Decreto interministeriale n. 329 del 20/12/2024
Ripartizione definitiva tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale delle risorse complessivamente stanziate per la compensazione mancati ricavi tariffari conseguenti all’epidemia da COVID-19 dall’articolo 200, comma 1, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto, adottato dal MIT di concerto con il MEF, dispone il riparto definitivo delle risorse stanziate per compensare i mancati ricavi tariffari del trasporto pubblico locale e regionale conseguenti all’epidemia da COVID-19. Completa la distribuzione delle somme residue del Fondo ex art. 200 d.l. n. 34/2020, disciplina l’uso delle quote ancora da erogare o da recuperare, e regola gli obblighi di verifica delle eventuali sovracompensazioni e di rendicontazione tramite la piattaforma dell’Osservatorio. Sono inoltre previsti termini per il recupero delle somme, per il versamento al bilancio dello Stato e per l’aggiornamento dei dati da parte di Regioni e Province autonome.
riparto definitivo delle risorse per la compensazione dei mancati ricavi tariffari del trasporto pubblico locale e regionale da covid-19
Riparto definitivo delle risorse per la compensazione dei mancati ricavi tariffari del TPL e del trasporto regionale da COVID-19
Il decreto interministeriale MIT-MEF conclude il procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo ex art. 200 del d.l. n. 34/2020, destinate a compensare i mancati ricavi tariffari del trasporto pubblico locale e regionale nel periodo emergenziale. Il provvedimento si colloca nel quadro delle successive integrazioni normative del Fondo e attua il riparto definitivo delle somme residue relative al periodo 1 gennaio 2021 - 31 marzo 2022, previo confronto con i dati dell’Osservatorio e previa intesa della Conferenza Unificata del 28 novembre 2024.
Base normativa e finalità
L’atto richiama l’art. 200, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha istituito il Fondo presso il MIT e rimesso a decreto MIT-MEF, d’intesa con la Conferenza Unificata, la definizione dei criteri e delle modalità di compensazione. Sono altresì richiamati i successivi interventi che hanno incrementato le risorse e ampliato l’orizzonte temporale della compensazione:
- art. 44 del d.l. n. 104/2020;
- art. 22-ter del d.l. n. 137/2020;
- art. 29 del d.l. n. 41/2021;
- art. 1, comma 816, della legge n. 178/2020;
- art. 51 del d.l. n. 73/2021;
- art. 1, comma 477, della legge n. 197/2022;
- art. 10, comma 1, del d.l. n. 145/2023.
Amministrazioni concertanti e atti presupposti
Il decreto è adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel testo sono richiamati anche i precedenti decreti interministeriali che avevano già disposto anticipazioni e modalità di assegnazione:
- decreto MIT-MEF n. 289 del 20 settembre 2022, con il quale la compensazione dei minori ricavi tariffari 2020 è stata accertata definitivamente in euro 1.626.100.195,91 e l’anticipazione 2021 determinata in euro 724.178.085,74;
- decreto MIT-MEF n. 169 del 20 luglio 2023, che ha integrato l’anticipazione già assegnata di euro 256.865.998,57;
- decreto MIT-MEF n. 336 del 18 dicembre 2023, che ha disposto un’ulteriore anticipazione di euro 392.920.496,23.
Risorse residue e quadro finanziario
Il provvedimento dà atto che l’anticipazione complessivamente assegnata ammonta a euro 1.373.964.580,94, con copertura uniforme dell’80 per cento del fabbisogno per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 marzo 2022. Residua da ripartire la somma complessiva di euro 200.213.504,80, così composta:
- euro 107.079.503,77 a valere sulle risorse stanziate dall’art. 10, comma 1, del d.l. n. 145/2023;
- euro 93.134.001,03 a valere sulle risorse stanziate dall’art. 1, comma 477, della legge n. 197/2022.
Iter istruttorio e gestione delle scadenze
Il decreto ricostruisce l’istruttoria svolta tramite l’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e al monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile. L’art. 3, comma 3, del decreto n. 169/2023 aveva fissato al 20 febbraio 2024 il termine per la comunicazione dei dati istruttori utili alla ripartizione definitiva, poi differito dal MIT, con note del 19 febbraio 2024 e del 23 aprile 2024, rispettivamente al 30 aprile 2024 e al 30 settembre 2024, anche per criticità tecniche della piattaforma.
