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Circolare

Circolare n. 30 del 22/12/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche apportate all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 dall’art. 10 del DL n. 50/2017. In particolare, viene elevata da 20.000 a 50.000 euro la soglia di valore per l’accesso al reclamo/mediazione, chiarita la decorrenza della nuova disciplina dal 1° gennaio 2018, estesa agli agenti della riscossione la limitazione di responsabilità per dolo e esclusa la mediazione per le controversie aventi ad oggetto tributi costituenti risorse proprie tradizionali dell’Unione europea. La circolare riepiloga anche i criteri per determinare il valore della lite e i casi di applicazione alle istanze di rimborso e ai rifiuti taciti.

Reclamo/mediazione tributaria: modifiche del DL n. 50/2017 e chiarimenti operativi

Reclamo/mediazione tributaria: modifiche del DL n. 50/2017 e istruzioni operative

La circolare n. 30/E del 22 dicembre 2017 fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dall’art. 10 del DL 24 aprile 2017, n. 50, alla disciplina del reclamo/mediazione tributaria di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. Le novità riguardano principalmente l’estensione della soglia di applicazione, la decorrenza della nuova disciplina, la responsabilità dell’agente della riscossione e l’esclusione delle controversie relative a risorse proprie tradizionali dell’Unione europea.

Estensione dell’ambito di applicazione

L’intervento normativo sostituisce il limite di 20.000 euro con quello di 50.000 euro per l’accesso al reclamo/mediazione, con l’obiettivo di ampliare la platea delle controversie definibili in via amministrativa e ridurre il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie e alla Corte di cassazione.

Ai fini dell’applicazione dell’istituto, la circolare richiama i criteri ordinari di determinazione del valore della lite previsti dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992:

  • il valore è dato dall’importo del tributo contestato, al netto di interessi e sanzioni;
  • se il ricorso riguarda esclusivamente sanzioni, il valore coincide con la somma delle sanzioni impugnate;
  • il valore va determinato in relazione al singolo atto impugnato;
  • se un unico atto contiene più tributi contestati, il valore è la somma delle imposte contestate;
  • se il ricorso è cumulativo e riguarda più atti, il valore va calcolato separatamente per ciascun atto.

La circolare precisa inoltre che non sono mediabili le controversie di valore indeterminabile, salvo le specifiche eccezioni già previste dalla normativa processuale tributaria.

Controversie su rimborsi e autotutela parziale

Per le controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di somme, il valore della lite corrisponde all’importo del tributo chiesto a rimborso, al netto degli accessori. Se l’istanza concerne più periodi d’imposta, il valore va determinato separatamente per ciascun periodo.

L’istituto continua ad applicarsi anche quando l’Amministrazione, in autotutela parziale e prima della scadenza del termine per ricorrere, riduca l’importo accertato sotto la soglia di 50.000 euro. Viceversa, se la riduzione interviene dopo la notifica del ricorso, il reclamo/mediazione non trova applicazione.

Decorrenza della nuova disciplina

La nuova disciplina si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. La circolare chiarisce che, ai fini della decorrenza, la notifica si considera perfezionata quando l’atto è ricevuto dal contribuente.

Ne deriva che, se un atto è spedito prima del 1° gennaio 2018 ma ricevuto dopo tale data, la controversia rientra nella nuova disciplina, anche se il valore è superiore a 20.000 euro e non supera 50.000 euro.

Per i rifiuti taciti su istanze di rimborso, si applica anche la regola dei 90 giorni prevista dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992: il reclamo/mediazione opera anche quando, al 1° gennaio 2018, non sia ancora decorso il termine dilatorio di 90 giorni dalla presentazione della domanda; non opera invece se tale termine è già spirato a quella data.

Responsabilità dell’agente della riscossione

L’art. 10 del DL n. 50/2017 estende anche ai rappresentanti dell’agente della riscossione la limitazione della responsabilità contabile alle ipotesi di dolo, quando essi concludono una mediazione o accolgono un reclamo. La circolare evidenzia che tale modifica elimina una disparità di trattamento rispetto agli enti impositori ed è coerente con l’estensione, già disposta dalla disciplina precedente, del reclamo/mediazione agli atti dell’agente della riscossione.

Esclusione delle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea

Con l’introduzione del comma 1-bis nell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, vengono escluse dalla mediazione le controversie relative ai tributi costituenti risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, come individuate dalla decisione 2014/335/UE, Euratom.

La circolare ricorda, a titolo esemplificativo, che rientrano in tale categoria:

  • prelievi;
  • premi;
  • importi supplementari o compensativi;
  • importi o elementi aggiuntivi;
  • dazi della tariffa doganale comune;
  • altri dazi fissati o da fissare dalle istituzioni dell’Unione sugli scambi con Paesi terzi;
  • dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato CECA;
  • contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

La scelta recepisce il principio di indisponibilità di tali tributi, già presente in altre discipline nazionali.

Indicazioni finali

La circolare precisa che le istruzioni fornite si applicano in coordinamento con la precedente prassi in materia, per tutte le parti dell’istituto rimaste invariata. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza delle indicazioni da parte degli uffici dipendenti.

Punti principali

Estensione della soglia di applicazione a 50.000 euro

L’ambito del reclamo/mediazione viene ampliato alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro, rispetto alla precedente soglia di 20.000 euro. La nuova disciplina mira a rafforzare la funzione deflattiva del contenzioso tributario e a favorire la gestione amministrativa delle liti di importo contenuto.

Criteri di determinazione del valore della controversia

Il valore va determinato secondo l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992: è pari al tributo contestato al netto di interessi e sanzioni; se la lite riguarda solo sanzioni, il valore coincide con la somma delle sanzioni. Il valore si calcola con riferimento al singolo atto impugnato e, nei casi di più tributi o più atti, secondo i criteri già illustrati nella prassi richiamata.

Controversie su rimborsi e rifiuto tacito

Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore corrisponde all’importo richiesto a rimborso al netto degli accessori. Se la domanda riguarda più periodi d’imposta, il valore va calcolato per ciascun periodo. La procedura si applica anche quando l’Amministrazione, in autotutela parziale e prima della scadenza del termine per ricorrere, riduca il tributo sotto la soglia; non si applica invece se la riduzione interviene dopo la notifica del ricorso.

Decorrenza della nuova disciplina

Le modifiche si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ai fini della notifica rileva il momento in cui l’atto è ricevuto dal contribuente. Per i rifiuti taciti su istanza di rimborso, il reclamo/mediazione opera anche se, alla data del 1° gennaio 2018, non è ancora decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Limitazione di responsabilità dell’agente della riscossione

Viene estesa anche ai rappresentanti dell’agente della riscossione la limitazione della responsabilità contabile alle sole ipotesi di dolo, quando concludono la mediazione o accolgono il reclamo. La modifica allinea il trattamento dell’agente della riscossione a quello degli enti impositori, già destinatari della disciplina.

Esclusione delle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea

Sono escluse dal reclamo/mediazione le controversie relative ai tributi costituenti risorse proprie tradizionali dell’UE, ai sensi della decisione 2014/335/UE, Euratom. Rientrano in tale categoria, tra l’altro, prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, dazi doganali e contributi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

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