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Circolare

Circolare n. 25 del 16/10/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando i proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, percepiti da dipendenti e amministratori, si qualificano automaticamente come redditi di capitale o diversi. La qualificazione legale opera solo se ricorrono congiuntamente investimento minimo, differimento nella distribuzione dell’utile e periodo minimo di detenzione quinquennale. In assenza di tali requisiti occorre valutare caso per caso la natura del provento, che può restare reddito di lavoro o assumere altra qualificazione finanziaria. La disciplina si applica ai proventi percepiti dal 24 aprile 2017 e ammette l’adeguamento dei piani già deliberati prima di tale data, purché prima della distribuzione.

Chiarimenti sul trattamento fiscale del carried interest ex art. 60 d.l. 50/2017

Proventi da partecipazioni con diritti patrimoniali rafforzati: disciplina del carried interest

La circolare fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’art. 60 del d.l. 50/2017, che disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti da partecipazioni, dirette o indirette, a società, enti e OICR, percepiti da dipendenti e amministratori in relazione a strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati. La ratio della norma è quella di distinguere in modo più netto i casi in cui il provento rappresenta una componente finanziaria del co-investimento da quelli in cui, invece, esso maschera una remunerazione del lavoro o della gestione.

Finalità e ratio dell’intervento normativo

L’intervento legislativo viene ricondotto all’esigenza di allineare la disciplina italiana alle prassi e alle regole già presenti in altri ordinamenti europei, fornendo un quadro più chiaro e riducendo il rischio di abusi fiscali. La circolare richiama la difficoltà, emersa in passato, di qualificare i proventi riconducibili al doppio ruolo del soggetto che sia al tempo stesso manager e investitore: tali somme potevano essere lette come remunerazione dell’attività lavorativa, come reddito di capitale o, in caso di cessione, come reddito diverso di natura finanziaria. La nuova disposizione introduce quindi una presunzione legale di natura finanziaria, ma solo al ricorrere di determinati requisiti quantitativi e temporali.

Ambito soggettivo di applicazione

La norma si applica ai dipendenti e agli amministratori di società, enti o OICR, nonché ai soggetti legati a essi da rapporti diretti o indiretti di controllo o gestione. La circolare esclude dall’ambito applicativo i professionisti coinvolti come consulenti, come avvocati o commercialisti, per i quali l’eventuale extra-rendimento non può essere qualificato ope legis come reddito di capitale e non rileva neppure ai fini del calcolo dell’investimento minimo.

Sono invece ricompresi i manager e i dipendenti di società di consulenza finanziaria, le c.d. advisory company, nonostante non abbiano una responsabilità diretta di investimento, poiché intervengono nelle strategie e nelle scelte gestionali. Sul versante datoriale rientrano, tra gli altri, le SGR, le advisory company, le società che effettuano l’investimento e le società target.

Ambito oggettivo: il carried interest

La disciplina riguarda i proventi derivanti da azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati. La circolare chiarisce che tali strumenti, nella prassi denominati carried interest, attribuiscono una partecipazione agli utili più che proporzionale rispetto al capitale investito, di regola in assenza di diritti amministrativi, con limiti temporanei alla trasferibilità e con postergazione nella distribuzione dei proventi. Il meccanismo è normalmente collegato al superamento di una soglia di rendimento minimo, l’hurdle rate, che deve essere raggiunta dagli altri investitori prima che maturi l’extra-rendimento spettante ai titolari del carried interest.

La disciplina non riguarda gli strumenti finanziari privi di diritti patrimoniali rafforzati, per i quali la qualificazione reddituale deve essere ricostruita secondo le regole ordinarie, caso per caso.

Requisiti per la qualificazione automatica come reddito di capitale o diverso

La circolare individua tre condizioni cumulative per l’operatività della presunzione legale:

  • investimento minimo complessivo pari almeno all’1% dell’investimento del fondo, oppure del patrimonio netto nel caso di società o enti;
  • maturazione dei proventi solo dopo che tutti gli altri soci o partecipanti abbiano percepito il capitale investito e un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento, oppure, in caso di cambio di controllo, abbiano realizzato un prezzo di cessione almeno pari a capitale e rendimento minimo;
  • detenzione degli strumenti per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo anticipazione in caso di cambio di controllo o sostituzione del gestore, o nel caso di decesso del titolare.