In prossimità della scadenza del 30 settembre 2024, le Regioni e le Province autonome hanno segnalato l’impossibilità di completare per alcuni contratti la verifica delle sovracompensazioni prevista dall’art. 2, comma 3, del decreto n. 489/2021. Il MIT ha quindi ritenuto necessario adeguare la funzione di rilevazione della piattaforma, consentendo l’inserimento di ulteriori informazioni motivazionali e della data certa entro cui completare la verifica. A seguito di tale adeguamento, l’inserimento dei dati è risultato possibile dal 3 al 15 ottobre 2024; poi, con nota del 15 ottobre 2024, il Coordinamento delle Regioni ha chiesto ulteriore proroga al 18 ottobre 2024.
Riparto definitivo tra Regioni, Province autonome e aziende
L’art. 1 dispone la ripartizione definitiva delle risorse stanziate dall’art. 200, comma 1, del d.l. n. 34/2020 tra:
- Regioni;
- Province autonome;
- aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale ancora in capo alla competenza statale.
La ripartizione è effettuata sulla base dei dati certificati presenti nella banca dati dell’Osservatorio e delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto MIT-MEF n. 289/2022. La tabella allegata, articolata per ciascun ente/azienda, riporta:
- compensazione massima riconoscibile per il 2020;
- copertura al 100 per cento;
- quota 2021/1° trimestre 2022;
- totale anticipazione;
- residuo anticipazione al netto della copertura 2020;
- assegnazione definitiva delle risorse residue;
- somme da versare in entrata al bilancio dello Stato;
- contributi con verifica di sovracompensazione in corso.
Regole di utilizzo delle somme
L’art. 1 precisa che:
- le risorse della colonna G sono impegnate ed erogate con successivi provvedimenti a favore delle aziende, delle Regioni e delle Province autonome e, per loro tramite, degli enti affidanti, secondo i medesimi criteri;
- le risorse della colonna F possono essere assegnate ed erogate dalle Regioni e Province autonome, anche per il tramite degli enti affidanti, solo se nell’allegato 1 risulta effettuata la verifica di sovracompensazione;
- la stessa procedura si applica dal MIT alle aziende di competenza statale;
- le risorse della colonna I possono essere erogate solo dopo la verifica di sovracompensazione nei termini indicati nell’allegato 1;
- le risorse della colonna H devono essere versate entro 60 giorni dalla registrazione del decreto e sono definitivamente acquisite al bilancio dello Stato.
Verifiche di sovracompensazione successive al 30 settembre 2024
L’art. 2 disciplina i casi in cui la verifica della sovracompensazione avvenga oltre il 30 settembre 2024. Se dalla verifica, anche a seguito di eventuale correzione dei dati, emerge un contributo inferiore a quello calcolato dall’algoritmo, la Regione o Provincia autonoma:
- eroga il contributo nei limiti di quanto ammissibile secondo le percentuali della tabella dell’art. 1, colonne B1 ed E;
- recupera, se necessario, la quota di anticipazione eccedente.
L’omessa verifica entro i termini dell’allegato 1, e comunque non oltre il termine di cui al comma 4 dell’art. 2, comporta:
- il mancato diritto all’assegnazione del contributo alle singole aziende;
- l’obbligo di recupero delle somme già erogate a titolo di anticipazione.
Le risorse non erogate o recuperate possono essere riutilizzate per garantire l’uniforme copertura economica delle compensazioni Covid-19 sui contratti di servizio del territorio di competenza, purché entro i limiti delle percentuali della tabella di cui all’art. 1, colonne B1 ed E, anche se già oggetto di verifiche al 30 settembre 2024. Le ulteriori quote residuali devono essere versate al bilancio dello Stato entro 180 giorni dai termini indicati nell’allegato 1, previa comunicazione al MIT e al MEF.
Rendicontazione finale e flussi informativi
L’art. 3 stabilisce un ulteriore obbligo di aggiornamento dei dati:
- entro 30 giorni dal termine di cui all’art. 2, comma 4, le Regioni e le Province autonome devono integrare i dati dell’allegato 1 e quelli presenti sulla piattaforma dell’Osservatorio, indicando il contributo erogato per ciascun contratto di servizio;
- l’Osservatorio deve comunicare al MIT e al MEF i dati così integrati entro il 31 luglio 2026.
Effetti pratici per gli operatori
Per Regioni, Province autonome, enti affidanti e imprese esercenti servizi di trasporto pubblico regionale, il decreto chiude la fase di assegnazione delle risorse residue del Fondo ex art. 200, ma condiziona l’erogazione di alcune quote alla tempestiva verifica delle sovracompensazioni e alla correttezza dei dati caricati sull’Osservatorio. Restano centrali, ai fini contabili e di controllo, i termini di recupero, versamento al bilancio dello Stato e rendicontazione finale previsti dagli articoli 1, 2 e 3.
