila in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente assertivi o generici e non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura relativa a responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e trattamento sanzionatorio deve essere sviluppata con critica puntuale alle rationes decidendi della decisione di merito; in mancanza, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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