Sentenza n. 1802/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di oscuramento parziale dell'offerta tecnica per asseriti segreti tecnici e commerciali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente, aggiudicataria del lotto relativo al servizio di asilo nido presso il Comune di Castelfranco Veneto, aveva dichiarato riservate alcune parti della propria offerta tecnica e prodotto una versione parzialmente oscurata, richiamando il proprio know-how aziendale maturato attraverso esperienza, ricerca, formazione e Sistema di Gestione Qualità. La richiesta riguardava, tra l'altro, il modello pedagogico-operativo, l'organizzazione e la turnistica del personale, la programmazione educativa, i servizi migliorativi, i rapporti con fornitori e partner, la continuità con la scuola dell'infanzia e il percorso formativo per la valorizzazione degli spazi esterni. Il Comune respingeva l'istanza ritenendo non dimostrati i requisiti dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, ossia la segretezza delle informazioni, il loro valore economico derivante dalla segretezza e l'adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. La ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 e 98 d.lgs. n. 30/2005, nonché travisamento dei presupposti, sostenendo di avere individuato puntualmente le sezioni riservate e di avere dimostrato il carattere di know-how delle informazioni; 2) violazione degli artt. 35, commi 4 e 5, d.lgs. n. 36/2023, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi eurounitari, per non avere l'amministrazione esaminato concretamente le singole informazioni e bilanciato trasparenza e riservatezza; 3) violazione della proporzionalità, poiché l'amministrazione avrebbe dovuto procedere almeno a un oscuramento selettivo delle informazioni effettivamente sensibili. La Provincia eccepiva inoltre l'inammissibilità per omessa notifica ai concorrenti controinteressati, eccezione che il Collegio ha ritenuto di poter non esaminare in applicazione della ragione più liquida, decidendo il ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente tutte le censure. Ha affermato che l'oscuramento dell'offerta costituisce un'eccezione alla regola della trasparenza e dell'ostensibilità degli atti di gara, da interpretare restrittivamente. L'operatore economico deve presentare una dichiarazione motivata e fornire una prova concreta della sussistenza di un segreto tecnico o commerciale secondo i tre requisiti dell'art. 98 d.lgs. n. 30/2005: non generalizzata conoscibilità o accessibilità dell'informazione, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure adeguate a preservarla. Nel caso concreto, la richiesta riguardava interi paragrafi dell'offerta, individuati per categorie corrispondenti ai criteri di valutazione, senza una specifica dimostrazione riferita ai singoli elementi e senza chiarire per ciascuno oggetto, funzione e vantaggio competitivo o tecnologico. Le modalità organizzative, pedagogiche e migliorative descritte sono state ritenute riconducibili all'ordinaria gestione del servizio di asilo nido e prive di dimostrati profili di originalità o innovatività. Non è stato provato un valore economico derivante dalla segretezza, né l'adozione di specifiche misure di protezione: l'inserimento delle informazioni in un Sistema di Gestione Qualità certificato non è stato considerato sufficiente, poiché le certificazioni richiamate attengono alla regolarità e tracciabilità dei processi e non alla secretazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che molte informazioni erano agevolmente conoscibili da un ampio numero di soggetti, inclusi gli utenti del servizio, e che non era stata dimostrata l'autonoma segretezza della loro combinazione. La richiesta relativa agli allegati era stata formulata indistintamente, senza individuare le specifiche informazioni riservate né il concreto vantaggio competitivo derivante dalla loro non divulgazione. Quanto ai dati anagrafici e curriculari del referente e del coordinatore, è stata ritenuta prevalente l'esigenza di trasparenza e tutela giurisdizionale. Sono state escluse anche le censure di difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità: l'onere di individuare e comprovare le parti riservate grava sull'operatore economico e non può essere trasferito alla stazione appaltante o al giudice. Il giudizio è stato definito con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023
L'oscuramento di parti dell'offerta è ammesso solo a fronte di una dichiarazione motivata dell'operatore economico e della prova che le informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023
La disciplina dell'accesso alle offerte richiede il bilanciamento tra trasparenza e tutela dei segreti tecnici o commerciali, senza consentire oscuramenti privi di specifica dimostrazione.
art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023
L'oscuramento dell'offerta è soggetto a interpretazione restrittiva e la relativa controversia può essere proposta con il rito dell'accesso.
art. 98, comma 1, d.lgs. n. 30/2005
Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
I tre requisiti della segretezza, del valore economico derivante dalla segretezza e delle misure di protezione devono essere comprovati specificamente dall'operatore economico; non è sufficiente richiamare genericamente il know-how o l'appartenenza delle informazioni al patrimonio aziendale.
art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990
Documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Le offerte di gara rientrano in linea generale nell'ambito dei documenti ostensibili, sicché le deroghe all'accesso devono essere tipiche e tassative.
art. 116 c.p.a.
Il ricorso contro il diniego di oscuramento è stato proposto mediante il rito speciale in materia di accesso.
art. 55, paragrafi 2 e 3, direttiva 2014/24/UE
L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un operatore economico o possa recare pregiudizio alla concorrenza leale.
La tutela della riservatezza commerciale deve essere conciliata con il diritto degli offerenti a conoscere i motivi del rigetto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata, evitando sia la divulgazione lesiva sia l'accoglimento sistematico delle richieste di riservatezza.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l'oscuramento di tutta o parte dell'offerta tecnica costituisce un'eccezione alla regola della trasparenza e dell'ostensibilità e deve essere interpretato restrittivamente.
- L'operatore economico che invoca segreti tecnici o commerciali deve individuare in modo analitico e specifico le singole informazioni riservate e dimostrare, per ciascuna di esse, la non generale conoscibilità o accessibilità, il valore economico derivante dalla segretezza e l'adozione di misure ragionevolmente adeguate a preservarla.
- Non è sufficiente una richiesta di oscuramento riferita genericamente a interi paragrafi, categorie di informazioni, criteri di valutazione o allegati, né il mero richiamo al know-how, all'originalità dell'offerta o all'appartenenza delle informazioni al patrimonio aziendale.
- La circostanza che l'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 30/2005 consideri anche la precisa configurazione o combinazione degli elementi non esonera l'operatore dall'onere di dimostrare specificamente che tale combinazione costituisca un patrimonio conoscitivo autonomo, non generalmente noto o facilmente accessibile agli operatori del settore.
- L'inserimento delle informazioni in un sistema di gestione della qualità certificato, ove non siano indicate ulteriori misure concrete di protezione, non dimostra di per sé l'adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
- L'onere di individuare e comprovare le informazioni coperte da segreto tecnico o commerciale grava sull'operatore economico e non può essere trasferito alla stazione appaltante o al giudice mediante una richiesta di oscuramento selettivo d'ufficio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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