Cassazione Civile, Ordinanza n. 32203/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha rideterminato l’imposta di registro dovuta su un contratto preliminare, stipulato per atto pubblico, avente ad oggetto la futura cessione del 97% di quote sociali. Il notaio aveva applicato l’imposta fissa sul preliminare e, sugli importi versati prima dei definitivi, l’imposta proporzionale come caparre confirmatorie e acconti di prezzo. L’Ufficio ha invece applicato il 3% a tutti gli acconti previsti e non ancora versati. I contribuenti hanno impugnato l’atto sostenendo, da un lato, che per il preliminare di cessione di partecipazioni dovesse applicarsi la disciplina speciale dell’art. 11 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, che prevede l’imposta fissa per gli atti aventi a oggetto la negoziazione di quote; dall’altro, che i pagamenti pattuiti non fossero meri acconti ma corrispettivi per singole cessioni frazionate, sicché la CTR avrebbe erroneamente ricondotto la fattispecie all’art. 10 della Tariffa e all’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il preliminare di cessione di partecipazioni sociali rientri nella disciplina speciale dell’art. 11 della Tariffa e non in quella generale dell’art. 10 sui preliminari in genere. Ha valorizzato il principio per cui la sequenza preliminare-definitivo, nella cessione di quote sociali, costituisce un’unica operazione economica e una sola manifestazione di capacità contributiva; perciò è incongruo assoggettare ad imposta proporzionale gli acconti del preliminare quando il definitivo è tassato in misura fissa. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986
contratti preliminari di ogni specie; nota con imposta proporzionale su acconti e caparre
È norma generale sui preliminari; la nota prevede tassazione proporzionale di acconti e caparre, ma tale disciplina non si applica al preliminare di cessione di quote sociali quando opera la norma speciale dell’art. 11.
art. 11 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986
atti aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti
È norma speciale che assoggetta a imposta fissa gli atti di negoziazione di partecipazioni sociali; si estende anche al preliminare di cessione di quote.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l’atto dovesse essere interpretato secondo la volontà negoziale complessiva; il motivo è stato assorbito.
art. 384 c.p.c.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza e deciso nel merito.
art. 360, comma 3, c.p.c.
Norma sul ricorso per cassazione invocata nei motivi di censura per violazione di legge.
Massime di principio
- Il preliminare di cessione di partecipazioni sociali, ai fini dell’imposta di registro, va ricondotto alla disciplina speciale degli atti aventi per oggetto la negoziazione di quote, non alla regola generale sui contratti preliminari di ogni specie.
- Nella cessione di quote sociali, la sequenza preliminare-definitivo deve essere considerata come un’unica operazione economica e una sola manifestazione di capacità contributiva.
- È incongruo applicare l’imposta proporzionale sugli acconti previsti dal preliminare quando il contratto definitivo è tassato in misura fissa, poiché ciò determinerebbe un prelievo sproporzionato rispetto alla capacità contributiva espressa dall’operazione complessiva.
- Quando la controversia è definita in diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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