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Sentenza

Sentenza del 07/07/2015 n. 3027 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - LAVORATORI PAGATI "IN NERO" - Società cartiere - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento è stato ritenuto legittimo, poiché gli elementi presuntivi raccolti dall'Ufficio non sono stati adeguatamente confutati dal contribuente. La mera esibizione delle fatture e di documentazione generica non è sufficiente a dimostrare l'effettività dell'operazione né la buona fede del destinatario quando emergono rapporti con società cartiere e ulteriori anomalie operative.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità e la rilevanza fiscale di fatture emesse da società considerate cartiere, nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio ha valorizzato presunzioni gravi, precise e concordanti, tra cui il coinvolgimento di società prive di effettiva operatività, l'impiego di lavoratori pagati in nero, la documentazione generica prodotta dal contribuente e l'assenza di contatti diretti con un responsabile delle società emittenti. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a porre a carico del contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e l'effettiva inconsapevolezza della frode.

Norme richiamate

  • Principi in materia di fatture soggettivamente inesistenti e onere della prova

    La presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti evidenziati dall'Ufficio, idonei a far configurare una fattispecie di operazioni fittizie, implica per il contribuente la dimostrazione della sua buona fede.

    Quando l'Amministrazione fornisce un quadro presuntivo qualificato circa la partecipazione inconsapevole o consapevole a operazioni con soggetti interposti o cartiere, il contribuente deve dimostrare di avere agito diligentemente e di non essere stato a conoscenza dell'inesistenza soggettiva delle operazioni.

Massime di principio

  • In presenza di fatture emesse da società cartiere o prive di effettiva struttura, la sola fattura non prova l'effettività dell'operazione né la buona fede del committente.
  • Una volta che l'Ufficio dimostri, tramite indizi gravi, precisi e concordanti, l'inesistenza soggettiva delle operazioni, spetta al contribuente fornire elementi concreti sulla realtà dei rapporti commerciali e sulla propria inconsapevolezza della frode.
  • La documentazione difensiva deve essere specifica e coerente: contratti, ordini, prove dei pagamenti, consegne, comunicazioni, verifiche sull'affidabilità del fornitore e riscontri sull'effettiva esecuzione delle prestazioni.
  • La mancanza di contatti diretti con i responsabili del fornitore, l'uso di società formalmente esistenti ma sostanzialmente inattive e il ricorso a lavoratori irregolari costituiscono indizi rilevanti, soprattutto se il contribuente non li spiega adeguatamente.
  • La buona fede non si presume automaticamente dalla regolare contabilizzazione delle fatture; deve risultare da un comportamento diligente e da verifiche proporzionate alle circostanze dell'operazione.

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