Sentenza n. 613/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 557/2025, pubblicata il 19 settembre 2025, emessa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato l’amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inottemperanza dell’amministrazione a una sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo all’amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’Ufficio Scolastico Regionale si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato l’inadempimento né la spettanza e l’azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l’amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione contraria. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni amministrative intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e da eseguire nei successivi 120 giorni. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo o del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato relativo a obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è procedibile, nel caso concreto, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale sulla quale si fondava il diritto al beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione quando sia decorso, dalla notificazione del titolo all’amministrazione debitrice, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato contenente una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, entro un termine assegnato nella decisione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- La costituzione meramente formale dell’amministrazione, priva di contestazioni sull’inadempimento e sulla spettanza della pretesa riconosciuta dal giudicato, non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e conferma l’assenza di ragioni ostative all’esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione inadempiente può essere condannata alle spese processuali; tali spese possono essere distratte in favore del difensore che abbia dichiarato di essere antistatario.
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