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Ordinanza

Ordinanza n. 7538/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3290/2026, che aveva accolto in parte l’appello cautelare contro gli atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026 e ordinato all’amministrazione di rideterminarsi sulla posizione dello studente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio cautelare d’appello promosso dallo studente contro gli atti della procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, il Ministero ha chiesto, in via principale, la revoca ex art. 58 c.p.a. dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3290/2026 e, in subordine, chiarimenti sulle modalità di esecuzione ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a. A sostegno della revoca ha dedotto l’emersione di un numero di posti disponibili inferiore a duecento, le numerose istanze stragiudiziali di altri studenti dirette a ottenere lo scorrimento della graduatoria e l’assegnazione di una sede, il possesso da parte dell’appellante di soli 6 CFU e difficoltà organizzative degli Atenei, anche in ragione della conclusione del secondo semestre. L’istanza subordinata mirava a precisare la portata soggettiva e le modalità operative dell’ordinanza, nonché le condizioni per l’eventuale accesso dello studente al secondo semestre.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di revoca: gli elementi dedotti non dimostravano un mutamento delle circostanze né un fatto anteriore conosciuto solo successivamente, presupposti richiesti dall’art. 58 c.p.a.; per il fatto anteriore, inoltre, il Ministero non aveva provato quando ne avesse acquisito conoscenza. Il numero dei posti, anche se inferiore a duecento, non era decisivo perché l’ordinanza si fondava sull’esistenza di numerosi posti vacanti e quelli prospettati erano comunque sufficienti a soddisfare la pretesa cautelare e non modificavano il bilanciamento degli interessi. Le istanze di altri studenti non incidevano sull’esecuzione, poiché il dictum cautelare non si estendeva loro in modo vincolante. Il dato dei 6 CFU non costituiva una sopravvenienza e, secondo il d.m. n. 1115/2025, gli studenti con una sola sufficienza erano comunque inclusi nelle relative sezioni della graduatoria. Le difficoltà organizzative non giustificavano la revoca, ma sono state considerate ai fini dei chiarimenti. Il Collegio ha precisato che lo scorrimento virtuale va effettuato esclusivamente per l’appellante e per gli altri appellanti vittoriosi in analoghi appelli cautelari, verificando se la loro posizione rientri nella soglia utile. Per l’appellante, che ha conseguito 6 CFU, l’eventuale accesso con riserva al secondo semestre è subordinato al superamento della prova straordinaria di recupero dei CFU prevista dall’art. 4 del d.m. n. 1115/2025, da sostenere presso l’Ateneo in cui ha svolto gli esami del semestre filtro. L’Ateneo deve concedere un termine di preparazione compreso tra 20 e 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza; il mancato superamento comporta la perdita di efficacia dell’ammissione con riserva, fermo il diritto di proseguire negli insegnamenti affini secondo la disciplina applicabile. L’Ateneo può individuare soluzioni organizzative, anche ammettendo lo studente in sovrannumero al secondo semestre dell’a.a. 2026/2027 pur mantenendo l’immatricolazione con riserva dall’a.a. 2025/2026; non è però tenuto ad attivare percorsi didattici dedicati. Spese della fase compensate.

Norme richiamate

  • art. 58 c.p.a.

    nessuno degli elementi allegati dal Ministero integra i presupposti indicati dall’art. 58 c.p.a. ai fini della revoca di provvedimenti cautelari, cioè un mutamento delle circostanze, ovvero un fatto anteriore di cui si è acquisita conoscenza dopo il provvedimento cautelare (nel qual caso la parte richiedente deve fornire la prova del momento in cui ne è venuta a conoscenza: prova che, peraltro, nel caso di specie non è stata data)

    La revoca di una misura cautelare presuppone un mutamento delle circostanze o la sopravvenuta conoscenza di un fatto anteriore; in quest’ultimo caso, chi chiede la revoca deve provare il momento in cui ne ha avuto conoscenza. Gli elementi dedotti dal Ministero non integravano tali presupposti.

  • artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a.

    la Sezione formula, ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a., i seguenti chiarimenti sulle modalità di esecuzione dell’ordinanza cautelare indicata nelle premesse

    Il giudice può rendere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della misura cautelare; nel caso concreto li ha utilizzati per precisare i destinatari e gli adempimenti richiesti all’amministrazione.

  • art. 3 d.m. n. 1115/2025

    in ogni caso, poiché, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 1115/2025, condizione ineludibile per l’accesso degli studenti al secondo semestre del corso di laurea è il superamento degli esami relativi agli insegnamenti del primo semestre e, quindi, il conseguimento di un minimo di n. 18 CFU

    L’accesso al secondo semestre presuppone il superamento degli esami del primo semestre e il conseguimento di almeno 18 CFU; l’ammissione cautelare con riserva non elimina tale condizione, che nel caso di chi ha ottenuto 6 CFU richiede il recupero dei crediti.

  • art. 4 d.m. n. 1115/2025

    nel caso di esito positivo della verifica di cui al punto A, l’accesso – con riserva – della parte interessata al secondo semestre del corso di laurea è comunque subordinato al superamento, da parte sua, della prova di recupero dei crediti formativi universitari (CFU) ex art. 4 del d.m. n. 1115/2025

    Quando lo studente ammesso con riserva non raggiunge la soglia di CFU richiesta, l’accesso al secondo semestre è condizionato al superamento della prova di recupero prevista dal decreto ministeriale.

  • art. 1, comma 1, lettere g), h) e i), d.m. n. 1115/2025

    è stato lo stesso d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 ad allargare le coorti degli ammessi agli studenti che hanno conseguito la sufficienza in uno solo dei tre insegnamenti previsti e che quindi possiedono solo n. 6 CFU, i quali ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere g), h) e i), del citato decreto ministeriale risultano collocati nelle sezioni settima, ottava e nona della graduatoria di merito

    La disciplina ministeriale colloca nelle sezioni settima, ottava e nona della graduatoria anche gli studenti che hanno conseguito una sola sufficienza, pari a 6 CFU.

Massime di principio

  • La revoca di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. richiede un mutamento delle circostanze oppure la sopravvenuta conoscenza di un fatto anteriore; in quest’ultimo caso, il richiedente deve provare quando ne abbia acquisito conoscenza. Circostanze che non incidono sul presupposto effettivo della misura o che non ne modificano il bilanciamento non ne giustificano la revoca.
  • Il dictum cautelare vincola l’amministrazione nei confronti dei destinatari individuati dal giudice e non si estende automaticamente a soggetti terzi che abbiano presentato autonome istanze stragiudiziali.
  • I chiarimenti sull’esecuzione di una misura cautelare possono precisare che una verifica amministrativa disposta in favore di un ricorrente va svolta individualmente e non comporta automaticamente l’estensione della misura ad altri interessati.
  • L’ammissione universitaria con riserva non deroga ai requisiti di carriera previsti dalla disciplina del corso: se è richiesto un numero minimo di CFU, il beneficiario che non lo abbia conseguito può essere ammesso al semestre successivo solo dopo il superamento della prova di recupero prescritta.
  • Le difficoltà organizzative dell’amministrazione possono essere affrontate mediante soluzioni organizzative autonome, purché sia data esecuzione alla misura cautelare; il carattere interinale dell’ammissione non impone, di per sé, l’attivazione di percorsi didattici individualizzati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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