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Decreto interministeriale n. 226 del 26/10/2024

Il decreto interministeriale numero 226 del 16 ottobre 2024 disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all'articolo 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua le specifiche tecniche.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina, in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992 e nel quadro del codice della strada, del CAD, del GDPR e delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 135/2018, le modalità di compilazione, tenuta e controllo del foglio di servizio elettronico per il servizio NCC svolto con autovettura o motocarrozzetta. Definisce soggetti, flussi operativi, modelli di foglio di servizio, obblighi in caso di controlli e di malfunzionamento della piattaforma, nonché regole tecniche e misure di protezione dei dati personali. Il MIT è l'Autorità/organismo responsabile dell'applicazione informatica; il concerto è del Ministero dell'Interno, tramite il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per i profili di controllo su strada e sicurezza.

Disciplina del foglio di servizio elettronico per il noleggio con conducente (NCC) mediante autovettura o motocarrozzetta

Disciplina del foglio di servizio elettronico per NCC con autovettura o motocarrozzetta

Il decreto definisce le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per i servizi di noleggio con conducente svolti esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta. L'atto è adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno, rappresentato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003, del d.lgs. n. 82/2005, del codice della strada e delle disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019.

Base normativa e finalità

La finalità principale è dare disciplina operativa al foglio di servizio elettronico, con specifiche regole di compilazione, tenuta, validazione, consultazione e archiviazione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, richiamata nelle premesse. Il decreto risponde alla necessità di regolare il sistema telematico del foglio di servizio in modo coerente con l'assetto normativo vigente e con i principi di protezione dei dati personali.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 circoscrive l'applicazione ai servizi NCC effettuati mediante autovettura o motocarrozzetta. Restano esclusi:

  • i servizi NCC di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 21/1992, limitatamente al territorio del comune che ha rilasciato il titolo abilitativo e, per i comuni della provincia di riferimento, nei casi previsti dalla medesima norma;
  • i servizi svolti mediante natanti;
  • i servizi svolti con veicoli a trazione animale.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 introduce definizioni funzionali all'uso della piattaforma e all'interpretazione del decreto. In particolare vengono definiti applicazione informatica, foglio di servizio, bozza di foglio di servizio, prenotazione, vettore NCC, conducente, committente, utente, contratto di durata e contratto per singolo servizio. Il MIT è qualificato come "Autorità". È precisato che non è committente il soggetto che svolge mera intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea tramite piattaforme tecnologiche disciplinate da apposito decreto.

Registrazione dei vettori e gestione delle credenziali

Dal momento di entrata in vigore del decreto, gli obblighi di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico sono assolti tramite registrazione sull'applicazione informatica e compilazione dei fogli generati dalla stessa. Ai fini della registrazione, il vettore NCC deve comunicare i dati elencati nell'Allegato 1, tra cui:

  • estremi della registrazione nel Registro informatico pubblico nazionale;
  • nome, cognome e codice fiscale dei conducenti, con gli estremi dell'iscrizione nel ruolo;
  • dati degli eventuali contratti di durata.

Il vettore deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni su conducenti e contratti di durata. All'atto della registrazione vengono assegnate credenziali di accesso, utilizzabili dal vettore e, se abilitati, da collaboratori, conducenti o dipendenti. Le credenziali possono essere attivate esclusivamente su un unico dispositivo.

Il decreto disciplina anche il regime transitorio dei fogli cartacei antecedenti: essi restano conservati a bordo in originale per 15 giorni, in conformità all'articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992.

Contratti per singolo servizio: modelli A e B

Per i contratti per singolo servizio il vettore NCC deve compilare un foglio di servizio per ciascun servizio, secondo i dati dell'Allegato 2.

Sono previsti due modelli:

  • modello A, per i servizi con partenza da rimessa nella disponibilità del vettore o dalle aree di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 21/1992;
  • modello B, per i servizi con partenza da luogo diverso dalla rimessa nelle ipotesi consentite.

Per entrambi i modelli, la prenotazione genera una bozza di foglio di servizio con i dati già disponibili. La bozza può essere annullata fino alla data e ora di inizio del servizio; prima dell'inizio possono essere modificati i dati relativi all'orario di inizio e al conducente; fino al termine del servizio possono essere modificati i dati di fine servizio e arrivo; al termine il foglio viene validato.

Per il modello B:

  • la prenotazione può essere registrata come bozza fino a 20 minuti prima dell'inizio del servizio;
  • la partenza coincide con l'arrivo del servizio precedente a cui è collegato, svolto nella stessa data del servizio di riferimento, salvo i servizi notturni nelle prime quattro ore della giornata successiva.

Contratti di durata: modello C

L'articolo 5 disciplina i servizi resi nell'ambito di un contratto di durata. Il contratto viene registrato sull'applicazione e associato a un codice identificativo. Il vettore o il conducente che svolge il servizio compila, al momento dell'inizio di ogni singolo servizio collegato al contratto, un foglio di servizio secondo il modello C dell'Allegato 3.

