Risoluzione n. 125 del 13/10/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il bollo pagato in modo virtuale può essere rimborsato, con istanza da presentare al soggetto autorizzato alla liquidazione; invece il bollo assolto in via ordinaria o straordinaria, incluso il contrassegno, non è rimborsabile salvo le eccezioni tassative dell'art. 37 DPR 642/1972. Viene quindi escluso che la Direttiva 2004/80/CE possa superare tale divieto, e vengono definiti termini e modalità di rimborso per contribuenti e soggetti autorizzati.
Rimborso dell'imposta di bollo su istanze e atti relativi alla Legge slovena sulla riparazione dei torti
Rimborso del bollo sulle istanze per la Legge slovena sulla riparazione dei torti
La risoluzione affronta il trattamento delle istanze di rimborso dell'imposta di bollo assolta su documenti e atti relativi alle procedure di liquidazione di indennizzi e contributi per danni di guerra connessi alla legge slovena sulla riparazione dei torti. Il documento conferma l'esenzione dal bollo già riconosciuta con la risoluzione n. 88/E del 2016, ma precisa chi sia competente al rimborso e in quali casi il rimborso sia escluso.
Contesto normativo e questione sottoposta
L'Ufficio territoriale di Trieste segnala che stanno pervenendo numerose istanze di rimborso per bollo pagato su documenti giustificativi e atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla normativa slovena. I dubbi riguardano due aspetti: l'individuazione dell'ente competente a restituire il bollo, soprattutto quando il tributo è stato assolto in modalità virtuale, e la possibilità di rimborsare il bollo corrisposto mediante contrassegno, nonostante il divieto di cui all'art. 37 del DPR 642/1972.
Soluzione prospettata dall'Ufficio e dalla Direzione regionale
L'Ufficio istante ritiene che, nel caso di bollo virtuale, il rimborso debba essere gestito dal soggetto autorizzato all'assolvimento del tributo, cioè il Comune, e non dal cittadino; per il bollo in contrassegno, invece, ritiene ostativa la disciplina dell'art. 37 del DPR 642/1972. La Direzione regionale condivide l'impostazione sul bollo virtuale, individuando come legittimato a restituire il tributo il soggetto autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, mentre ipotizza per il bollo in contrassegno una lettura coordinata con la Direttiva 2004/80/CE per superare il divieto di rimborso.
Esenzione già riconosciuta dalla risoluzione n. 88/E del 2016
La risoluzione richiama l'art. 12, comma 1, della legge n. 593 del 1981, che prevede l'esenzione dal bollo per i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, nonché per gli atti e contratti aventi per oggetto tali provvidenze. La risoluzione n. 88/E del 2016 aveva già chiarito che tale esenzione si estende anche alle istanze presentate agli uffici italiani per il riconoscimento dello status di profugo sulla base della legge slovena del 25 ottobre 1996.
Rimborso del bollo pagato in modalità virtuale
L'Agenzia delle Entrate conferma che il rimborso spetta per il bollo assolto in modalità virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/1972. L'art. 37, comma 2, prevede infatti che la restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative debba essere richiesta entro tre anni dal giorno del pagamento.
Quanto al soggetto competente a restituire le somme, la risoluzione ritiene corretta l'individuazione nel soggetto autorizzato ad assolvere l'imposta in modalità virtuale, perché tale soggetto gestisce il rapporto con l'Agenzia delle Entrate, raccoglie gli atti dei contribuenti e le somme dovute e dispone della documentazione utile a verificare l'assenza del presupposto impositivo. Le istanze di rimborso devono quindi essere presentate a tale soggetto, che provvede a erogare le somme dopo i controlli del caso.
Successivamente, il soggetto autorizzato presenta a sua volta istanza di rimborso al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, indicando i documenti per i quali il bollo virtuale non era dovuto e gli importi restituiti. L'Agenzia può controllare la documentazione relativa ai rimborsi effettuati per verificarne la legittimità.
Esclusione del rimborso del bollo ordinario, straordinario e in contrassegno
La risoluzione conferma che il bollo pagato in via ordinaria o straordinaria non è rimborsabile, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 37, quarto comma, del DPR 642/1972:
- imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
- imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.
Poiché il contrassegno rientra nell'area del pagamento ordinario o straordinario, non può essere restituito fuori da tali ipotesi eccezionali. Viene pertanto esclusa la possibilità di utilizzare la Direttiva 2004/80/CE come parametro interpretativo per superare il divieto di rimborso previsto dalla norma interna.
Irrilevanza della Direttiva 2004/80/CE ai fini tributari
La Direttiva 2004/80/CE è richiamata nel documento come normativa che disciplina la cooperazione tra Stati membri per agevolare l'accesso all'indennizzo da parte delle vittime di reati intenzionali violenti in situazioni transfrontaliere. Tuttavia, l'Agenzia chiarisce che essa non incide su profili tributari e non può dunque essere invocata per derogare al regime di rimborso dell'imposta di bollo stabilito dall'art. 37 del DPR 642/1972.
Termini per la domanda di rimborso e decadenza
Per il contribuente, il diritto alla restituzione del bollo virtuale va esercitato nei confronti del soggetto autorizzato entro il termine prescrizionale decennale decorrente dalla data di pagamento del bollo al gestore, ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Per il soggetto autorizzato che abbia rimborsato il contribuente, la decadenza dal diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria è fissata nel termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992, con decorrenza dalla data in cui il soggetto autorizzato ha restituito l'imposta al contribuente.
Conclusione operativa
La risoluzione dispone quindi che:
- il rimborso del bollo virtuale è ammesso e va chiesto al soggetto autorizzato all'assolvimento;
- il bollo pagato in via ordinaria o straordinaria, incluso il contrassegno, non è rimborsabile salvo le eccezioni tassative di legge;
- la Direttiva 2004/80/CE non consente di superare il divieto di rimborso previsto dal DPR 642/1972. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull'applicazione uniforme di tali principi.
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