Circolare n. 26 del 26/10/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce due profili del nuovo decreto ACE del 3 agosto 2017: la validità delle istanze di interpello probatorio presentate entro il termine prorogato al 31 ottobre 2017 per le dichiarazioni 2016, e la decorrenza della nuova disciplina antielusiva speciale dell’articolo 10. Viene inoltre precisato l’effetto della clausola di salvaguardia per i periodi d’imposta dal 2011 al 2017, con conseguenze sulla possibilità di integrare o rettificare le dichiarazioni già presentate e sulle modalità di gestione delle istanze ancora istruite.
Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione ACE
Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione ACE
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sul nuovo decreto ministeriale 3 agosto 2017 che ha rivisto la disciplina ACE. L’intervento dell’Agenzia si concentra su due profili: la tempestività delle istanze di interpello probatorio in relazione alla proroga dei termini dichiarativi per il 2016 e la decorrenza della nuova disciplina antielusiva speciale prevista dall’articolo 10 del decreto.
Quadro generale della revisione normativa
Il decreto ACE del 3 agosto 2017 è intervenuto su più aspetti dell’agevolazione introdotta dall’articolo 1 del decreto-legge n. 201/2011. La revisione ha riguardato:
- l’adeguamento alla riforma del bilancio operata dal d.lgs. n. 139/2015 per i soggetti diversi dagli IAS/IFRS adopter;
- l’aggiornamento per persone fisiche e società di persone in contabilità ordinaria a seguito della legge n. 232/2016;
- il chiarimento di alcuni aspetti operativi che avevano generato incertezze nei periodi d’imposta precedenti;
- il rafforzamento e la rimodulazione delle disposizioni antielusive, anche con nuove regole di dettaglio.
Preventività dell’interpello probatorio e proroga delle dichiarazioni
La circolare ricorda che, in base allo Statuto del contribuente e ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, le istanze di interpello devono essere presentate entro il termine ordinario di dichiarazione, senza rilievo della dichiarazione sostitutiva entro 90 giorni o dell’emendabilità della dichiarazione.
Tuttavia, il DPCM 26 luglio 2017 ha prorogato al 31 ottobre 2017 i termini per la presentazione di alcune dichiarazioni dei redditi e IRAP, comprese quelle dei soggetti di cui all’articolo 2 del DPR n. 322/1998 e quelle di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR.
Per effetto di tale proroga, tutte le istanze di interpello relative al periodo d’imposta 2016, incluse quelle di tipo probatorio per l’ACE, sono considerate ammissibili se presentate entro il 31 ottobre 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Nuova disciplina antielusiva speciale dell’articolo 10
Uno dei principali obiettivi del decreto è evitare duplicazioni del beneficio ACE all’interno dei gruppi societari, soprattutto nei casi in cui un’unica immissione di risorse venga canalizzata attraverso operazioni con soggetti del gruppo situati in Stati diversi dall’Italia.
La nuova disciplina antielusiva speciale:
- definisce la nozione di "gruppo" rilevante ai fini ACE;
- estende il perimetro applicativo anche alle operazioni con controparti non direttamente agevolabili, come i soggetti non residenti;
- introduce esimenti per particolari assetti della compagine sociale;
- prevede, in presenza di più conferitarie, una regola di riparto proporzionale delle sterilizzazioni.
Esimenti nella verifica della compagine sociale
Il comma 4 dell’articolo 10 introduce due ipotesi in cui l’indagine sulla compagine sociale è semplificata quando vi siano conferimenti provenienti dall’estero e soci localizzati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni.
Le esimenti previste sono:
- società quotata: si considera solo la compagine dei soci controllanti secondo l’articolo 2359 c.c.;
- fondo di investimento regolamentato localizzato in Stati o territori con adeguato scambio di informazioni: non è richiesta l’identificazione dei sottoscrittori del fondo.
Riparto proporzionale delle sterilizzazioni
Il nuovo comma 5 dell’articolo 10 disciplina il caso di conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Paesi non collaborativi sotto il profilo dello scambio di informazioni. In presenza di più conferitarie nell’ambito del gruppo, le sterilizzazioni della base agevolabile devono essere distribuite proporzionalmente, così da evitare effetti distorsivi nel calcolo dell’agevolazione.
Decorrenza della nuova disciplina e periodo di applicazione
Secondo la relazione illustrativa e nel rispetto del principio di irretroattività di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 212/2000, la nuova disciplina antielusiva non può che decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò significa che la nuova formulazione dell’articolo 10 si applica dal periodo d’imposta 2018. Nella determinazione dell’incremento di capitale proprio relativo al 2018 devono essere considerate tutte le operazioni rilevanti effettuate dal 2011 al 2018 e rientranti nel nuovo articolo 10.
Clausola di salvaguardia per i periodi 2011-2017
L’articolo 12, comma 2, del decreto introduce una clausola di salvaguardia che preserva gli effetti delle dichiarazioni presentate per i periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2010 e fino a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
In particolare:
- sono fatti salvi gli effetti, sulla determinazione della variazione del capitale proprio, derivanti dall’applicazione delle disposizioni previgenti;
- la salvaguardia opera anche se i comportamenti tenuti non risultano coerenti con la nuova disciplina;
- non è consentita la presentazione di dichiarazioni integrative finalizzate a correggere le dichiarazioni già presentate in relazione alle disposizioni dell’articolo 10.
La circolare evidenzia che, per i periodi d’imposta 2016 e 2017 ancora non scaduti al momento della pubblicazione, i comportamenti già cristallizzati nelle dichiarazioni non sono contestabili. Resta comunque ferma la facoltà del contribuente di applicare integralmente, e non parzialmente, il nuovo regime anticipandone l’utilizzo.