La generazione del modello C avviene tramite l'applicazione e sostituisce la contestuale compilazione di un foglio ai sensi dell'articolo 4.

Obblighi di compilazione, controlli su strada e emergenza cartacea

L'articolo 6 stabilisce che ogni foglio di servizio è riferito a un solo servizio e a un unico conducente. In occasione del controllo su strada, il conducente deve comunicare agli organi di cui all'articolo 12 del codice della strada il codice identificativo del foglio di servizio ed esibirne copia, anche in formato digitale, se richiesta.

Se per comprovati malfunzionamenti dell'applicazione non è possibile compilare o aggiornare il foglio elettronico, il conducente deve compilare un foglio di servizio cartaceo secondo l'Allegato 4 e tenerne copia all'interno della vettura. Il malfunzionamento è accertato dagli organi di controllo al momento del controllo.

Requisiti dell'applicazione informatica

L'articolo 7 elenca i requisiti funzionali dell'applicazione informatica. Essa deve:

  • consentire l'inserimento dei dati dei fogli di servizio anche da dispositivi mobili;
  • attribuire codici identificativi a fogli e bozze;
  • acquisire automaticamente data e ora della prenotazione;
  • registrare dati di generazione, variazioni e annullamenti;
  • consentire la consultazione ai vettori, ai conducenti e agli organi di controllo previa richiesta e accreditamento, senza oneri;
  • consentire la creazione di bozze per nuove prenotazioni;
  • permettere la variazione del foglio fino al termine del servizio, con tracciatura informatica;
  • consentire la cancellazione del servizio fino all'orario di inizio previsto;
  • archiviare per tre anni fogli identificati, relativi dati e dati del committente/utente;
  • asseverare data e ora di acquisizione dei dati, comprese variazioni e annullamenti.

È inoltre previsto che i dati provenienti dai sistemi gestionali del vettore siano generati in formato compatibile e integrati nella piattaforma senza ulteriore imputazione.

Organismo responsabile, accessi e interoperabilità

L'articolo 8 attribuisce al MIT la responsabilità per attivazione, messa a disposizione e gestione dell'applicazione informatica. L'accesso è gratuito per vettori, conducenti e organi di controllo. Possono accedere:

  • gli organi di cui all'articolo 12 del codice della strada, per la sola consultazione dei dati;
  • i Comuni, tramite personale autorizzato, per consultare i dati dei servizi svolti dai vettori titolari di autorizzazioni da essi rilasciate;
  • il CED, tramite personale autorizzato, per manutenzione ed evoluzione del registro informatico pubblico nazionale istituito ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge n. 135/2018.

Il foglio di servizio ha esclusivamente origine dall'applicazione informatica ed è dotato di codice identificativo e dati di generazione.

Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

L'articolo 9 qualifica il MIT come titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante l'applicazione informatica. Il trattamento deve rispettare il GDPR, in particolare i principi di cui agli articoli 5, 24 e 25, ed essere svolto solo per le finalità previste dal decreto.

Il MIT può affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi, in qualità di responsabili del trattamento, mediante accordi conformi all'articolo 28 GDPR. Le misure tecniche e organizzative sono dettagliate nell'Allegato 5, che descrive l'architettura applicativa, le modalità di accesso tramite SPID livello 2 e CIE, la gestione cloud/private cloud o hybrid cloud, le misure di sicurezza infrastrutturali, la tracciatura dei log, i controlli di accesso, la pseudonimizzazione dei dati al termine del servizio e le regole di conservazione e cancellazione sicura.

Allegati tecnici e contenuti operativi

Gli allegati sono parte sostanziale del decreto:

  • Allegato 1: dati necessari per la registrazione del vettore NCC, inclusi dati del registro pubblico, dei conducenti e dei contratti di durata;
  • Allegato 2: dati richiesti per i modelli A e B, con distinzione tra servizi con partenza da rimessa e servizi con partenza da luogo diverso;
  • Allegato 3: struttura del modello C per i contratti di durata, con indicazione di targa, codice contratto, codice foglio e dati del servizio;
  • Allegato 4: modello di foglio di servizio cartaceo da usare solo in caso di malfunzionamento dell'applicazione, con obbligo di riconciliazione successiva nel sistema elettronico;
  • Allegato 5: modello di funzionamento e specifiche tecniche dell'applicazione, comprensive di analisi dei rischi e misure di sicurezza.

Entrata in vigore ed efficacia

Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del MIT. Entro 30 giorni dalla pubblicazione la competente Direzione del MIT deve emanare una circolare con le modalità tecniche di accesso e registrazione all'applicazione per i vettori NCC. Il decreto acquista efficacia decorsi 30 giorni dalla data di emanazione della circolare. Fino a quel momento continua ad applicarsi l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 21/1992.

Punti principali

Oggetto e perimetro applicativo

Il decreto disciplina il foglio di servizio elettronico per i servizi NCC effettuati esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta, individuandone anche le specifiche tecniche. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i servizi NCC di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 21/1992 limitatamente al territorio del comune che ha rilasciato il titolo e dei comuni della provincia di riferimento alle condizioni di legge, nonché i servizi svolti mediante natanti e i veicoli a trazione animale.

