Sentenza n. 765/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza n. 318/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata il 17.04.2024 all’esito del procedimento iscritto al n. 79/2024 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 318/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto alla Carta elettronica del docente, per euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era stata notificata al Ministero il 24 aprile 2024, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche ed era intervenuto il passaggio in giudicato, attestato il 1° luglio 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto, di eseguire il giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo al ricorrente quanto liquidato nel titolo giudiziale. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva alla scadenza del termine concesso al Ministero. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a.
dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.
- In presenza di una comprovata mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione al comando giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionandone l’intervento all’ulteriore e persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all’integrale soddisfazione del credito.
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