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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34841/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/12/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del GIP del 17/06/2022, con cui era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di €10.773.974,00 a carico della società "La Mediterranea Marittima di Navigazione e Servizi S.r.l." e, in caso di incapienza, della somma di €3.626.181,00 nella disponibilità della ricorrente; dedotto il vizio per inosservanza degli artt. 125, comma 3, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., in quanto il decreto di sequestro avrebbe mancato della motivazione sul "periculum in mora"

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la decisione del Tribunale del riesame. Ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36959/2021, Ellade) secondo cui il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca, richiede una concisa motivazione anche sul periculum in mora, da riferire alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo. Ha chiarito che l'obbligo motivazionale non può ridursi alla sola constatazione della confiscabilità del bene salvo il caso delle cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione costituisca reato (art. 240 c.p.), per le quali è sufficiente attestare l'illiceità intrinseca. La Corte ha altresì precisato che il Tribunale del riesame può integrare e correggere insufficienze giuridiche del decreto del GIP (ad esempio l'omissione della motivazione sul periculum dovuta ad errore di diritto), purché non si tratti di una totale assenza grafica di motivazione che impedisca il controllo di merito; in sostanza il riesame del Tribunale è stato ritenuto legittimo e la misura cautelare è stata mantenuta

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca rientra nella norma generale; richiede motivazione anche sul periculum in mora e non può essere adottato automaticamente solo in forza della confiscabilità del bene

  • art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La formulazione differenziata richiama la discrezionalità del giudice e non elimina l'obbligo di motivazione sulle esigenze anticipatorie della confisca

  • art. 240 c.p.

    Le cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione costituiscono reato (cose oggettivamente criminose) possono essere confiscate autonomamente; per tali beni è sufficiente motivare la loro appartenenza al novero dei beni confiscabili

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo motivazionale dell'atto giudiziario; la Corte precisa che il tribunale del riesame può integrare motivazioni carenti, salvo i casi di assoluta assenza grafica della motivazione

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Regola il riesame delle misure cautelari reali; il Tribunale del riesame deve poter esercitare un controllo effettivo, il che richiede che il provvedimento originario contenga elementi valutabili

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Rilevante per la confisca obbligatoria nell'ambito dei delitti tributari; la natura obbligatoria della confisca prevista dalla norma non esime dal fornire prova del periculum in sede di sequestro preventivo

  • Sezioni Unite, Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Principio di diritto centrale: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione anche sul periculum in mora, salvo il caso delle cose oggettivamente criminose

  • Giurisprudenza e principi sovranazionali citati (Corte EDU, Corte di Giustizia UE)

    Richiamati i principi di proporzionalità e tutela del diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1 CEDU) e l'esigenza che le misure cautelari reali non eccedano quanto necessario

Massime di principio

  • Per un sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve sempre fornire una motivazione concisa sul "periculum in mora" che giustifichi l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla decisione di merito
  • Eccezione: per le cose la cui detenzione/uso/fabbricazione costituisce reato (art. 240 c.p.) è sufficiente la motivazione che attesti la loro natura oggettivamente criminosa
  • La natura obbligatoria della confisca prevista dalla legge non trasforma automaticamente il sequestro in misura obbligatoria: il giudice resta tenuto a valutare e motivare l'esigenza cautelare anticipatoria
  • Il Tribunale del riesame può integrare o correggere carenze giuridiche della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può supplire quando vi sia una totale e incomprensibile assenza di motivazione che renda impossibile il controllo
  • Nella valutazione del sequestro devono essere rispettati i principi di proporzionalità e di tutela della presunzione di non colpevolezza: la misura cautelare reale richiede una prognosi concreta (rischio di dispersione, deterioramento, alienazione o modificazione dei beni) compatibile con tali principi

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