Cassazione Civile, Ordinanza n. 03719/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Nel giudizio di merito un condominio ha convenuto innanzi al Tribunale di Tivoli la società che aveva svolto l'incarico di amministratrice, chiedendo l'accertamento della sua responsabilità, la consegna di documentazione contabile e contrattuale (bilanci, versamenti, corrispondenza con i fornitori, relazione contabile), la nomina di un consulente tecnico contabile e il risarcimento dei danni, compreso quello asseritamente derivato dalla mancata partecipazione alla mediazione. La società ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Tivoli sostenendo che si trattasse di controversia condominiale soggetta al foro esclusivo del luogo in cui si trova il condominio, cioè Roma, e in subordine che operasse il foro del consumatore. Dopo che il Tribunale aveva rimesso la causa in decisione e poi disposto la nomina di un c.t.u., la società ha proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo l'impugnabilità dell'ordinanza e insistendo per l'incompetenza del giudice adito.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento, perché il provvedimento impugnato era stato emesso dopo la rimessione della causa in decisione e conteneva una statuizione sostanzialmente incompatibile con l'eccezione di incompetenza. Nel merito, però, ha rigettato il ricorso: la domanda non è stata qualificata come lite condominiale in senso proprio, ma come azione fondata sul rapporto contrattuale di mandato cessato tra condominio e amministratrice uscente, avente ad oggetto l'obbligo di rendiconto e restituzione della documentazione ai sensi dell'art. 1713 c.c. Pertanto non si applica il foro speciale dell'art. 23 c.p.c., bensì i criteri generali degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; inoltre il foro del consumatore non poteva giovare alla ricorrente, sia perché invocato da soggetto non consumatore, sia perché, in ogni caso, tale foro è inderogabile solo dal professionista e non anche dal consumatore. Poiché la società non ha specificamente contestato tutti i criteri generali di competenza né provato i fatti contrari, la competenza è rimasta radicata presso il Tribunale di Tivoli, al quale la causa deve essere riassunta entro 60 giorni. La Corte ha anche posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 cod. proc. civ.
il regolamento di competenza è esperibile solo quando la questione di competenza sia stata definita, anche implicitamente, con un provvedimento avente natura decisoria
art. 23 cod. proc. civ.
il foro speciale del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi si applica alle liti tra condomini o tra amministratore e condomino in ordine alla gestione della cosa comune, ma non alle controversie fondate sul rapporto di mandato cessato con l'amministratore uscente
artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ.
quando la controversia non rientra nel foro speciale condominiale, la competenza territoriale si determina secondo i criteri generali e il convenuto che eccepisce l'incompetenza deve contestarne specificamente l'applicabilità
art. 71 quater disp. att. cod. civ.
richiamato dalla parte come base della qualificazione della controversia in termini condominiali
art. 1130-bis cod. civ.
richiamato dalla parte per sostenere che la lite riguardasse il rendiconto condominiale
art. 1713 cod. civ.
norma ricondotta all'obbligo dell'amministratore uscente di rendere il conto della gestione e restituire le somme e i documenti detenuti per conto del condominio
artt. 1129, 1130 e 1131 cod. civ.
richiamati come statuto dell'ufficio di amministratore di condominio, regolato in via residuale dalle norme sul mandato
art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005
richiamato quale base del foro del consumatore, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto
art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206)
il foro del consumatore è inderogabile solo dal professionista e può essere derogato dal consumatore anche scegliendo uno dei fori ordinari
art. 190 cod. proc. civ.
richiamato per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per conclusionali
art. 183 cod. proc. civ.
richiamato in relazione alla fase istruttoria e alla richiesta di termini
art. 279 cod. proc. civ.
richiamato con riferimento alla rimessione della causa al collegio per la decisione
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Ai fini del regolamento di competenza, il provvedimento del giudice adito è impugnabile solo se abbia effettivo contenuto decisorio sulla competenza, anche implicitamente, e non quando si risolva in una mera ordinanza istruttoria priva di statuizione definitiva.
- La competenza territoriale va individuata in base alla domanda come proposta dall'attore: le contestazioni del convenuto sul merito dei fatti dedotti non spostano il criterio di collegamento, salvo ipotesi di abuso processuale manifestamente strumentale.
- Il foro speciale condominiale dell'art. 23 c.p.c. opera per le controversie tra condomini o tra amministratore e condomino relative alla gestione della cosa comune; non si estende alle controversie tra condominio e amministratore uscente aventi ad oggetto obblighi di rendiconto e restituzione documentale derivanti dal mandato cessato.
- L'amministratore di condominio, nell'esercizio delle sue funzioni, è assimilabile a un mandatario con rappresentanza; al termine dell'incarico egli deve rendere il conto della gestione e restituire quanto detenuto per conto del condominio secondo l'art. 1713 c.c. e la disciplina residuale del mandato.
- Quando non opera un foro speciale esclusivo, il convenuto che eccepisce l'incompetenza deve contestare specificamente l'applicabilità di ciascun foro generale e allegare/provare i relativi fatti, altrimenti la competenza resta fissata secondo il criterio indicato dall'attore.
- Il foro del consumatore tutela il consumatore ed è inderogabile solo da parte del professionista; il consumatore può invece scegliere i fori ordinari o derogare convenzionalmente alla competenza prevista in suo favore.
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