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Sentenza

Sentenza n. 1693/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con contestuale richiesta di decreto inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.: 1) del provvedimento di esclusione dalla sessione di selezione A.A. 2026/2027 dell'Università Bocconi comunicato a mezzo mail in data 11.3.2026 al ricorrente; 2) dei verbali di controllo dei files /audiovideo ove esistenti redatti dalla Commissione dell'Università Bocconi, in particolare quello del 15.1.2026; 3) dell'eventuale graduatoria di ammissione alla sessione winter A.A.2026/2027, ove già esistente di data ed estremi sconosciuti; 4) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla sessione di selezione A.A. 2026/2027 dell'Università Bocconi per invalidazione del test sostenuto il 15 gennaio 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla sessione di selezione A.A. 2026/2027 dell'Università Bocconi, comunicato via e-mail l'11 marzo 2026, nonché i verbali di controllo dei file audiovisivi, l'eventuale graduatoria di ammissione e gli atti presupposti e conseguenziali. L'esclusione era conseguente all'invalidazione del test sostenuto il 15 gennaio 2026. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo superato un'ulteriore prova di ammissione disposta dall'Università. Il Collegio ha inoltre esaminato la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., nonostante la mancata comparizione dei difensori del ricorrente alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, a fronte dell'espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione e in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, non potesse decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva, sino al momento della decisione, la disponibilità dell'azione e può determinare una pronuncia di improcedibilità mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto inoltre possibile la definizione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. anche senza la comparizione dei difensori della parte costituita, poiché l'obbligo di sentire le parti sulla decisione immediata opera quando esse siano presenti. Le spese sono state dichiarate irripetibili, in ragione della peculiarità della vicenda, della natura processuale della decisione e della mancata costituzione delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    La disposizione è richiamata nella domanda introduttiva per la richiesta di decreto cautelare inaudita altera parte, senza essere oggetto di autonoma decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata; il TAR ritiene che la mancata comparizione dei difensori non impedisca tale definizione quando le parti siano state avvisate della possibilità e abbiano scelto di non comparire.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; a seguito della dichiarazione espressa del ricorrente il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né decidere il merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione e in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel processo amministrativo il ricorrente conserva sino alla decisione la disponibilità dell'azione e il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire.
  • La mancata comparizione dei difensori alla camera di consiglio non impedisce la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. quando le parti siano state avvisate della possibilità di decisione immediata; l'obbligo di sentirle opera solo se presenti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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