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Ordinanza

Ordinanza n. 3062/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede staccata di Lecce (sezione terza), n. 318 dell’11 giugno 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta con motivi aggiunti contro la destinazione del ricorrente presso la sede di La Spezia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce che aveva respinto la domanda cautelare proposta con motivi aggiunti. Dalla motivazione dell'ordinanza d'appello emerge che le censure riguardavano la legittimità del provvedimento di destinazione presso la sede di La Spezia, deducendo, tra l'altro, carenze istruttorie e motivazionali. L'appellante chiedeva quindi la concessione della tutela cautelare nel giudizio di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti i concorrenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dagli artt. 55, comma 1, e 62 c.p.a. Quanto al fumus, ha affermato che le censure non erano suscettibili di favorevole esame, poiché l'Amministrazione e il TAR avevano correttamente applicato l'art. 930 c.m., la circolare del Ministero della difesa del 31 luglio 2025 e i principi giurisprudenziali pertinenti al micro-ordinamento di settore. Il Collegio ha inoltre escluso carenze istruttorie o motivazionali nel provvedimento di destinazione presso La Spezia. Quanto al periculum, ha rilevato che in primo grado era già stata fissata l'udienza pubblica per il 4 novembre 2026. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e accessori di legge, salva eventuale rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare; il Consiglio di Stato ha esaminato l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR e ha respinto la domanda di riforma.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione della tutela cautelare; il Collegio li ha ritenuti non ravvisabili allo stato.

  • art. 930 c.m.

    Norma del codice dell'ordinamento militare applicata dall'Amministrazione e dal TAR nell'ambito del micro-ordinamento di settore; il Consiglio di Stato ne ha ritenuto corretto il governo.

  • circolare Ministero della difesa 31 luglio 2025

    Atto amministrativo generale richiamato quale disciplina applicabile alla destinazione del militare; la sua applicazione da parte dell'Amministrazione e del TAR è stata ritenuta corretta.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo può essere concessa solo quando risultino concorrenti il fumus boni iuris e il periculum in mora; l'assenza anche di uno dei due presupposti giustifica il rigetto della domanda cautelare.
  • Nell'ambito del micro-ordinamento militare, la legittimità di un provvedimento di destinazione deve essere valutata alla luce delle specifiche norme di settore, delle circolari applicabili e dei principi giurisprudenziali che ne integrano il quadro regolatorio.
  • Non sussiste il fumus boni iuris quando l'Amministrazione e il giudice di primo grado abbiano correttamente applicato la disciplina speciale di settore e le censure dell'appellante non evidenzino una plausibile violazione della normativa applicabile.
  • La censura di carenza istruttoria o motivazionale non è fondata quando il provvedimento di destinazione risulti adeguatamente sostenuto dall'istruttoria e dalla motivazione richieste dalla disciplina di settore.
  • La prossimità dell'udienza pubblica di merito in primo grado può concorrere a escludere il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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