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Sentenza

Sentenza n. 11691/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del provvedimento di revoca del parere preventivo di compatibilità reso dalla regione Lazio ex L.R. 4/2003 e R.R. 20/2019.

Giustizia amministrativa202605106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di revoca in autotutela del parere positivo preventivo di compatibilità per l'apertura di una struttura sociosanitaria e di archiviazione del relativo procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la revoca del parere preventivo positivo di compatibilità rilasciato dalla Regione ai sensi della disciplina regionale sulle autorizzazioni e sull'accreditamento sociosanitario. La revoca è stata adottata dopo che l'ASL aveva rappresentato il precedente giudizio negativo sull'accreditamento della struttura, ritenendo che essa avrebbe determinato uno squilibrio dell'offerta nel territorio reatino, già concentrata nella Bassa Sabina, e aveva segnalato la progettazione di una RSA pubblica di almeno 80 posti letto nelle aree ritenute carenti. La ricorrente ha contestato, in particolare, l'utilizzabilità di circostanze già conosciute dalla Regione al momento del rilascio del parere positivo, l'inidoneità della mera progettualità di una struttura pubblica a giustificare la revoca, l'illegittimità della rivalutazione dell'interesse pubblico e la lesione dell'affidamento. Sono state inoltre dedotte questioni relative all'apporto dell'ASL e alla partecipazione procedimentale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca quale atto di autotutela decisoria con efficacia ex nunc, esercitabile ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 in presenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario. La circostanza che la Regione conoscesse già le valutazioni dell'ASL non impediva una nuova valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione del parere. La Regione dispone di ampia discrezionalità nel bilanciamento tra contenimento della spesa, adeguatezza delle prestazioni, aspettative degli operatori privati ed efficienza delle strutture pubbliche; nel caso concreto la valorizzazione della progettualità dell'ASL per una RSA pubblica non è stata ritenuta manifestamente irragionevole. L'eventuale successiva inadeguatezza o mancata realizzazione della struttura pubblica potrà rilevare in una fase successiva, ma non rendeva illegittima la revoca al momento della sua adozione. Il provvedimento aveva inoltre considerato l'affidamento della società, valorizzando il mancato avvio dei lavori e il breve intervallo tra il rilascio del parere e la revoca. Non è stata ravvisata alcuna violazione della partecipazione procedimentale, essendo incontestato l'invio della comunicazione di avvio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.

    La revoca è uno strumento di autotutela decisoria, con efficacia ex nunc, diretto a rimuovere un provvedimento valido ma divenuto inopportuno per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario. Il relativo esercizio è ampiamente discrezionale, ma deve restare ancorato ai presupposti previsti dalla norma e richiede la considerazione dell'eventuale affidamento del destinatario.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di definizione ai sensi della disposizione.

  • art. 6 l.r. Lazio 4/2003

    È richiamato quale fondamento regionale del parere preventivo di compatibilità per l'apertura della struttura sociosanitaria.

  • art. 4, comma 3, r.r. Lazio 20/2019

    È richiamato quale ulteriore base regolamentare del parere preventivo di compatibilità.

Massime di principio

  • La revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990 presuppone un provvedimento originariamente valido e può fondarsi, alternativamente, su sopravvenuti motivi di pubblico interesse, su un mutamento non prevedibile della situazione di fatto oppure su una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario; non richiede l'illegittimità dell'atto revocato.
  • La circostanza che l'amministrazione conoscesse già, al momento dell'adozione del provvedimento favorevole, gli elementi poi valorizzati nella revoca non impedisce, di per sé, una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario, purché la decisione sia adeguatamente motivata e non manifestamente irragionevole.
  • Nel settore dell'organizzazione sanitaria regionale, la valutazione sull'opportunità di mantenere o revocare un parere di compatibilità implica un'ampia discrezionalità nel bilanciamento tra contenimento della spesa, adeguatezza delle prestazioni, aspettative degli operatori privati ed efficienza delle strutture pubbliche; il sindacato giudiziale resta limitato ai vizi di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento.
  • La progettualità dell'amministrazione sanitaria per la realizzazione di una struttura pubblica può legittimamente orientare la scelta di non mantenere un parere favorevole all'iniziativa privata, purché sia concretamente considerata nell'assetto programmatorio e non risulti manifestamente irragionevole; l'eventuale mancata o tardiva realizzazione della struttura pubblica rileva, eventualmente, in una fase successiva.
  • Nella revoca di un provvedimento favorevole, l'affidamento del destinatario deve essere valutato in concreto; il mancato avvio dei lavori e il breve tempo trascorso dal rilascio del provvedimento possono deporre per l'assenza di un affidamento meritevole di tutela tale da impedire la revoca.
  • L'apporto istruttorio dell'ASL alla valutazione regionale del fabbisogno sanitario non è escluso dall'attribuzione alla Regione della competenza decisoria e costituisce un elemento conoscitivo utilizzabile per una decisione più efficace ed effettiva.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAutotutela
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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