Sentenza del 19/04/2017 n. 9851 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione ex art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Mancata utilizzazione edificatoria dell'immobile nei termini di legge - Perdita del beneficio - Limiti - Forza maggiore - Fattispecie in tema di sequestro penale dell'immobile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva acquistato un terreno beneficiando dell'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, subordinata all'utilizzazione edificatoria dell'area entro cinque anni. Poiché il terreno non era stato edificato nel termine, l'Agenzia delle Entrate aveva revocato il beneficio. La società sosteneva che l'inadempimento fosse giustificato da forza maggiore, ossia dal sequestro penale dell'area per uno smaltimento illecito di rifiuti avvenuto prima del cambiamento della compagine sociale e della denominazione. L'Agenzia contestava che il sequestro fosse imprevedibile e non imputabile alla società, evidenziando una culpa in vigilando per la mancata verifica della natura dei rifiuti conferiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la mancata edificazione entro il quinquennio comporta la revoca dell'agevolazione, salvo che derivi da una forza maggiore intesa come evento esterno, imprevedibile, sopravvenuto e non imputabile neppure a titolo di colpa. Nel caso concreto, il sequestro penale non integrava forza maggiore perché la società avrebbe dovuto vigilare sulla natura dei rifiuti conferiti e l'evento era quindi prevedibile. I successivi cambiamenti dei soci erano irrilevanti, poiché la responsabilità e la verifica della forza maggiore riguardano la società, soggetto distinto dai soci. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3
Agevolazione fiscale per l'acquisto di aree destinate all'edificazione, subordinata all'utilizzazione edificatoria entro il quinquennio.
Il beneficio deve essere revocato se l'edificazione non avviene entro cinque anni, salvo che l'omissione dipenda da una vera causa di forza maggiore.
Decreto legislativo n. 472 del 1997, art. 6, comma 5
È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla non imputabilità dell'inadempimento e alla forza maggiore.
Codice civile, art. 2697
Chi invoca la forza maggiore deve dimostrarne l'esistenza e la non imputabilità; nel caso concreto la contribuente non ha superato tale onere probatorio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e ai vizi della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali condizionate alla realizzazione di un'attività entro un termine decadenziale vengono normalmente revocate se l'attività non viene compiuta tempestivamente.
- La forza maggiore richiede un evento esterno, imprevedibile e sopravvenuto, non imputabile al beneficiario nemmeno per colpa lieve o per omessa vigilanza.
- Un provvedimento di sequestro penale non costituisce automaticamente forza maggiore: occorre verificare se il beneficiario abbia contribuito colposamente alla situazione che lo ha provocato o se avrebbe potuto prevederla.
- Per le agevolazioni riconosciute a una società, la valutazione dell'imputabilità riguarda la società e non si modifica necessariamente per il successivo cambio dei soci o della denominazione sociale.
- Chi invoca una causa esimente deve fornire una prova puntuale sia dell'evento impeditivo sia della propria assoluta estraneità e diligenza rispetto alle cause che lo hanno determinato.
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