Risoluzione n. 129 del 18/10/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione principale e successivamente accollato integralmente dal coniuge superstite dopo il decesso dell’altro cointestatario, la detrazione degli interessi passivi spetta sul 100% degli interessi, in analogia con quanto già previsto per i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, purché siano rispettate tutte le altre condizioni di legge.
Detraibilità al 100% degli interessi passivi del mutuo per ristrutturazione in capo al coniuge superstite
Detraibilità degli interessi passivi del mutuo per ristrutturazione in capo al coniuge superstite
La risoluzione affronta il caso di un mutuo ipotecario contratto da due coniugi per la ristrutturazione dell’abitazione principale, divenuto poi intestato integralmente al coniuge superstite a seguito del decesso dell’altro cointestatario. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che, per coerenza con i principi già affermati in materia di mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, il coniuge superstite può beneficiare della detrazione sull’intero importo degli interessi passivi, se ha regolarizzato l’accollo del finanziamento e se ricorrono le altre condizioni previste dalla normativa agevolativa.
Quesito prospettato dal contribuente
L’istante riferisce di aver stipulato il 22 febbraio 2011, insieme al coniuge, un mutuo ipotecario di ristrutturazione per euro 140.000. Dopo la morte del coniuge, avvenuta il 15 maggio 2013, egli ha accollato interamente il mutuo. In sede di assistenza fiscale gli è stata riconosciuta soltanto la detrazione del 50% degli interessi passivi, con esclusione della restante quota.
Soluzione sostenuta dall’istante
Il contribuente ritiene che debba spettare la detrazione sull’intera quota degli interessi passivi, in analogia con quanto accade per i mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, nei casi in cui uno dei mutuatari contitolari sia deceduto.
Quadro normativo sulla detrazione
L’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1-ter, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che prevede la detraibilità nella misura del 19% degli interessi passivi e oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione dell’abitazione principale, entro il limite complessivo di euro 2.582,28.
Viene inoltre richiamato il D.M. n. 311 del 30 luglio 1999, che definisce la nozione di costruzione di unità immobiliare, comprendendo gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizza la nuova costruzione, inclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
Condizioni richieste per fruire della detrazione
La risoluzione riepiloga le principali condizioni alle quali la detrazione è subordinata:
- l’unità immobiliare deve essere quella nella quale il contribuente o i familiari intendono dimorare abitualmente;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
- i lavori di costruzione devono essere ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salvo proroga;
- il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti l’inizio dei lavori oppure nei diciotto mesi successivi.
Per i casi di ristrutturazione edilizia, la detrazione compete se il provvedimento di abilitazione comunale indica espressamente che i lavori rientrano tra quelli di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001; in mancanza, è sufficiente un’analoga attestazione del responsabile del competente ufficio comunale.
Prova della destinazione del mutuo
Quanto alla destinazione del mutuo alla costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, l’Agenzia richiama la Risoluzione n. 241/E del 7 settembre 2007 e la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017. La destinazione deve risultare dal contratto di mutuo oppure, se ciò non avviene, dalla dichiarazione dell’istituto bancario o, in via residuale, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Applicazione del principio al caso del coniuge superstite
L’Agenzia richiama la circolare n. 122 dell’1 giugno 1999, punto 1.2.1, nella quale è stato affermato che il coniuge superstite può fruire della detrazione per gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, di cui era contitolare con il coniuge deceduto, purché provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo.
Pur trattandosi, in quel precedente, di un mutuo per acquisto dell’abitazione principale, la risoluzione estende tale principio anche al mutuo stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione principale, per ragioni di coerenza e sistematicità.
Conclusione dell’Agenzia
Nel caso esaminato, il coniuge superstite, cointestatario del mutuo insieme alla moglie deceduta e successivamente accollatario dell’intero finanziamento, può beneficiare della detrazione sul 100% degli interessi passivi sostenuti. Il diritto alla detrazione resta comunque subordinato al rispetto di tutte le ulteriori condizioni previste dalla norma agevolativa.
Indicazione finale
La risoluzione si conclude con l’avvertimento alle Direzioni regionali di vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle strutture dipendenti.
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