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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20990/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Il ricorso articolava due censure: anzitutto si deduceva la nullità della sentenza di primo grado per omessa conoscenza del processo e, quindi, per asserita lesione del diritto di difesa; in secondo luogo si contestava la quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione esterna, ritenuti non adeguatamente motivati. Dal testo emerge che l'imputato era detenuto al momento della notifica del decreto di citazione per la prima udienza, aveva dichiarato di rinunciare a comparire, e nelle more si era allontanato dal luogo di esecuzione della misura domiciliare rendendosi irreperibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la regolare notifica del decreto di citazione a mani proprie e la rinuncia a comparire alla prima udienza avevano validamente instaurato il rapporto processuale, escludendo la necessità di ulteriori avvisi; inoltre, l'allontanamento dell'imputato dal domicilio coatto e la sua irreperibilità dimostravano che non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa. Ha ritenuto inammissibile anche il motivo sugli aumenti per continuazione esterna, perché l'aumento di pena era esiguo, poco superiore al minimo edittale e comunque molto al di sotto della media, sicché non richiedeva una motivazione specifica. Sono state conseguentemente applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni conseguenti previste dalla norma, incluse quelle economiche.

  • art. 385 c.p.

    Il reato oggetto del giudizio è l'evasione.

  • cod. proc. pen.

    La notifica del decreto di citazione al processo, eseguita regolarmente e ricevuta personalmente dall'imputato, è idonea a radicare il rapporto processuale.

Massime di principio

  • La nullità per omessa conoscenza del processo non sussiste quando l'imputato abbia ricevuto regolare notifica personale del decreto di citazione e abbia poi rinunciato a comparire alla prima udienza, poiché in tal caso il rapporto processuale si è validamente instaurato.
  • Non integra violazione del diritto di difesa il fatto che, dopo la regolare instaurazione del processo, l'imputato si renda irreperibile per propria iniziativa, ad esempio evadendo dal luogo di detenzione o dal domicilio coatto.
  • Quando l'aumento di pena per continuazione esterna è contenuto, prossimo al minimo edittale e comunque ben al di sotto della media, la motivazione può ritenersi implicitamente sufficiente e non è richiesta una specifica e approfondita giustificazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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