Risoluzione n. 127 del 18/10/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, nel caso di servizio civile con rapporto a tempo determinato distribuito su due anni d’imposta e con retribuzione pagata il mese successivo, le detrazioni ex art. 13 TUIR possono essere calcolate tenendo conto anche del periodo di dicembre dell’anno precedente non fruito. L’Agenzia indica che nella CU 2017 va riportato il codice 4 e 337 giorni, previa emissione di una nuova Certificazione Unica.
Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nel Servizio Civile Nazionale
Detrazioni per il Servizio Civile Nazionale e compilazione della CU
La risoluzione affronta il tema delle detrazioni fiscali spettanti a un soggetto che ha svolto il Servizio Civile Nazionale dal 3 novembre 2015 al 2 novembre 2016. Il chiarimento riguarda in particolare la corretta indicazione, nella Certificazione Unica, dei giorni utili al calcolo delle detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tenuto conto del fatto che l’ente erogante paga i compensi il mese successivo a quello di riferimento.
Quesito presentato dal contribuente
Il contribuente segnala di aver ricevuto due CU distinte: una per il 2015 e una per il 2016. Nella CU relativa al 2015 è stato certificato soltanto il compenso di novembre 2015, con 28 giorni indicati per le detrazioni. Nella CU 2017, riferita al 2016, l’ente ha invece ricompreso anche il compenso di dicembre 2015, pagato a fine gennaio 2016, indicando 307 giorni anziché 337.
L’annotazione apposta dall’ente precisa che il numero dei giorni indicato nel campo 6 corrisponde al periodo effettivamente lavorato e non a quello retribuito da cedolino, evidenziando che il sistema non contempla il caso di pagamento mensile posticipato. Il contribuente lamenta quindi una maggiore imposta dovuta, poiché la minore indicazione dei giorni avrebbe ridotto le detrazioni spettanti.
Posizione interpretativa del contribuente
L’istante sostiene di avere diritto a rapportare l’importo percepito nel 2016 ai 337 giorni corrispondenti al periodo dal 1° dicembre 2015 al 2 novembre 2016, così da beneficiare delle corrette detrazioni d’imposta. La tesi si fonda sull’assunto che il compenso certificato nel 2016 comprende anche la quota maturata nel dicembre 2015 e pagata nel mese successivo.
Inquadramento reddituale del compenso per servizio civile
L’Agenzia richiama la circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, con la quale ha già qualificato i compensi per servizio di volontariato civile come redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR. Tali somme, quindi, sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Da tale qualificazione discendono gli ordinari obblighi del sostituto d’imposta:
- applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 600/1973;
- rilascio della Certificazione Unica;
- presentazione del modello 770 ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 322/1998;
- applicazione dell’IRAP ai sensi del d.lgs. n. 446/1997.
Regole generali sulle detrazioni ex art. 13 TUIR
L’art. 24 del DPR n. 600/1973 prevede che le ritenute siano determinate sulla parte imponibile delle somme corrisposte in ciascun periodo di paga, ragguagliando al periodo di paga gli scaglioni annui di reddito e applicando le detrazioni degli artt. 12 e 13 del TUIR, rapportate al medesimo periodo.
L’art. 13 del TUIR stabilisce che, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati dalla norma, spetta una detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell’anno. In via generale, quindi, le detrazioni devono essere calcolate in base al periodo di lavoro prestato nell’anno di riferimento, nel rispetto del limite massimo di 365 giorni per ciascun anno d’imposta e senza duplicazioni per periodi già agevolati in precedenza.
Soluzione adottata dall’Agenzia
Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che, trattandosi di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata complessiva annuale ma distribuito su due periodi d’imposta, nel secondo anno sia possibile considerare anche il periodo dell’anno precedente per il quale il lavoratore non ha potuto fruire delle detrazioni, avendo percepito solo parte della retribuzione maturata.
Pertanto, ai fini del riconoscimento nel periodo d’imposta 2016 delle detrazioni relative al mese di dicembre 2015 non fruite, il sostituto d’imposta deve:
- indicare nel punto 11 della sezione "Dati Fiscali" della CU 2017 il codice 4;
- indicare nel punto 6 della medesima sezione i giorni 337.
Il codice 4 viene indicato come necessario nelle ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro nell’anno.
Effetti operativi per il contribuente
L’Agenzia precisa che, alla luce di tale chiarimento, occorre richiedere al datore di lavoro il rilascio di una nuova Certificazione Unica corretta, con indicazione di 337 giorni nel campo dedicato alle detrazioni. In tal modo il contribuente potrà recuperare, in dichiarazione, le detrazioni non riconosciute con la prima CU.
Indicazioni finali
La risoluzione si conclude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare sull’osservanza dei principi enunciati e delle istruzioni fornite. Il documento conferma quindi un criterio sostanzialistico: nel caso di compensi erogati posticipatamente e relativi a un rapporto che attraversa due annualità, il calcolo delle detrazioni deve tenere conto anche della quota di periodo maturata ma non ancora retribuita nell’anno precedente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 18 ott 2017Risoluzione n. 128 del 18/10/2017
- Risoluzione · 18 ott 2017Risoluzione n. 129 del 18/10/2017
- Risoluzione · 18 ott 2017Risoluzione n. 130 del 18/10/2017
- Risoluzione · 17 ott 2017Risoluzione n. 126 del 17/10/2017
- Risoluzione · 13 ott 2017Risoluzione n. 124 del 13/10/2017
- Risoluzione · 13 ott 2017Risoluzione n. 125 del 13/10/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →