Risoluzione n. 130 del 18/10/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate conferma che la pasta alimentare non cotta, non farcita né altrimenti preparata, prodotta con farina di legumi, rientra nella voce "paste alimentari" della Tabella A, parte II, n. 15, del D.P.R. 633/1972 e sconta l’IVA al 4%.
IVA al 4% per la pasta alimentare a base di farina di legumi
Aliquota IVA applicabile alla pasta alimentare a base di farina di legumi
La risoluzione n. 130/E del 18 ottobre 2017 affronta l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alla cessione di un nuovo prodotto alimentare a base di farina di legumi, commercializzato da una società produttrice di pasta. L’Agenzia delle Entrate valuta se il prodotto possa essere ricondotto alla nozione di "paste alimentari" di cui al n. 15 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA del 4%.
Quesito posto dalla società
La società istante produce e commercializza diversi tipi di pasta, tra cui:
- pasta alimentare a base di semola di grano duro;
- pasta integrale;
- pasta senza glutine, priva di semola di grano.
Per rispondere a nuove esigenze di mercato, intende introdurre un ulteriore prodotto alimentare a base di farina di legumi, fabbricato con le medesime tecniche produttive della pasta tradizionale e della pasta senza glutine. La società chiede quale aliquota IVA debba applicarsi alle relative cessioni.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ritiene che il nuovo prodotto debba beneficiare dell’aliquota IVA del 4%, sulla base:
- delle caratteristiche oggettive del prodotto, in particolare composizione e processo produttivo;
- dei precedenti di prassi richiamati, relativi a prodotti analoghi o assimilabili.
In particolare, la società richiama le risoluzioni:
- n. 125/E del 5 giugno 2003;
- n. 82/E del 15 giugno 2004;
- n. 89/E dell’11 luglio 2005.
Secondo l’istante, il prodotto a base di farina di legumi dovrebbe essere trattato come "pasta alimentare" ai sensi del n. 15 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Valutazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Per il profilo merceologico, la società ha prodotto il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, reso con nota RU 31974 del 15 marzo 2017. Tale parere indica che il prodotto può essere classificato:
- nel Capitolo 19 della Tariffa Doganale, dedicato alle preparazioni a base di cereali, farine, amidi, fecole o latte;
- alla voce 1902, relativa alle "Paste alimentari, anche cotte o farcite...";
- in particolare alla sottovoce 190219, cioè "Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate".
A sostegno della classificazione, viene richiamato il contenuto delle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, secondo cui le paste alimentari della voce 1902 sono prodotti non fermentati, fabbricati con semole o farine di grano, granoturco, riso, patate, ecc., mescolati con acqua e impastati, eventualmente con l’aggiunta di altri ingredienti, quindi lavorati e normalmente essiccati prima della vendita.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base del parere doganale e dei precedenti di prassi già citati, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le paste alimentari non cotte, non farcite né altrimenti preparate, per le quali sia possibile la classificazione doganale indicata, rientrino nella più generale voce "paste alimentari" della Tabella A, parte II, n. 15, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Di conseguenza, l’Agenzia:
- condivide la soluzione interpretativa proposta dalla società;
- conferma l’applicabilità dell’aliquota IVA del 4% alle cessioni del prodotto alimentare a base di farina di legumi.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con la consueta indicazione di vigilanza alle Direzioni regionali affinché i principi e le istruzioni contenuti nel documento siano osservati dalle strutture dipendenti. Il contenuto rilevante per la pratica è la conferma che il prodotto descritto beneficia dell’aliquota IVA ridotta del 4%.
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