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Sentenza

Sentenza n. 7607/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari a) del decreto ministeriale n. 820 del 16 ottobre 2023 – notificato in data 17 ottobre 2023 – di esclusione del ricorrente De Napoli Francesco dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, b) ove occorra, della scheda di valutazione n. 165617 del 5 ottobre 2023 – acquisita in data 17 ottobre 2023 – anche nella parte in cui, al Modulo 3, la locuzione “sostenendosi per respirare e spingersi” è stata – successivamente ad una abrasione – aggiunta alla locuzione [prova] “effettuata non correttamente – tocca il muro laterale dopo la riemersione”, c) del verbale n. 76 del 5 ottobre 2023 – acquisito in data 17 ottobre 2023 – nella parte in cui la Commissione esaminatrice, nominata con decreto dipartimentale n. 422 del 7 giugno 2023, ha accertato il mancato superamento della prova di capacità operativa ex art. 8 del D.M. 238 del 14 novembre 2018 perché “al Modulo n. 3 il sig. De Napoli Francesco nato il 22 novembre 1983, non è riuscito a superare la prova prevista alla lettera D in quanto finita la fase di riemersione, prima di iniziare il galleggiamento prono, ha utilizzato il bordo laterale superiore della piscina per sostenersi e spingersi al fine di proseguire la prova”, d) ove occorra della clausola di cui al comma 3 dell’Allegato C al decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ove interpretata nei sensi che il tocco del candidato, occasionale ed accidentale, del bordo laterale della piscina durante la esecuzione del Modulo 3 della prova di capacità operativa determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso e, pertanto, l’inidoneità del candidato.

Giustizia amministrativa202313641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, unitamente al verbale della prova di capacità operativa, alla scheda individuale di valutazione e alla clausola della lex specialis relativa alla prova di acquaticità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, inserito in graduatoria come idoneo e convocato per le prove di capacità operativa, era stato escluso dalla procedura perché ritenuto non idoneo al modulo n. 3, relativo alla prova di acquaticità. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per erronea interpretazione e applicazione dei criteri stabiliti dalla Commissione, contraddittorietà dell'accertamento, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, ha lamentato la non coincidenza tra la scheda di valutazione e il verbale quanto alla dinamica dell'irregolarità; ha sostenuto che il contatto con il bordo della piscina fosse occasionale e accidentale e non avesse agevolato l'esecuzione della prova; ha inoltre dedotto che, anche ove fosse stata accertata un'irregolarità, essa avrebbe dovuto comportare al più l'applicazione della penalità di tre secondi, non l'esclusione. Con il secondo motivo ha contestato la clausola dell'Allegato C alla lex specialis, ove interpretata nel senso che qualsiasi contatto, anche occasionale e accidentale, con il bordo laterale della piscina determinasse automaticamente il mancato superamento del modulo e l'inidoneità. Il Ministero ha eccepito la tardività delle contestazioni rivolte contro la lex specialis, sostenendo che avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione immediata del bando.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le doglianze del primo motivo. L'Allegato C distingue tra: irregolarità gravi, consistenti nell'utilizzo delle corsie o degli ostacoli per agevolare la prova, che comportano l'interruzione della prova e il mancato superamento del modulo; meri errori esecutivi, cui si applica la penalità di tre secondi; e contatti o spinte tollerati, come il tocco occasionale e accidentale delle corsie o degli ostacoli e la spinta sul fondo nella fase di emersione, privi di conseguenze sanzionatorie. Secondo il Collegio, l'esclusione è legittima solo quando l'utilizzo improprio del campo di prova sia chiaramente e intollerabilmente volto ad agevolare la prestazione e dimostri manifestamente la scarsa preparazione del candidato. Nel caso concreto, tale presupposto non è stato rigorosamente dimostrato. La Commissione non aveva interrotto immediatamente la prova, ma aveva consentito al candidato di completarla in un tempo molto inferiore al limite massimo; la scheda di valutazione riportava inizialmente l'indicazione positiva di corretta esecuzione, successivamente modificata con abrasura e aggiunte; il verbale descriveva l'irregolarità in modo non perfettamente coincidente con la scheda e non spiegava né la mancata interruzione immediata della prova né il mutamento della valutazione iniziale. Tali elementi impedivano di ritenere provata una condotta sicuramente sintomatica di impreparazione o inidoneità. Il successivo superamento della prova dopo la riammissione cautelare, nonché il superamento delle prove del corso di formazione, hanno ulteriormente escluso l'inidoneità sostanziale, pur non costituendo da soli la ragione decisiva dell'accoglimento. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di esclusione, disposto la definitiva ammissione al prosieguo della procedura, stabilizzato gli esiti delle prove successive sostenute dopo la riammissione cautelare e ordinato all'amministrazione di rimuovere le riserve apposte agli atti relativi alla posizione del ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 27 dicembre 2017, n. 205