Investimento minimo: criterio collettivo e nozione di esborso effettivo

Il requisito dell’1% va verificato in modo collettivo, considerando l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori titolari di diritti patrimoniali rafforzati. La prova del requisito spetta, secondo i casi, alla società di gestione del fondo o alla società cui si riferisce il patrimonio netto.

Per i fondi, la base di calcolo è il capitale richiamato e impegnato dal fondo, al netto dell’indebitamento; non rilevano, invece, i costi di gestione. La circolare precisa che la verifica può essere effettuata già alla chiusura del periodo di sottoscrizione, considerando il totale delle sottoscrizioni, ferma restando la necessità che le quote siano poi effettivamente liberate tramite richiamo, così da garantire una vera esposizione al rischio.

Per le società, il riferimento è al patrimonio netto effettivo a valori correnti, determinato anche tramite apposite perizie di stima. Se successivi investimenti di terzi modificano il valore economico della società, i manager devono adeguare il proprio investimento entro la chiusura dell’esercizio in cui è intervenuto l’investimento del terzo, per mantenere l’1% sul nuovo valore.

La circolare precisa inoltre che l’investimento deve tradursi in un esborso effettivo, cioè monetario e tale da esporre il soggetto al rischio di perdita. Per questo non rilevano gli investimenti realizzati con finanziamenti che escludano, in tutto o in parte, il rimborso del capitale per rinuncia del creditore o per condizioni sospensive che annullino il rischio dell’investitore. Diversamente, sono computabili i titoli acquistati con finanziamenti a tassi inferiori a quelli di mercato, fermo restando che il vantaggio in natura derivante dal finanziamento resta imponibile come reddito di lavoro dipendente per la parte prevista dall’art. 51, comma 4, lett. b), TUIR.

Ai fini del calcolo della soglia concorrono sia gli strumenti con diritti patrimoniali rafforzati sia gli strumenti ordinari sottoscritti dai medesimi soggetti, anche se detenuti indirettamente in proporzione alla quota di partecipazione riferibile al management. Non assumono rilievo, invece, gli strumenti con diritti rafforzati sottoscritti da soggetti diversi dai manager, come sponsor o altri soci, salvo che siano riferibili al management in base al criterio della partecipazione indiretta.

Differimento nella distribuzione dell’utile

Il carried interest deve maturare solo dopo che gli altri soci o partecipanti abbiano recuperato il capitale investito e ottenuto il rendimento minimo previsto. La circolare chiarisce che il differimento riguarda solo l’extra-rendimento, non il rimborso del capitale né i normali proventi spettanti alle diverse categorie di quote.

Nel caso di operazioni di dismissione, la norma opera anche in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote, ma la distribuzione del provento è subordinata al fatto che gli altri soci abbiano realizzato, con la cessione, un prezzo almeno pari al capitale investito e al rendimento minimo. Il riferimento al cambio di controllo evidenzia che, in assenza di tale presupposto, la presunzione legale non opera.

Periodo minimo di detenzione e casi particolari

Il requisito del possesso minimo quinquennale riguarda sia gli strumenti con diritti patrimoniali rafforzati sia quelli ordinari che concorrono al raggiungimento dell’1%. Il periodo decorre dalla data della singola sottoscrizione e, in caso di decesso, si computa anche il possesso degli eredi.

La circolare ammette una deroga al quinquennio in caso di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione, richiamando le tipiche vicende degli OICR e, per analogia, anche le operazioni straordinarie che interessano società diverse da quelle di investimento. Cessioni infra quinquennali diverse da queste ipotesi fanno venir meno la presunzione legale. È inoltre precisato che il carried interest può essere percepito anche prima del completamento del quinquennio; se poi gli strumenti vengono ceduti prima del termine, occorre rivedere la qualificazione reddituale e, se del caso, recuperare la maggiore imposta come reddito di lavoro.