Definizioni operative e soggetti coinvolti

L'articolo 2 introduce una serie di definizioni rilevanti per l'operatività del sistema: applicazione informatica, foglio di servizio, bozza di foglio di servizio, prenotazione, committente, utente, conducente, vettore NCC, contratto di durata e contratto per singolo servizio. Il MIT è qualificato come 'Autorità'. Viene esclusa dalla nozione di committente l'attività di mera intermediazione tramite piattaforme tecnologiche di cui alla disciplina sui servizi di intermediazione NCC. Il conducente deve essere iscritto nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992.

Registrazione dei vettori NCC e credenziali di accesso

Dal giorno di entrata in vigore del decreto, vettori e conducenti assolvono gli obblighi di compilazione e tenuta del foglio elettronico tramite registrazione sull'applicazione informatica e uso dei fogli generati dalla stessa. Per la registrazione, il vettore comunica i dati indicati nell'Allegato 1: estremi della registrazione nel Registro informatico pubblico nazionale, dati dei conducenti e dati degli eventuali contratti di durata. Le credenziali possono essere attivate solo su un unico dispositivo e il vettore può abilitarle anche a collaboratori, conducenti o dipendenti. I fogli cartacei antecedenti restano a bordo in originale per 15 giorni.

Modello A e B per i contratti per singolo servizio

Per ogni contratto per singolo servizio il vettore compila un foglio di servizio distinto. Il decreto distingue: modello A, per partenze da rimessa o dalle aree di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 21/1992; modello B, per partenze da luogo diverso dalla rimessa, nelle ipotesi consentite. La prenotazione genera una bozza di foglio; la bozza può essere annullata fino all'orario di inizio, e alcune informazioni possono essere modificate prima dell'inizio o fino al termine del servizio. La validazione avviene al termine del servizio. Per il modello B la prenotazione può essere registrata come bozza fino a 20 minuti prima dell'inizio e la partenza coincide con l'arrivo del servizio precedente, svolto nella stessa data, salvo i servizi notturni nelle prime quattro ore del giorno successivo.

Modello C per i contratti di durata

Per i contratti di durata il vettore registra nell'applicazione i fogli di servizio collegati al relativo contratto, al quale viene attribuito un codice identificativo. Il modello C, conforme all'Allegato 3, viene compilato al momento dell'inizio di ogni singolo servizio svolto nell'ambito del contratto di durata. La generazione del modello C esclude la contestuale produzione di un foglio ai sensi dell'articolo 4.

Obblighi in caso di controlli e malfunzionamenti

Ogni foglio di servizio è riferito a un solo servizio e a un unico conducente. In caso di controllo su strada, il conducente deve comunicare agli organi di cui all'articolo 12 del codice della strada il codice identificativo del foglio ed esibirne copia, anche digitale, se richiesta. Se l'applicazione non funziona per comprovato malfunzionamento, il conducente compila un foglio cartaceo conforme all'Allegato 4, da tenere a bordo; il malfunzionamento è accertato dagli organi di controllo al momento del controllo.

Requisiti funzionali dell'applicazione informatica

L'applicazione deve consentire l'inserimento dei dati dei fogli di servizio anche da dispositivi mobili, attribuire codici identificativi a fogli e bozze, acquisire automaticamente data e ora della prenotazione, registrare dati di generazione, variazioni e annullamenti, consentire la consultazione ai vettori e agli organi di controllo previa richiesta e accreditamento, archiviare fogli e dati per tre anni, archiviare per tre anni i dati del committente/utente rendendoli accessibili solo tramite codice identificativo, e asseverare data e ora di acquisizione dei dati. I dati provenienti dai sistemi gestionali del vettore devono essere integrabili in formato compatibile senza ulteriore imputazione.

Responsabilità del MIT, accessi e protezione dei dati

Il MIT è individuato come organismo responsabile dell'attivazione, messa a disposizione e gestione dell'applicazione informatica, con accesso gratuito per vettori, conducenti, organi di controllo, Comuni e CED per le rispettive funzioni. Sul piano privacy, il MIT è titolare del trattamento; può nominare responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR; le misure tecniche e organizzative sono quelle indicate nell'Allegato 5. L'allegato descrive il modello tecnologico, l'interoperabilità con il RENT, le modalità di accesso tramite SPID/CIE, le misure di sicurezza e le regole di pseudonimizzazione dei dati al termine del servizio.

Decorrenza, circolare attuativa e regime transitorio

Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del MIT. Entro 30 giorni dalla pubblicazione, la competente Direzione del MIT deve emanare una circolare sulle modalità tecniche di accesso e registrazione. Il decreto acquista efficacia decorsi 30 giorni dalla data di emanazione della circolare; fino a tale data continua ad applicarsi l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 21/1992.

Come è indicizzato

Materienoleggio con conducentemotorizzazionesicurezza stradaleprotezione dati personalidigitale e interoperabilità

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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