    La procedura speciale di reclutamento è svolta nei limiti dei posti e delle condizioni stabiliti dalle disposizioni richiamate.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139

    Individua il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco destinatario della procedura.

  • art. 8, d.m. 14 novembre 2018, n. 238

    Prevede lo svolgimento delle prove di capacità operativa nell'ambito della procedura di reclutamento.

  • Allegato C, comma 3, d.m. 14 novembre 2018, n. 238

    È tollerato che il candidato si dia una spinta sul fondo della piscina in fase di emersione dalla fase di apnea e/o che tocchi, occasionalmente ed accidentalmente, le corsie e/o gli ostacoli, senza l'applicazione di penalità; non è assolutamente consentito, invece, che il candidato utilizzi in qualsiasi modo le corsie e/o gli ostacoli per agevolare lo svolgimento della sua prova; tale comportamento ... determina l'interruzione della prova stessa e, conseguentemente, il non superamento del Modulo 3.

    La clausola deve essere interpretata distinguendo tra contatti accidentali o condotte tollerate, irregolarità minori sanzionabili con penalità e utilizzo improprio del campo di prova, rilevante ai fini dell'esclusione solo quando sia chiaramente diretto ad agevolare la prestazione e manifesti la scarsa preparazione.

  • art. 12 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139

    Il mancato superamento della prova può produrre effetti particolarmente pregiudizievoli, inclusa la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

  • art. 20 d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76

    È richiamato, insieme all'art. 12 d.lgs. n. 139/2006, per evidenziare gli effetti pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di una prova selettiva distingue tra contatti accidentali o condotte tollerate, irregolarità minori sanzionabili con penalità e utilizzo improprio del campo di prova, l'esclusione può essere disposta soltanto se l'amministrazione dimostra rigorosamente che la condotta ha concretamente agevolato la prestazione ed è manifestamente indicativa della scarsa preparazione del candidato.
  • La mera contestazione del contatto del candidato con un elemento del campo di prova non giustifica automaticamente l'esclusione quando la disciplina della prova tollera i contatti occasionali e accidentali e prevede la sanzione espulsiva soltanto per l'utilizzo dell'elemento allo scopo di sostenersi, tirarsi o spingersi.
  • In presenza di una presunta irregolarità espulsiva, la mancata interruzione immediata della prova da parte della Commissione costituisce un elemento rilevante nella verifica della gravità della condotta e deve essere coerentemente spiegata nel verbale.
  • La scheda di valutazione e il verbale di una prova selettiva devono offrire una ricostruzione coerente e adeguatamente motivata dei fatti. Modifiche, abrasioni o aggiunte nella scheda, non coordinate con il verbale e prive di spiegazione, possono impedire di ritenere provata la condotta posta a fondamento dell'esclusione.
  • Quanto più gravi sono gli effetti dell'esclusione da una procedura selettiva, tanto più rigorosa deve essere la verifica amministrativa dei presupposti fattuali della misura e la motivazione dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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