Qualificazione in assenza dei requisiti

Se una o più condizioni non sono rispettate, la circolare esclude ogni automatica riqualificazione del provento come reddito di lavoro, imponendo invece un’analisi caso per caso. In tale valutazione assumono rilievo elementi come l’effettivo rischio di perdita del capitale, la presenza di clausole che garantiscano comunque la restituzione integrale dell’investimento, o le clausole di good/bad leavership, che possono indicare un collegamento più stretto con la prestazione lavorativa.

La qualificazione finanziaria può essere sostenuta da indici come la permanenza del diritto del manager anche in caso di cessazione del rapporto, l’esposizione al rischio economico e la presenza di una remunerazione lavorativa adeguata, mentre una retribuzione nettamente inferiore ai valori di mercato può far emergere la funzione integrativa del carried interest rispetto al compenso da lavoro. Può inoltre essere rilevante il fatto che anche altri investitori, inclusa la stessa società di gestione o i relativi soci, detengano strumenti con le medesime caratteristiche.

La circolare ricorda infine che il contribuente può sempre presentare istanza di interpello per ottenere certezza sul trattamento fiscale applicabile.

Decorrenza della disciplina

Le disposizioni si applicano ai proventi percepiti dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge. Il criterio è quello di cassa, per cui rientrano nella disciplina anche proventi riferiti a quote o azioni sottoscritte prima di tale data ma distribuiti successivamente. Per i proventi percepiti prima del 24 aprile 2017 la presunzione legale non opera, anche se i requisiti sostanziali potrebbero essere valutati alla luce delle regole generali e delle clausole statutarie.

Nel periodo di prima applicazione, la circolare ritiene legittima la modifica dei piani di investimento già deliberati alla data di entrata in vigore, purché l’adeguamento avvenga prima della distribuzione dei proventi e consenta di integrare i requisiti richiesti dalla norma.

Punti principali

Finalità della norma

L’art. 60 del d.l. 50/2017 mira a dare un inquadramento fiscale certo ai proventi da carried interest, allineando la disciplina italiana a quella di altri ordinamenti europei e riducendo il rischio che compensi di lavoro siano convertiti surrettiziamente in redditi di capitale o diversi.

Ambito soggettivo e oggettivo

La norma riguarda dipendenti e amministratori di società, enti e OICR, nonché soggetti legati da rapporti diretti o indiretti di controllo o gestione. Sono esclusi i professionisti-consulenti, mentre sono inclusi anche i dipendenti di advisory company. L’oggetto sono proventi da azioni, quote o strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, cioè il carried interest.

Requisiti per la qualificazione come reddito di capitale o diverso

La presunzione legale opera solo se: investimento minimo complessivo pari almeno all’1% dell’investimento del fondo o del patrimonio netto della società; maturazione dei proventi solo dopo il rimborso del capitale e il riconoscimento di un rendimento minimo agli altri investitori; detenzione degli strumenti per almeno cinque anni, salvo cambio di controllo, sostituzione del gestore o decesso.

Investimento minimo ed esborso effettivo

L’1% va verificato in modo collettivo tra tutti i manager e dipendenti interessati. Nei fondi la base è il capitale richiamato e impegnato; nelle società è il patrimonio netto effettivo a valori correnti. Conta l’esborso effettivo, quindi un investimento che esponga realmente al rischio di perdita; sono escluse, ad esempio, le ipotesi in cui il finanziamento elimini o riduca sostanzialmente il rischio di rimborso del capitale.

Differimento dell’utile e holding period

Il carried interest deve maturare solo dopo che gli altri investitori abbiano recuperato capitale e rendimento minimo. Il periodo di possesso quinquennale decorre dalla sottoscrizione e riguarda anche gli strumenti ordinari che concorrono all’1%; la norma ammette eccezioni per cambio di controllo, sostituzione del gestore ed eredi. Eventuali cessioni infra quinquennali fuori da tali ipotesi fanno venir meno la presunzione.

Mancanza dei requisiti e decorrenza

Se manca uno dei requisiti, il provento non è automaticamente reddito di lavoro: va valutato caso per caso. La disciplina si applica ai proventi percepiti dal 24 aprile 2017; per quelli anteriori la presunzione non opera. È consentito adeguare i piani di investimento già deliberati prima di tale data, purché prima della distribuzione dei proventi.

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