Rettifica della dichiarazione 2016 e istanze ancora in istruttoria
Per il 2016, poiché i termini di presentazione della dichiarazione risultano ancora pendenti per effetto della proroga, i contribuenti che avessero già trasmesso la dichiarazione prima della circolare possono rettificarla entro 90 giorni ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DPR n. 322/1998, al fine di recepire le nuove disposizioni.
Quanto alle istanze di interpello probatorio relative al 2016 e ancora in fase istruttoria:
- se è stata notificata una richiesta di documentazione integrativa, il contribuente può in sede di risposta valorizzare l’intenzione di applicare il nuovo decreto ACE, depositando la relativa documentazione;
- se non è stata richiesta documentazione integrativa, il contribuente può comunque manifestare la volontà di applicare le nuove regole mediante integrazione spontanea entro il termine di risposta dell’istanza originaria.
Per uniformità di trattamento, gli uffici devono rispondere alle istanze così integrate entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta o dell’integrazione spontanea.
Vigilanza degli uffici
La circolare conclude attribuendo alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché le istruzioni impartite siano osservate dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Punti principali
Oggetto della revisione della disciplina ACE
Il decreto ministeriale 3 agosto 2017 ha rivisto le disposizioni attuative dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), introdotto dal decreto-legge n. 201 del 2011. La revisione riguarda l’adeguamento alla nuova struttura del bilancio dopo il d.lgs. n. 139/2015, l’aggiornamento per persone fisiche e società di persone in contabilità ordinaria dopo la legge di bilancio 2017, il chiarimento di aspetti operativi sui periodi precedenti e la riscrittura della disciplina antielusiva.
Proroga dei termini dichiarativi e ammissibilità delle istanze di interpello
Il DPCM 26 luglio 2017 ha prorogato al 31 ottobre 2017 il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP di specifici soggetti, compresi quelli che dovevano adempiere tra il 1° luglio e il 30 settembre 2017. In coerenza con il principio di preventività dell’interpello probatorio, le istanze relative al periodo d’imposta 2016, incluse quelle ACE, sono considerate ammissibili se presentate entro il termine prorogato.
Disciplina dell’interpello probatorio in materia ACE
Le istanze di interpello relative al riconoscimento del beneficio ACE in presenza di sterilizzazioni per operazioni potenzialmente duplicative rientrano nell’interpello probatorio. La circolare ricorda che, secondo i chiarimenti già resi, l’istanza deve essere presentata entro il termine ordinario di dichiarazione, senza rilevanza della dichiarazione integrativa entro 90 giorni o della possibilità di emendare la dichiarazione; per il 2016, però, la proroga rende tempestive le istanze presentate entro il 31 ottobre 2017.
Decorrenza della nuova disciplina antielusiva
La nuova disciplina antielusiva speciale dell’articolo 10 del decreto ACE si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi, per i soggetti solari, dal 2018. Nella determinazione dell’incremento del capitale proprio 2018 devono essere considerate tutte le operazioni rilevanti poste in essere dal 2011 al 2018, in quanto il nuovo regime incide sull’intero perimetro temporale utile al calcolo.
Contenuto della nuova disciplina antielusiva
La riformulazione dell’articolo 10 mira a evitare duplicazioni del beneficio ACE nei gruppi societari, soprattutto in presenza di un’unica immissione di denaro veicolata attraverso soggetti del gruppo localizzati in Paesi diversi dall’Italia. La disciplina introduce una nozione di gruppo rilevante, estende l’ambito applicativo anche a controparti non direttamente agevolabili e prevede specifiche esimenti e criteri di riparto delle sterilizzazioni.
Esimenti per la verifica della compagine sociale
In presenza di conferimenti dall’estero, quando tra i soci vi siano soggetti localizzati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni, l’indagine sulla compagine sociale può essere limitata in due casi: presenza di una società quotata, per la quale si considerano solo i soci controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c.; presenza di un fondo di investimento regolamentato localizzato in Stati o territori che consentono adeguato scambio di informazioni, per il quale non occorrono dati sui sottoscrittori.
Regola di distribuzione proporzionale delle sterilizzazioni
Il nuovo comma 5 dell’articolo 10 stabilisce che, in presenza di conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, le sterilizzazioni vanno distribuite proporzionalmente se vi sono più conferitarie nel perimetro del gruppo. Si tratta di una regola tecnica volta a rendere coerente il trattamento dei conferimenti infragruppo con la nuova disciplina antielusiva.
Clausola di salvaguardia e limiti alle integrazioni
Per i periodi d’imposta dal 2011 al 2017 sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle dichiarazioni presentate, anche se non coerenti con il nuovo articolo 10. Di conseguenza non sono ammesse dichiarazioni integrative finalizzate a correggere i comportamenti collegati alla nuova disciplina antielusiva; per le dichiarazioni 2016 e 2017 ancora aperte, i comportamenti cristallizzati non sono contestabili, restando però possibile per il contribuente applicare integralmente e anticipatamente il nuovo regime.
Rettifica delle dichiarazioni 2016 e gestione delle istanze in istruttoria
Per il periodo d’imposta 2016, i contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione prima della circolare possono rettificarla entro 90 giorni ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DPR n. 322/1998, per tener conto delle novità del decreto. Per le istanze di interpello probatorio 2016 ancora in istruttoria, chi ha ricevuto richiesta di documentazione integrativa può esprimere l’intenzione di avvalersi delle nuove disposizioni producendo la relativa documentazione; chi non l’ha ricevuta può inviare un’integrazione spontanea entro il termine di risposta originario. In entrambi i casi l’ufficio risponde entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione o dell’integrazione.
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