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Risoluzione

Risoluzione n. 128 del 18/10/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che l’Università, quale Grant Holder di un progetto COST finanziato da fondi UE, non deve operare ritenute al momento dell’erogazione delle somme, ma i contributi possono concorrere al reddito dei beneficiari secondo le regole IRPEF e rilevare anche ai fini IRAP. Le somme forfettarie per mobilità individuale non sono quindi automaticamente non imponibili: la tassazione dipende dal rapporto del beneficiario e dalle regole ordinarie sulle trasferte e sui redditi assimilati.

Trattamento fiscale dei contributi COST erogati dall’Università ai beneficiari finali

Trattamento fiscale dei contributi COST erogati dall’Università

La risoluzione esamina il regime fiscale delle somme erogate da un’Università italiana in qualità di Grant Holder nell’ambito dell’iniziativa COST, finanziata da fondi della Commissione europea. Il documento chiarisce sia gli obblighi dell’Università al momento del pagamento, sia la possibile imponibilità delle somme in capo ai beneficiari finali ai fini IRPEF e IRAP.

Contesto del programma COST e ruolo del Grant Holder

L’Università ALFA è indicata come Università coordinatrice per la gestione di interventi finanziati dalla COST Association, organizzazione intergovernativa sostenuta da fondi UE e destinata alla creazione di network scientifici europei.

Il finanziamento:

  • è erogato in più soluzioni sulla base dell’Action Grant Agreement stipulato tra COST Association e Università;
  • copre spese organizzative dell’Università coordinatrice e costi di mobilità dei beneficiari selezionati dal Comitato di Gestione;
  • riguarda attività di networking, meetings, workshops, conferenze, training schools e disseminazione scientifica, ma non finanzia la ricerca in sé.

I primi due periodi di budget indicati sono:

  • euro 58.000 per il periodo 01/11/2016 - 30/04/2017;
  • euro 126.000 per il periodo 01/05/2017 - 30/04/2018.

Quesiti posti dall’Università

L’Università chiede se i contributi COST corrisposti ai beneficiari finali, in particolare quelli indicati come “contributo forfettario” (flat rate) per la mobilità individuale:

  • possano essere considerati non imponibili ai fini IRPEF;
  • possano essere irrilevanti ai fini IRAP per l’Università erogante.

Tesi sostenuta dal contribuente

L’Università richiama:

  • l’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR sulle borse di studio;
  • la Risoluzione n. 109/E del 23 aprile 2009, relativa a borse di studio Erasmus mundus non fiscalmente rilevanti;
  • l’art. 3, comma 3, lett. d-ter, TUIR, sulle borse di studio corrisposte dal governo italiano a cittadini stranieri sulla base di accordi internazionali;
  • l’art. 132 del Regolamento CE n. 1303/2013, secondo cui non si applicano detrazioni o trattenute che riducano gli importi dovuti ai beneficiari.

Sulla base di tali riferimenti, l’istante ritiene che i contributi flat rate della mobilità COST:

  • possano essere erogati senza tassazione in quanto non imponibili IRPEF;
  • siano irrilevanti ai fini della base imponibile IRAP dell’Università.

Valutazioni dell’Agenzia e acquisizione del parere MIUR

L’Agenzia evidenzia che la risposta tiene conto della normativa comunitaria e del parere del MIUR, acquisito con nota n. 10134 dell’1 giugno 2017.

Dal parere ministeriale emerge che:

  • COST è un programma intergovernativo che finanzia il networking e la disseminazione dei risultati;
  • il contributo è destinato alla mobilità dei partecipanti alle Actions, non alla ricerca;
  • il Grant Holder è responsabile amministrativo, giuridico e contabile della singola Action;
  • il Cost vademecum vieta che le somme destinate ai beneficiari siano decurtate da tassazione nazionale applicabile ai rimborsi forfettari e ai contributi.

Ne deriva che il Grant Holder, al momento del pagamento, non deve trattenere alcuna imposta sui contributi destinati ai partecipanti, italiani o stranieri.

Inquadramento fiscale delle somme in capo ai beneficiari

L’Agenzia precisa però che l’assenza di ritenuta in fase di erogazione non esclude che il beneficiario debba poi assoggettare le somme a tassazione secondo la propria normativa fiscale nazionale.

Per stabilire il trattamento IRPEF occorre considerare il rapporto del beneficiario con l’ente di appartenenza:

  • le somme non hanno una autonoma configurazione reddituale;
  • esse si collegano al rapporto di lavoro o di affiliazione del ricercatore, borsista o docente con la propria struttura;
  • tale collegamento fa ritenere che i contributi costituiscano una componente del reddito di lavoro dipendente o assimilato.

L’Agenzia richiama in particolare:

  • art. 51 TUIR, che include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro;
  • art. 52 TUIR, che estende il principio ai redditi assimilati;
  • la disciplina delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio.

Regole applicabili alle somme di mobilità e alle trasferte

Le somme COST sono destinate a coprire le spese di partecipazione alle riunioni delle Actions e sono erogate:

  • con rimborso analitico delle spese di viaggio;
  • con rimborso forfettario per vitto e alloggio, fino a euro 120,00 al giorno per l’alloggio e euro 40,00 per il vitto.

L’Agenzia richiama il comma 5 dell’art. 51 TUIR sulle trasferte, secondo cui:

  • le indennità concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno;
  • il limite è elevato a 77,47 euro al giorno per le trasferte all’estero;
  • in caso di rimborso di vitto o alloggio, il limite è ridotto di un terzo;
  • i rimborsi analitici di spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non concorrono a formare il reddito.

Pertanto:

  • le somme erogate a copertura di costi analiticamente documentati restano escluse da tassazione;
  • le somme erogate forfettariamente sono tassabili per la parte eccedente la franchigia prevista dalla norma.

Adempimenti dell’Università come sostituto d’imposta

Pur non dovendo operare ritenute in quanto Grant Holder sul trasferimento delle somme COST, l’Università deve considerare la propria posizione di sostituto d’imposta se le erogazioni sono effettuate a favore di propri dipendenti, collaboratori o borsisti.

In tal caso, deve tener conto della quota imponibile ai fini IRPEF.

Viceversa, per i contributi erogati ad altri soggetti non legati da rapporti di lavoro o studio, l’Università opera come Grant Holder “neutrale” e non deve applicare ritenute.

Effetti ai fini IRAP

L’Agenzia afferma che le medesime considerazioni valgono anche ai fini IRAP.

Di conseguenza, le somme erogate dal Grant Holder devono essere considerate come componenti del reddito derivante dall’attività di lavoro o di studio svolta dal beneficiario presso l’ente di appartenenza o di riferimento, con conseguente rilevanza anche nella determinazione della base imponibile IRAP dell’ente, secondo i criteri ordinari.

Conclusione operativa

In sintesi, la risoluzione stabilisce che:

  • il Grant Holder non deve trattenere imposte al momento dell’erogazione dei contributi COST;
  • i contributi non sono automaticamente non imponibili ai fini IRPEF;
  • la tassazione dipende dal rapporto del beneficiario e dalle regole dell’art. 51 TUIR sulle trasferte e sui redditi di lavoro dipendente o assimilati;
  • le stesse conclusioni valgono anche ai fini IRAP.

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.

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