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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39416/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunziata dal Tribunale di Modena per il reato di violenza privata aggravata. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell'esimente di cui all'art. 53 c.p.; il secondo denunciava violazione di legge e assenza di motivazione in relazione agli artt. 129 c.p.p. e 131‑bis c.p., chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché si limitava a un dissenso sulla valutazione delle prove dei giudici di merito, attività vietata in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato in quanto la motivazione del giudice d'appello dimostrava di avere escluso la particolare tenuità, richiamando indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza nonché l'impossibilità di escludere l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 c.p. Tuttavia, verificato che, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, il reato è divenuto procedibile a querela di parte e che la parte offesa ha prodotto remissione di querela regolarmente accettata, la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, condannando il querelato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 53 cod. pen.

    Richiamata come esimente invocata dal ricorrente; la Corte ha escluso la possibilità di rivalutare le fonti probatorie in sede di legittimità e ha dichiarato inammissibile il motivo che chiedeva una diversa valutazione dell'esimente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle doglianze sulla motivazione circa la non applicazione della causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto che la richiesta fosse implicitamente respinta dal giudice di merito tramite la sua argomentazione.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la motivazione d'appello aveva richiamato elementi (gravità oggettiva, grado di colpevolezza, aggravante) incompatibili con l'applicazione di tale causa.

  • art. 61, n. 9 cod. pen.

    Aggravante richiamata dai giudici di merito come elemento ostativo all'esclusione della responsabilità o alla tenuità; la Corte ha ritenuto che l'impossibilità di escludere tale aggravante fosse parte della motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Ha modificato la procedibilità del reato rendendolo procedibile a querela di parte; per effetto di tale riforma la remissione di querela validamente accettata estingue il reato anche in sede di Cassazione, dovendo il giudice di legittimità rilevarlo d'ufficio se il ricorso è tempestivo.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali nonostante l'estinzione del reato per remissione di querela.

  • giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 24246/2004 e altre)

    Citata per il principio secondo cui la remissione di querela intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato e va dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito ottenere l'annullamento di una decisione di merito sulla base di una semplice rivalutazione delle prove: i motivi che si risolvono in dissenso valutativo sono inammissibili.
  • La richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità può essere ritenuta implicitamente respinta se la motivazione del giudice evidenzia elementi concreti di gravità e colpevolezza incompatibili con la tenuità.
  • Se, in corso di giudizio di legittimità, il reato diventa procedibile a querela di parte e la parte offesa presenta remissione di querela validamente accettata, il giudice di legittimità deve rilevare e dichiarare l'estinzione del reato, anche se ciò prevale su altre questioni di ammissibilità.
  • La remissione di querela, quando ritualmente accettata, estingue il reato anche in sede di Cassazione e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela non esclude la possibilità che il giudice della legittimità disponga la condanna alle spese processuali a carico del querelato, secondo quanto previsto dall'ordinamento processuale.

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