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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38499/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta da un soggetto che rivendicava il possesso ultraventennale di una particella di terreno, di dichiarare l'acquisto per usucapione del bene. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato un possesso pieno, continuo e utile per il tempo richiesto dalla legge, non essendo sufficiente la mera coltivazione del fondo e non risultando dimostrata una condotta di fatto incompatibile con il diritto dei proprietari. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 1141, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 118, 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel svalutare la coltivazione e nel porre a suo carico un onere probatorio non dovuto; 2) violazione degli artt. 1158 e 1141 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando travisamento delle deposizioni testimoniali e chiedendo che il possesso fosse riconosciuto già dal 1983, non dal 16 giugno 1988; 3) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e 100 c.p.c., contestando la condanna al rilascio in favore dei convenuti senza prova del loro titolo di proprietà; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi sollecitassero un non consentito riesame del merito e della valutazione delle prove, in presenza di "doppia conforme", senza che il ricorrente avesse indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado; ha inoltre osservato che il dedotto travisamento della prova non era configurabile perché non era stata indicata un'informazione probatoria decisiva completamente trascurata e contraddetta da uno specifico atto processuale. Il terzo motivo è stato dichiarato nuovo e quindi inammissibile, perché la censura sulla mancanza di prova del titolo dei convenuti non risultava proposta in appello. Il quarto motivo è stato ritenuto non configurabile come effettiva censura, ma come mero auspicio. Non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati; è stato anche dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito si è limitato a decidere sulla mancanza di prova del possesso utile all'usucapione.

  • art. 1141 c.c.

    richiamato per sostenere la tutela del possesso; la Corte ribadisce che il suo invocato contenuto non consente di rimettere in discussione in cassazione l'accertamento di fatto sul possesso.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova; la Corte osserva che il ricorrente mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte afferma che la doglianza è impropriamente diretta contro il merito della valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per travisamento e valutazione delle prove; la Corte precisa che la violazione di tale norma non può essere dedotta come semplice dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato per l'usucapione ventennale; la Corte non entra nel merito perché la censura tende a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 948 c.c.

    richiamato per contestare la condanna al rilascio; la Corte dichiara la doglianza inammissibile perché nuova.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 948 c.c. per la condanna al rilascio; la censura è dichiarata inammissibile in quanto non proposta in appello.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato contro la condanna alle spese; la Corte lo considera un mero auspicio, privo di autonoma censura.

  • art. 360 c.p.c.

    viene ribadito che il vizio di legge e quello motivazionale non consentono un nuovo esame del merito, ma solo il controllo nei limiti tipici del giudizio di legittimità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato per affermare la declaratoria di inammissibilità dei motivi privi di reale consistenza, in coerenza con la funzione filtro della norma.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che denunci vizi di motivazione o di sussunzione dei fatti deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove: la censura è ammissibile solo se si indica un vero travisamento della prova, cioè l'utilizzo decisivo di un'informazione processuale oggettivamente contraddetta da un atto del processo.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma del 2012 è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di sindacare l'insufficienza o l'erroneità della motivazione né di riesaminare il materiale probatorio.
  • La contestazione sulla prova dell'usucapione deve confrontarsi con l'accertamento, riservato al giudice di merito, dell'esistenza di un possesso utile, continuo e qualificato per il tempo di legge; in cassazione non è consentito sostituire tale apprezzamento con una ricostruzione alternativa dei testi.
  • La censura che introduca per la prima volta in cassazione un tema non trattato nei gradi di merito è inammissibile per novità.
  • Una doglianza meramente assertiva o formulata come semplice dissenso privo di una specifica critica giuridica non integra un vero motivo di ricorso e comporta inammissibilità.

Come è indicizzato

MateriePossessoImmaginazione
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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