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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2628/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Siracusa (17/06/2021) e, con unico motivo in cassazione, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, istanza specifica avanzata dalla difesa. In sede di gravame il difensore aveva altresì prospettato l'insussistenza del fatto alla luce della presunta validità di un'attestazione di rinnovo del certificato di prevenzione antincendio (art. 16 d.lgs. n. 139/2006) e chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello del 19/04/2022 perché la decisione d'appello aveva erroneamente deciso su una sentenza non appellabile (quella del Tribunale di Siracusa che aveva inflitto solo l'ammenda), qualificando l'impugnazione come ricorso per cassazione. Valutato il merito come ricorso, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo (insussistenza del fatto) è manifesto infondato perché il Tribunale aveva motivato che il quantitativo di gas detenuto era molto superiore a quello autorizzato e pertanto era necessario un nuovo certificato; il secondo motivo (sospensione condizionale/attenuanti) è inammissibile per genericità, essendo mancata la specificazione di elementi tali da giustificare il beneficio e, inoltre, risultando ostativo un precedente penale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 139/2006, art. 16

    L'art. 16 è interpretato nel senso che il titolare dell'attività che cambia le caratteristiche quantitative del gas detenuto è obbligato a richiedere un nuovo certificato; la mera presenza di una precedente autorizzazione formalmente valida non esclude la responsabilità quando le quantità effettive superino i limiti autorizzati.

  • D.Lgs. n. 139/2006, art. 20

    Norma richiamata in relazione alla responsabilità per violazioni della disciplina sulla prevenzione antincendio; la sentenza applica la normativa insieme all'art. 16 per configurare la contravvenzione.

  • Codice penale, art. 679

    Riferimento al illecito penale per il quale non vi è contestazione residua; l'affermazione di responsabilità rispetto a tale articolo è ormai coperta da giudicato.

  • Codice di procedura penale, art. 593, comma 3

    Disciplina l'inappellabilità delle sentenze di condanna per contravvenzioni quando è stata applicata solo la pena dell'ammenda. La Corte sottolinea che, in tali casi, la Corte d'appello deve astenersi dal decidere come appello e la relativa impugnazione va qualificata come ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Una volta riqualificato l'atto d'impugnazione come ricorso per cassazione, esso deve essere valutato secondo i motivi previsti da questo articolo (i motivi di cassazione).

  • Codice penale, art. 164, comma secondo

    Stabilisce limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena: il giudice non è obbligato a motivare il diniego quando il beneficio non è concedibile per difetto dei presupposti di legge (es. preclusione per precedenti).

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, fra cui l'obbligo del condannato al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma per disporre la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Le sentenze di condanna per contravvenzioni che infliggono solo l'ammenda sono inappellabili ai sensi dell'art. 593 c.3 c.p.p.; un appello proposto contro tali sentenze va, di regola, qualificato come ricorso per cassazione.
  • Se un'impugnazione va riqualificata come ricorso per cassazione, essa deve rispettare i requisiti formali e sostanziali dei motivi di cassazione (art. 606 c.p.p.); motivi vaghi o generici sono inammissibili.
  • La richiesta della sospensione condizionale della pena va formulata con elementi specifici e specifiche ragioni nel corso del giudizio di merito; l'assenza di una richiesta chiara o di elementi concreti rende il motivo inammissibile in cassazione.
  • Il giudice non è tenuto a motivare il diniego della sospensione condizionale quando il beneficio è precluso per difetto dei presupposti di legge (es. precedenti rilevanti); tuttavia, se il beneficio è possibile, il rifiuto deve essere motivato.
  • Per reati disciplinati da norme tecniche (es. prevenzione antincendio), il mutamento delle condizioni materiali (p.es. aumento quantitativo rispetto all'autorizzazione) può comportare l'obbligo di ottenere un nuovo certificato; la mera esibizione di un documento formalmente datato non basta se la situazione fattuale è mutata.
  • Le doglianze che non si confrontano con la motivazione di merito e non indicano elementi concreti in cui la motivazione sarebbe carente sono destinate a essere ritenute infondate o aspecifiche.

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