Sentenza n. 8276/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Prot. AD/2025/0004814/P/C del 19 dicembre 2025, con cui l'Amministratore Delegato di Rai - Radio Televisione Italiana S.p.a. ha approvato la proposta di aggiudicazione del Lotto n. 1 della gara per l'affidamento dei "Servizi di ingegneria e architettura inerenti ai lavori di bonifica ambientale e riqualificazione integrale della sede della Direzione Generale Rai in Viale Mazzini n. 14 a Roma" al RTP formato da Gae Engineering S.r.l., I.C.I.S. S.r.l., Seingim Global Service S.r.l. e dall'Ing. Michele Bencivenga; - della comunicazione Prot. A/LAV/6798/P del 19 dicembre 2025 di Rai - Radio Televisione Italiana S.p.a. di aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore del RTP Gae Engineering S.r.l., I.C.I.S. S.r.l., Seingim Global Service S.r.l. e Ing. Michele Bencivenga; - dei verbali di valutazione delle offerte tecniche e dei verbali delle sedute riservate; - in parte qua, del disciplinare di gara e dell'Allegato 2 al disciplinare "Guida alla redazione dell'offerta tecnica"; - in parte qua, dei chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante; - di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi al precedente, ancorché non conosciuti dalla ricorrente nonché per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del contratto, ove stipulato, e per il risarcimento del danno mediante subentro o, in subordine, per equivalente monetario. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Gae Engineering S.r.l., in proprio e quale mandataria del RTP I.C.I.S. S.r.l., Seingim Global Service S.r.l. e dall’Ing. Michele Bencivenga il 17\2\2026: per l’annullamento - della comunicazione Prot. A/LAV/6798/P del 19 dicembre 2025 di RAI – Radio Televisione Italiana S.p.a. della graduatoria del Lotto n. 1 della gara per l’affidamento dei “Servizi di ingegneria e architettura inerenti ai lavori di bonifica ambientale e riqualificazione integrale della sede della Direzione Generale Rai in Viale Mazzini n. 14 a Roma”, con ciò riconoscendo al costituendo raggruppamento composto da Artelia Italia spa, SPERI Società di Ingegneria e Architettura spa e European Engineering – Consorzio Stabile di Ingegneria, la posizione di secondo classificato (docc. 23-24); - dei verbali di valutazione delle offerte tecniche, dei verbali delle sedute pubbliche e delle sedute riservate per quanto interessa il costituendo raggruppamento composto da Artelia Italia spa, SPERI Società di Ingegneria e Architettura spa e European Engineering – Consorzio Stabile di Ingegneria (docc. 20/22); - di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi ai precedenti, ancorchè non conosciuti dalla ricorrente incidentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 di una gara per servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con uno scarto di 0,032 punti rispetto all’aggiudicatario, ha impugnato l’aggiudicazione, la relativa comunicazione, i verbali di gara, le valutazioni delle offerte tecniche, il disciplinare e la guida alla redazione dell’offerta tecnica. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023, del disciplinare e dei criteri di gara, nonché eccesso di potere per erroneità, carenza di istruttoria e travisamento, per l’attribuzione all’aggiudicatario di due punti relativi alla certificazione della parità di genere, nonostante uno dei componenti del raggruppamento fosse una persona fisica priva di tale certificazione; 2) erronea attribuzione dei punteggi relativi ai criteri n. 1, concernente professionalità e adeguatezza dell’offerta, e n. 4, concernente struttura tecnico-organizzativa e risorse umane, sostenendo che i servizi indicati dall’aggiudicatario non fossero analoghi e che la propria offerta fosse stata sottovalutata; 3) violazione dell’art. 39 dell’Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 4 del d.m. 263/2016 e dell’art. 13 del disciplinare, per la mancata indicazione iniziale di un giovane professionista nel raggruppamento aggiudicatario. In via subordinata ha contestato la legittimità del disciplinare e della guida nella parte in cui prevedevano, per la certificazione della parità di genere, un punteggio tabellare on/off senza sub-pesi o sub-punteggi. Il raggruppamento aggiudicatario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che la stazione appaltante non aveva ancora concluso le verifiche dei requisiti della seconda classificata, e ha proposto ricorso incidentale contro il riconoscimento alla ricorrente della seconda posizione e contro i punteggi attribuitile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di annullamento. Ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di interesse: la stazione appaltante aveva legittimamente applicato l’inversione procedimentale prevista dall’art. 107, comma 3, del d.lgs. 36/2023 e disciplinata dalla lex specialis, verificando i requisiti del primo classificato e riservando le verifiche sul secondo all’eventualità di esito negativo nei confronti dell’aggiudicatario. Quanto alla certificazione della parità di genere, il giudice ha ritenuto che essa, ai sensi dell’art. 46-bis del d.lgs. 198/2006, riguardi imprese e persone giuridiche, non singoli professionisti persone fisiche. Pertanto, nei raggruppamenti, la certificazione doveva essere posseduta dai componenti persone giuridiche, mentre non era richiesta al componente persona fisica; tale interpretazione era stata inoltre chiarita dalla stazione appaltante prima della scadenza delle offerte. Le censure sui punteggi relativi ai criteri n. 1 e n. 4 sono state respinte perché la commissione aveva applicato i criteri della lex specialis, attribuendo comunque alla ricorrente punteggi superiori a quelli dell’aggiudicatario per i servizi analoghi. La nozione di servizio analogo non coincide con quella di servizio identico: possono essere valorizzate esperienze appartenenti al medesimo settore professionale e caratterizzate da elementi di similitudine, anche se svolte su edifici diversi da quelli adibiti a uffici. La valutazione della complessità tecnica, organizzativa e gestionale degli interventi rientra nella discrezionalità tecnica della commissione e non può essere sostituita dal giudice in assenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. Anche la censura sul giovane professionista è stata respinta, poiché, in sede di verifica, il raggruppamento aveva indicato un’architetta dipendente a tempo indeterminato della mandataria, iscritta all’ordine e abilitata, con rapporto instaurato prima della pubblicazione del bando; il requisito risultava quindi comprovato. È stata infine respinta la censura subordinata sul criterio on/off: la scelta dei criteri, dei relativi pesi e dell’eventuale articolazione in sub-criteri rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile solo se macroscopicamente illogica, irragionevole, irrazionale o non trasparente. Dal rigetto del ricorso principale è derivata l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’aggiudicatario aveva consolidato la propria posizione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023
nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti
La disposizione consente l’inversione procedimentale; le concrete modalità di applicazione sono stabilite dalla lex specialis. È legittimo verificare i requisiti del secondo classificato solo se l’aggiudicatario risulta privo dei requisiti.
art. 108 d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione dell’attribuzione del punteggio per la certificazione della parità di genere; il giudice respinge la censura sulla base della disciplina di gara e della riferibilità della certificazione alle persone giuridiche.
art. 46-bis d.lgs. 198/2006
La certificazione della parità di genere è riferita alle imprese e, quindi, alle persone giuridiche dotate di un’organizzazione aziendale; non è richiesta al componente persona fisica di un raggruppamento.
art. 4 d.m. 263/2016
Richiede, per i raggruppamenti temporanei operanti nei servizi di ingegneria e architettura, la presenza di un giovane professionista; il requisito può essere comprovato indicando, anche in sede di verifica, un professionista dipendente e in possesso dei requisiti professionali previsti.
art. 13 del disciplinare di gara
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
La previsione della lex specialis impone la presenza del giovane professionista, requisito ritenuto soddisfatto dall’aggiudicatario mediante successiva indicazione e documentazione del rapporto di lavoro e dell’abilitazione.
art. 120 c.p.a.
È richiamato quale disciplina processuale del rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prevede l’inversione procedimentale, la stazione appaltante può esaminare le offerte e formare la graduatoria prima di verificare integralmente i requisiti degli offerenti; se la disciplina di gara stabilisce che le verifiche sul secondo classificato siano svolte solo in caso di esito negativo nei confronti dell’aggiudicatario, la mancata verifica immediata del secondo non incide sul suo interesse a impugnare l’aggiudicazione.
- La certificazione della parità di genere prevista dall’art. 46-bis del d.lgs. 198/2006 riguarda le imprese e le persone giuridiche dotate di un’organizzazione aziendale; in un raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto dai componenti persone giuridiche, ma non è esigibile dal componente persona fisica, che non può essere titolare di tale certificazione.
- La nozione di servizi analoghi non coincide con quella di servizi identici: ai fini della valutazione dell’offerta tecnica è sufficiente che il servizio pregresso appartenga al medesimo settore professionale e presenti elementi di similitudine idonei a dimostrare la capacità di eseguire la prestazione oggetto di gara. La preferenza della lex specialis per determinate esperienze non esclude la valorizzazione di esperienze diverse ma tecnicamente complesse.
- Le valutazioni della commissione di gara sui criteri tecnici e qualitativi appartengono alla discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione sulla mera base di una diversa autovalutazione dell’operatore economico.
- La scelta della stazione appaltante di attribuire un punteggio mediante un criterio tabellare on/off e di non articolare il criterio in sub-pesi o sub-punteggi rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo quando i criteri risultino macroscopicamente illogici, irragionevoli, irrazionali, non trasparenti o non intellegibili.
- Nel giudizio avverso l’aggiudicazione, il rigetto del ricorso principale rende improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse, il ricorso incidentale dell’aggiudicatario diretto a contestare la posizione del ricorrente, poiché l’aggiudicatario ha ormai consolidato la propria soddisfazione sostanziale.
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