Cassazione Civile, Ordinanza n. 19457/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una procedura fallimentare per il pagamento di un credito collegato alla somministrazione di personale. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo in compensazione un proprio controcredito di rivalsa verso il somministratore, maturato per avere essa stessa pagato retribuzioni e contributi dovuti ai lavoratori somministrati, ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015. Il Tribunale ha accolto l'eccezione compensativa, revocando il decreto e condannando l'opponente al pagamento del residuo. La Corte d'appello ha confermato. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, lamentando violazione delle norme concorsuali e sostenendo che la compensazione non potesse essere eccepita nel giudizio ordinario di cognizione promosso dalla curatela, dovendo il credito opposto essere previamente azionato e accertato nella verifica del passivo. Il ricorrente ha inoltre invocato la disciplina del codice della crisi per chiedere una revisione dell'orientamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito il principio per cui, quando il curatore agisce in sede ordinaria per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in compensazione il proprio controcredito verso la massa al solo fine di paralizzare la domanda della curatela, senza che sia necessaria la preventiva ammissione di quel credito allo stato passivo. La procedura di accertamento del passivo è invece rilevante quando la compensazione sia fatta valere dal curatore nella verifica dei crediti insinuati al passivo, o quando si proponga una domanda riconvenzionale avente contenuto positivo e idonea al giudicato. Il richiamo alla disciplina del codice della crisi non ha mutato l'assetto già affermato dal diritto vivente. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del fallimento ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
Rileva come fonte del diritto di rivalsa dell'utilizzatore verso il somministratore per quanto pagato ai lavoratori somministrati.
art. 56 l. fall.
Consente al creditore di opporre in compensazione il proprio credito verso il fallito, anche nel giudizio ordinario promosso dalla curatela, purché la difesa sia limitata a neutralizzare la pretesa attorea.
artt. 93 e ss. l. fall.
La verifica del passivo è il rito speciale per l'accertamento dei crediti nei confronti della massa, ma opera quando si mira a una pronuncia favorevole di accertamento o condanna, non per la sola eccezione compensativa nel giudizio ordinario.
art. 24 l. fall.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme concorsuali, senza che la Corte ne ricavi un limite all'eccezione di compensazione in sede ordinaria.
art. 52 l. fall.
Richiamato dal ricorrente come norma sul concorso, ma non ritenuto ostativo alla compensazione eccepita dal convenuto nel giudizio promosso dalla curatela.
art. 95 l. fall.
Richiamato dal ricorrente nel quadro dell'accertamento del passivo, senza incidere sulla soluzione adottata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal fallimento.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
È la base della declaratoria di inammissibilità, poiché la censura contrastava con un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità.
art. 93 l. fall.
Citando la disciplina di insinuazione al passivo, la Corte ribadisce che essa non è condizione per l'eccezione di compensazione proposta dal convenuto in sede ordinaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 155 CCII
Richiamato dal ricorrente nella prospettiva del nuovo codice, ma la Corte osserva che non ha introdotto una regola diversa tale da imporre l'attrazione dell'accertamento del credito opposto in compensazione nella sede concorsuale.
art. 32 CCII
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni del codice della crisi, senza decisività nel caso concreto.
art. 151 CCII
Richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro normativo, senza che la Corte ne desuma una diversa disciplina della compensazione.
art. 201 CCII
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto ostativo alla compensazione in sede ordinaria.
art. 203 CCII
Richiamato dal ricorrente, senza incidere sulla soluzione della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio ordinario promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in compensazione il proprio controcredito verso la massa come eccezione riconvenzionale, se la finalità è solo quella di paralizzare in tutto o in parte la domanda attrice.
- La preventiva ammissione del controcredito allo stato passivo non è condizione né presupposto processuale della proponibilità dell'eccezione di compensazione nel giudizio ordinario instaurato dalla curatela.
- La sede concorsuale è necessaria quando il controcredito venga fatto valere con domanda riconvenzionale autonoma o con pretesa idonea a ottenere una pronuncia di accertamento o condanna favorevole al convenuto.
- Il monopolio del giudice concorsuale riguarda la fase di verifica dei crediti insinuati contro la massa, non i fatti impeditivi dedotti dal terzo convenuto in un separato giudizio ordinario promosso dalla curatela.
- L'evoluzione del codice della crisi non ha modificato il diritto vivente nel senso di imporre l'attrazione in sede concorsuale dell'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto nel giudizio promosso dal curatore.
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