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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25577/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

Più soci avevano concluso un accordo volto a comporre i conflitti insorti tra loro nella qualità di soci di quattro società. In esecuzione dell'accordo era prevista la cessione del 14% delle quote di una società; alcuni soci convocavano gli altri dal notaio per la stipula, ma questi si rifiutavano di concludere la cessione, sostenendo che l'accordo fosse già risolto per inadempimento della controparte. I primi agivano quindi ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo della quota. I convenuti resistevano e chiedevano in via riconvenzionale la declaratoria di risoluzione di diritto o, in subordine, la risoluzione giudiziale dell'accordo, deducendo in particolare la violazione di una clausola che imponeva a uno dei soci di rilasciare entro un termine un immobile di proprietà sociale, a fronte del pagamento di una somma di denaro; sostenevano che il rilascio non era avvenuto e che, anzi, il socio aveva mantenuto la detenzione del bene mediante comodato gratuito e percepito la somma pattuita. Il Tribunale accoglieva la riconvenzionale di risoluzione per inadempimento; la Corte d'appello confermava, ritenendo grave l'inadempimento. In cassazione i soccombenti denunciavano nullità della sentenza di appello per motivazione meramente apparente, assumendo che la Corte territoriale si fosse limitata a recepire acriticamente la decisione di primo grado senza autonomo esame delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo, escludendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione meramente apparente o da mera adesione acritica alla sentenza di primo grado. Ha osservato che la Corte territoriale non aveva effettuato un rinvio alla decisione del Tribunale, ma aveva condiviso il relativo impianto argomentativo, rispondendo in modo puntuale alle censure di appello. Ha inoltre ribadito che il giudice di secondo grado non è tenuto a confutare analiticamente tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente una motivazione concisa, logicamente coerente e idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e degli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    è la base dell'azione proposta per ottenere il trasferimento coattivo della quota sociale promesso nell'accordo

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se manca una motivazione effettiva; è sufficiente una motivazione concisa ma logicamente coerente

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    la decisione d'appello fondata sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado è un modello motivazionale consentito

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per evidenziare che, in caso di doppia conforme, è preclusa la denuncia del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    evocato solo in collegamento alla disciplina della doppia conforme e del sindacato sulla motivazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La sentenza d'appello non è nulla per motivazione apparente quando il giudice di secondo grado non si limiti a un richiamo acritico della decisione di primo grado, ma faccia propria la relativa impostazione argomentativa e dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni di infondatezza dei motivi di gravame.
  • Ai fini dell'art. 132, n. 4, c.p.c., la motivazione è sufficiente se consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessaria la confutazione espressa e analitica di tutte le deduzioni delle parti, potendo le argomentazioni incompatibili con la decisione ritenersi implicitamente disattese.
  • Nel giudizio di appello, una decisione fondata sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado costituisce un modello motivazionale legittimo, coerente con la disciplina della cosiddetta doppia conforme.
  • La gravità dell'inadempimento va apprezzata in relazione al valore economico della prestazione, alla funzione dell'obbligazione nell'economia complessiva dell'accordo e alle modalità concrete con cui l'inadempimento è stato posto in essere.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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