Punti principali
Base normativa e finalità del decreto
Il provvedimento si fonda sull’art. 200, comma 1, del d.l. n. 34/2020, che ha istituito il Fondo ex art. 200 per compensare la riduzione dei ricavi tariffari del TPL e del trasporto regionale nel periodo emergenziale, e sul comma 2 che demanda a decreto MIT-MEF, previa intesa in Conferenza Unificata, la definizione dei criteri di riparto. Il decreto tiene conto delle successive integrazioni di risorse intervenute con i decreti-legge n. 104/2020, n. 137/2020, n. 41/2021, n. 73/2021 e con la legge n. 178/2020, nonché delle modifiche introdotte dalla legge n. 197/2022 e dal d.l. n. 145/2023.
Oggetto del riparto definitivo
Viene disposto il riparto definitivo delle risorse residue destinate alla compensazione dei minori ricavi tariffari riferiti al periodo 1 gennaio 2021 - 31 marzo 2022, dopo le anticipazioni già assegnate con i precedenti decreti interministeriali n. 289/2022, n. 169/2023 e n. 336/2023. Il decreto prende atto che l’anticipazione complessivamente assegnata aveva già coperto l’80 per cento del fabbisogno e che residuavano euro 200.213.504,80 da ripartire.
Ruolo dei Ministeri concertanti e dell’intesa in Conferenza Unificata
Il decreto è adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. È inoltre richiamata l’intesa della Conferenza Unificata, acquisita nella seduta del 28 novembre 2024, necessaria per il riparto e per l’adozione dei criteri applicativi relativi alle verifiche e alla distribuzione delle somme.
Criteri di riparto e somme assegnate
Le risorse residue sono ripartite tra Regioni, Province autonome e aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale ancora di competenza statale, secondo i dati certificati disponibili nella banca dati dell’Osservatorio e secondo le percentuali e gli algoritmi già concordati. La tabella dell’art. 1 distingue, per ciascun territorio o azienda, tra compensazione massima riconoscibile per il 2020, anticipazione 2020, quota 2021/1° trimestre 2022, assegnazione definitiva, somme da versare allo Stato e contributi con verifica di sovracompensazione in corso.
Disciplina delle somme della tabella
Le somme di colonna G sono da impegnare ed erogare con successivi provvedimenti alle aziende, alle Regioni e alle Province autonome, secondo i medesimi criteri. Le somme di colonna F possono essere assegnate ed erogate solo se nell’allegato 1 risulta effettuata la verifica di sovracompensazione. Le somme di colonna I possono essere erogate solo dopo la verifica nei termini dell’allegato 1. Le somme di colonna H devono essere versate in entrata al bilancio dello Stato entro 60 giorni dalla registrazione del decreto e restano acquisite definitivamente.
Verifiche di sovracompensazione oltre il 30 settembre 2024
L’art. 2 disciplina i casi in cui la verifica delle sovracompensazioni avvenga dopo il 30 settembre 2024. Se la verifica, anche a seguito di correzione dei dati, determina un contributo inferiore rispetto a quello calcolato dall’algoritmo, la Regione o Provincia autonoma eroga nei limiti ammissibili e recupera, se necessario, l’eventuale anticipazione eccedente. L’omessa verifica entro i termini impedisce l’assegnazione del contributo e impone il recupero delle somme già erogate a titolo di anticipazione.
Recupero e riutilizzo delle risorse non erogate
Le risorse non erogate o recuperate possono essere utilizzate, entro i limiti delle percentuali di copertura indicate nella tabella dell’art. 1, per assicurare l’uniforme copertura economica delle compensazioni da COVID-19 sui contratti di servizio del territorio di competenza, anche se già oggetto di verifica al 30 settembre 2024. Le eventuali ulteriori quote residuali devono essere versate al bilancio dello Stato entro 180 giorni dai termini indicati nell’allegato 1, previa comunicazione ai Ministeri MIT e MEF.
Rendicontazione finale e obblighi informativi
Entro 30 giorni dal termine di cui all’art. 2, comma 4, le Regioni e le Province autonome devono integrare i dati dell’allegato 1 e quelli caricati sulla piattaforma dell’Osservatorio, indicando il contributo erogato per ciascun contratto di servizio. L’Osservatorio è tenuto a comunicare al MIT e al MEF tali dati entro il 31 luglio 2026.
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