Sentenza del 30/01/2018 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello del Comune è stato dichiarato inammissibile per inesistenza di una valida procura alle liti in favore del difensore. Di conseguenza, è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento I.C.I. Il Comune è stato inoltre condannato a rimborsare alla società le spese del giudizio d'appello, liquidate in euro 500,00 oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento n. 8261/2012 emesso dal Comune per I.C.I. relativa all'anno 2010. La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l'atto, ritenendo insussistente il presupposto oggettivo della tassazione. Il Comune ha proposto appello contestando la motivazione della sentenza, la valutazione della procedura di accertamento e l'omessa pronuncia su ulteriori motivi, tra cui l'asserito abuso del diritto. La Commissione Tributaria Regionale ha però esaminato preliminarmente la regolarità della costituzione del Comune, rilevando che la procura conferita al difensore non era apposta, in calce o a margine dell'appello, né spillata all'atto e non risultava conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Norme richiamate
Art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992
Qualora la procura non sia apposta a margine, in calce o spillata all'atto del ricorso o dell'appello, deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
La procura alle liti nel processo tributario deve rispettare specifici requisiti formali. Se non è materialmente collegata all'atto processuale, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.
Artt. 82 e 83 del codice di procedura civile
Le parti devono stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura generale o speciale, conferita nelle forme previste dalla legge.
La rappresentanza processuale richiede una procura valida e formalmente regolare. Per le amministrazioni pubbliche, la procura deve rispettare le forme previste e non è sufficiente una sottoscrizione priva della necessaria autenticazione quando l'atto non è collegato all'impugnazione.
Art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992
Alla soccombenza nel giudizio segue la condanna alle spese.
La parte risultata soccombente è tenuta, salvo specifiche ragioni di compensazione, a rifondere alla controparte le spese processuali.
Cass. civ., Sez. 6, ordinanza n. 3721 del 24 febbraio 2015
Il requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A. è soddisfatto nel contratto di patrocinio legale mediante il rilascio al difensore, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di una procura generale alle liti purché sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera.
Il conferimento dell'incarico legale da parte di una pubblica amministrazione richiede il rispetto della forma scritta essenziale e l'individuazione dell'ambito delle controversie coperte dalla procura.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 14786 del 26 giugno 2007
Conferma la necessità che la parte sia rappresentata in giudizio da un difensore munito di procura conferita nelle forme di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la procura alle liti deve essere formalmente valida e correttamente collegata all'atto processuale. Una procura semplicemente inserita in un fascicolo, senza essere apposta, allegata o autenticata secondo legge, può determinare l'inammissibilità del ricorso o dell'appello.
- Quando una pubblica amministrazione conferisce un incarico legale, non è sufficiente dimostrare l'esistenza sostanziale dell'incarico: occorre rispettare anche i requisiti formali relativi alla forma scritta, all'autenticazione e alla delimitazione delle controversie.
- Il giudice può esaminare preliminarmente la regolarità della procura e definire il giudizio senza esaminare il merito delle contestazioni sull'accertamento tributario.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta normalmente la stabilizzazione della sentenza precedente e, in caso di soccombenza, la condanna della parte che ha proposto l'impugnazione al pagamento delle spese processuali.
- Prima di depositare un ricorso o un appello è necessario verificare che la procura sia stata conferita nella forma richiesta, sia riferibile allo specifico giudizio e sia materialmente collegata all'atto oppure autenticata quando tale collegamento manca.
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